Bonus bebè 2020, circolare INPS: importo fino a 2.304 euro con ISEE basso

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Bonus bebè 2020, al via l'assegno di natalità con i nuovi requisiti e gli importi maggiorati per le famiglie con ISEE basso. La circolare INPS n. 26 del 14 febbraio fornisce tutte le istruzioni e riepiloga le regole per fare domanda.

Bonus bebè 2020, circolare INPS: importo fino a 2.304 euro con ISEE basso

Il bonus bebè 2020 prende ufficialmente il via: con la pubblicazione della circolare INPS n. 26 del 14 febbraio debutta il nuovo assegno di natalità senza limiti e con condizioni agevolate per le famiglie con ISEE basso.

L’importo massimo del bonus bebè potrà arrivare a 2.304 euro, somma corrisposta considerando la maggiorazione del 20% prevista per il secondo figlio e per i contribuenti con ISEE inferiore a 7.000 euro. L’importo riconosciuto sarà invece pari a 1.920 euro per il primo figlio.

La circolare INPS n. 26 del 14 febbraio 2020 rende operative le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 che, oltre ad aver eliminato il limite di valore del modello ISEE quale requisito per fare domanda, ha rimodulato l’importo dell’assegno di natalità in tre scaglioni.

Nel caso di mancata presentazione del modello ISEE alle famiglie sarà in ogni caso riconosciuto l’importo minimo del bonus bebè, pari ad 80 euro al mese.

Bonus bebè 2020, circolare INPS: importo fino a 2.304 euro con ISEE basso

Il bonus bebè dal 2020 diventa una prestazione universalistica, riconosciuta anche ai contribuenti che superano il limite di valore del modello ISEE di 25.000 euro, soglia prevista fino allo scorso anno.

L’assegno di natalità sarà riconosciuto anche alle famiglie che presentano un valore ISEE alto, seppur con importi differenziati.

Nel dettaglio, la circolare INPS n. 26, in considerazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, stabilisce che l’importo del bonus bebè per i nati o adottati fino al 31 dicembre 2020 sarà erogato nelle seguenti misure:

  • in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

Resta inviata la durata massima di erogazione dell’assegno di natalità, pari a 12 mesi, così come la maggiorazione del 20% dell’importo spettante nel caso di nascita o adozione di figlio successivo al primo.

Bonus bebè, circolare INPS numero 26 del 14 febbraio 2020
Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi 340 e 341, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2019, n. 304. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Domanda bonus bebè 2020, importo minimo senza ISEE

Per beneficiare del bonus bebè bisognerà presentare domanda entro il termine di 90 giorni dalla data della nascita o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Per le domande presentate oltre tale termine, l’assegno di natalità decorre dal mese di invio della stessa.

Il bonus bebè sarà riconosciuto anche in assenza di modello ISEE 2020.

La circolare INPS n. 26 specifica infatti che qualora non fosse stata presentata una nuova DSU o una DSU senza i dati del bambino per il quale l’assegno e richiesto, l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto.

Alle famiglie che non presenteranno il modello ISEE il bonus bebè non sarà più sospeso, ma verrà invece riconosciuto l’importo minimo spettante, pari ad 80 euro al mese o 96 euro nel caso di figlio successivo al primo.

In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Nel caso di presentazione successiva del modello ISEE, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante nel caso di collocazione in uno scaglione che prevede l’erogazione di una somma maggiore.

L’INPS nella circolare pubblicata il 14 febbrai 2020 fornisce alcuni esempi:

Esempio 1: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la domanda è presentata il 2 febbraio (nei 90 giorni), la DSU non presente al momento della domanda è presentata successivamente il 3 marzo. L’integrazione viene corrisposta per i mesi di marzo ed aprile, mentre per gennaio e febbraio 2020 resta fermo l’importo minimo (80 euro o 96 euro)

Esempio 2: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la DSU non viene presentata, la domanda viene presentata il 7 maggio 2020. In assenza di ISEE, a decorrere dal mese di maggio (dopo i 90 giorni), l’INPS corrisponde l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro), per i mesi da maggio in poi. Ad ottobre 2020 viene presentata la DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro, l’Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell’assegno e provvede a corrispondere la differenza di importo spettante con decorrenza da ottobre 2020.

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