Fringe benefit e stock options 2020: le istruzioni dell’INPS per i datori di lavoro

Eleonora Capizzi - Imposte

Fringe benefit e stock options 2020: con messaggio numero 416 del 29 gennaio 2021 l'INPS fornisce istruzioni ai datori di lavoro per questi compensi erogati ai lavoratori cessati dal servizio nel periodo di imposta 2020. In particolare, entro la scadenza del 22 febbraio 2021 la comunicazione delle informazioni all'Istituto per la corretta emissione delle Certificazioni Uniche del 2021.

Fringe benefit e stock options 2020: le istruzioni dell'INPS per i datori di lavoro

Fringe benefit e stock options 2020: le linee guida dell’INPS per i datori di lavoro.

Con il messaggio numero 416 del 29 gennaio 2021, l’Istituto fornisce le istruzioni sulle modalità e sui termini di trasmissione dei dati relativi a queste tipologie di compensi, erogati dalle aziende nel corso del 2020 in favore del personale cessato dal servizio nel periodo di imposta del medesimo anno.

I dati devono essere necessariamente trasmessi ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2021.

Il documento di prassi, tra le altre indicazioni, recepisce il limite di non imponibilità di 516,46 euro introdotto dal decreto Agosto e valido solo per il 2020.

Fringe benefit e stock options 2020: le istruzioni dell’INPS per i datori di lavoro

I fringe benefit, componenti della retribuzione principale, si sostanziano nella concessione in uso di beni e/o servizi che, al di sotto di una certa soglia, non sono sottoposti a tassazione.

Si parla di stock options, invece, con riferimento all’assegnazione al dipendente da parte dell’azienda del diritto alla sottoscrizione di pacchetti azionari della stessa società, o di altra società facente parte dello stesso gruppo, in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato.

Anche quest’ultima particolare tipologia di compenso è soggetta a limiti di tassazione.

INPS - messaggio numero 416 del 29 gennaio 2021 - informazioni datori di lavoro per fringe benefit e di stock option
INPS - messaggio numero 416 del 29 gennaio 2021 - informazioni datori di lavoro per fringe benefit e di stock option

Con il messaggio numero 416 del 29 gennaio 2021 l’INPS richiede ai datori di lavoro, l’invio telematico, entro il 22 febbraio 2021, dei dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel periodo d’imposta 2020 al personale cessato nel medesimo anno fiscale.

La trasmissione deve avvenire, fra l’altro, per mezzo dell’applicazione Comunicazione Benefit Aziendali, disponibile sul portale internet dell’Istituto ai Servizi per le aziende e consulenti.

Nel menu di sinistra della pagina web è fornito il relativo collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”) che, una volta selezionato, permette la scelta tra le opzioni seguenti:

  • acquisizione di una singola comunicazione;
  • gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
  • invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
  • ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare;
  • visualizzazione del manuale di istruzioni.

Fringe benefit e stock options 2020: la nuova soglia dei compensi

Con riferimento alle informazioni inviate, l’INPS agirà da sostituto d’imposta in applicazione del principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il principio di onnicomprensività, infatti, prevede che tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro sia soggetto a tassazione, ad eccezione di alcuni compensi determinati per legge.

Ecco, quindi, che al di sotto di una certa soglia di valore i fringe benefit e gli stock options non sono sottoposti a tassazione.

A questo riguardo, il documento di prassi, recepisce ufficialmente le disposizioni previste dal decreto Agosto (articolo 112, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) il quale, a seguito dell’emergenza sanitaria, per l’anno d’imposta 2020, ha innalzato il limite di non concorrenza del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati da 258,23 euro a 516,46 euro annui.

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