Bonus affitto retroattivo una volta soddisfatto il requisito della destinazione d’uso

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus affitto, accessibile anche in maniera retroattiva per coloro che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ma solo una volta soddisfatto il requisito della destinazione d'uso con l'avvio effettivo dell'attività. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 509 del 2 novembre 2020.

Bonus affitto retroattivo una volta soddisfatto il requisito della destinazione d'uso

Bonus affitto, coloro che hanno aperto una partita IVA dal 1° gennaio 2019 maturano il diritto al credito di imposta sulle locazioni anche in maniera retroattiva, ma solo una volta soddisfatto il requisito della destinazione d’uso con l’avvio effettivo dell’attività. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 509 del 2 novembre 2020.

Introdotta dal Decreto Cura Italia, riproposta con una nuova versione nel Decreto Rilancio ed estesa con il DL Agosto e, in maniera selettiva, con l’ultimo Decreto Ristori, in linea generale l’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 60% % delle spese sostenute per i canoni di locazione di marzo, aprile, maggio e giugno. E solo per alcuni settori anche per ottobre, novembre e dicembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 509 del 2 novembre 2020
Articolo 65 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 28 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Credito d’imposta locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola.

Bonus affitto retroattivo una volta soddisfatto il requisito della destinazione d’uso

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla possibilità di beneficiare del bonus affitto in maniera retroattiva arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente che ha aperto la partita IVA nel 2020 ed è titolare di una ditta individuale classificata tra i bar e gli esercizi simili senza cucinae sempre nel 2020 ha stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale.

A causa dell’emergenza epidemiologica non ha mai avviato la sua attività e l’impresa risulta ancora inattiva.

Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di usufruire del bonus affitto introdotto dal Decreto Cura Italia anche se l’attività non è stata ancora avviata.

Con la risposta all’interpello numero 509 del 2 novembre 2020, sul caso analizzato arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che sottolinea l’evoluzione del credito di imposta sui canoni di locazione introdotto dal DL Cura Italia e modificato dal Decreto Rilancio:

  • il contribuente rientra tra i soggetti potenzialmente beneficiari, in quanto fa parte di coloro che “hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019” e che, di conseguenza, in linea di principio, possono fruire dell’agevolazione anche in assenza della riduzione del fatturato;
  • alla luce della situazione descritta, non risulta integrato l’ulteriore requisito che riguarda la destinazione all’uso “commerciale” dell’immobile locato.

Quest’ultima considerazione, però, non determina una esclusione totale dal bonus affitto:

“Pertanto, la fruizione del credito - nel rispetto della ratio legis della disposizione agevolativa - è rinviata al momento successivo a quello in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell’attività dichiarata, momento in cui sarà dimostrabile la specifica destinazione dell’immobile, anche se posteriore a giugno 2020.

Tuttavia, in ogni caso, l’istante maturerà il diritto al credito in relazione alle quote riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (fermo restando il rispetto tutti gli altri requisiti previsti dalla disposizione in commento)”.

Bonus affitto solo dopo l’avvio dell’attività: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Sarà necessario, quindi, per il contribuente dimostrare che l’immobile oggetto di locazione, o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d’azienda o contratto misto, indipendentemente dalla categoria catastale, deve essere destinato allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:

  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • di interesse turistico.

Solo in questo modo si potrà recuperare il diritto all’agevolazione che può essere utilizzata in diversi modi:

  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • tramite cessione al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Risulta necessario, infine, ricordare che i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano proprio a distanza di pochi giorni dall’approvazione di alcune importanti novità sul bonus affitto per gli immobili a uso non commerciale introdotte dal Decreto Ristori.

L’ultimo provvedimento emergenziale, infatti, prevede la possibilità di accedere al bonus affitto anche relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020, uno di questi è proprio la ristorazione.

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