Bonus affitto e cessione d’azienda: calcolo del calo del fatturato in continuità

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus affitto immobili a uso non abitativo e cessione d'azienda: calcolo del calo del fatturato considerando la continuità aziendale. Le istruzioni da seguire in caso di operazioni di riorganizzazione nella risposta all'interpello numero 402 del 24 settembre 2020.

Bonus affitto e cessione d'azienda: calcolo del calo del fatturato in continuità

Bonus affitto immobili a uso non abitativo e cessione d’azienda: per calcolare il calo del fatturato, requisito utile per l’accesso, è possibile riconoscere la continuità aziendale con l’attività svolta precedentemente in un’altra veste.

A fornire le istruzioni da seguire in caso di operazioni di riorganizzazione è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 402 del 24 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 402 del 24 settembre 2020
Articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Calcolo della riduzione del fatturato a seguito di trasformazione da ditta individuale a società per il credito d’imposta affitti.

Bonus affitto e cessione d’azienda: calcolo del calo del fatturato in continuità

Come di consueto, lo spunto per soffermarsi sul bonus affitto per immobili a uso non abitativo e sul calcolo del calo del fatturato, che rientra tra i requisiti da soddisfare per beneficiarne, arriva dall’analisi di un caso concreto.

Protagonista è una società a responsabilità limitata che ha iniziato la sua attività nel 2019 in seguito alla cessione dell’azienda da una ditta individuale, per effetto della quale è entrata in possesso dei beni strumentali e delle licenze necessarie per svolgere l’attività. A partire dalla data dell’operazione i risultati economici conseguiti risultano non più imputati alla ditta individuale, ma alla società.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare se è possibile riconoscere la continuità aziendale con l’attività svolta precedentemente nella veste di ditta individuale per calcolare la diminuzione del fatturato pari almeno al 50% necessaria per beneficiare del bonus affitto introdotto dal Decreto Rilancio.

Con la risposta all’interpello numero 402 del 24 settembre 2020, arriva il via libera dell’Amministrazione finanziaria:

“Si ritiene che il calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 5 dell’articolo 28 del decreto rilancio deve essere effettuato confrontando l’ammontare del fatturato della società istante dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto al fatturato dell’azienda trasferita (ditta individuale) riferibile ai medesimi periodi dell’anno precedente”.

In linea con l’obiettivo di contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza coronavirus, alla base delle misure di sostegno del Decreto Rilancio e quindi anche del bonus affitto, per verificare il calcolo della riduzione del fatturato è necessario considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento.

Bonus affitto e cessione d’azienda: come calcolare il calo del fatturato

In generale è questa la modalità da applicare in caso di operazioni di riorganizzazione aziendale. L’Agenzia delle Entrate ribadisce e conferma, infatti, quanto già chiarito per i contributi a fondo perduto con la circolare numero 15/2020 del 13 giugno 2020:

“In relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo [...], si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, [...] per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.

Infine, in considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti [...], a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda, [...] per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento [...]”.

Prendendo in considerazione la regola indicata e i requisiti richiesti, dunque, la società può verificare se ha diritto o meno al bonus affitto per immobili a uso non abitativo.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta calcolato come segue:

  • pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • pari al 30% dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il beneficio si applica alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno. Ad ampliare la portata dell’agevolazione aggiungendo un quarto mese è stato il Decreto Agosto.

E sul punto l’Agenzia delle Entrate mette in guardia:

“Per completezza si segnala che le modifiche apportate al citato credito d’imposta dal decreto legge n. 104 del 2020 saranno efficaci solo a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di stato (cfr. art. 77, comma 3, decreto legge n. 104 del 2020).”

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