Bonus affitto, i chiarimenti delle Entrate sul commercio al dettaglio

Marcello Maiorino - Imposte

Tra i vari aspetti esaminati, le Entrate chiariscono che il requisito del calo del fatturato deve essere verificato con riferimento alla intera attività di commercio al dettaglio e non con riferimento alle vendite al dettaglio di ciascuno dei singoli esercizi commerciali

Bonus affitto, i chiarimenti delle Entrate sul commercio al dettaglio

La Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 35 pubblicata il 16 gennaio 2023, fornisce chiarimenti in relazione ad alcuni aspetti della disciplina relativa al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto di azienda, introdotta dall’articolo 28 del DL n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio), modificato dall’articolo 77 del DL n. 104 del 2020, in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Una società ha in particolare formulato alcuni quesiti aventi ad oggetto:

  • 1) l’applicabilità della disciplina agevolativa alle imprese che svolgono contemporaneamente sia attività di commercio all’ingrosso sia di commercio al dettaglio;
  • 2) il requisito del calo del fatturato; in particolare si chiede di conoscere se tale requisito vada riferito all’ammontare complessivo di vendita al dettaglio della società nei mesi di riferimento previsti dalla norma o all’ammontare delle vendite al dettaglio dei singoli esercizi commerciali;
  • 3) la nozione di “sede operativa” -­ cui rinvia l’articolo 8-­bis, comma 1, del DL n. 137 del 2020 al fine di individuare i soggetti per i quali il credito di imposta è esteso anche ai canoni relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020­ con particolare riferimento alla possibilità di ricomprendere in tale nozione anche i “negozi” - classificati quali “unità locali” nei quali la società esercita, come attività principale, la rivendita al dettaglio;
  • 4) l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione, ai sensi del citato articolo 8­-bis, nei casi in cui l’unità locale/sede operativa sia ubicata in regioni o provincie che sono state dichiarate zone rosse in un momento successivo, ovvero siano uscite dalle zone rosse in un secondo momento.

Bonus affitto, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle attività di commercio al dettaglio

L’attribuzione del credito di imposta previsto dall’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 è una misura finalizzata a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID­19.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 28 prevede, in favore dei “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, l’attribuzione di “un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

Il successivo comma 2 stabilisce che in caso di “contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.”

In linea generale, sulla base di quanto stabilito dal successivo comma 5, per i soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta, commisurato all’importo dei canoni di locazione versati nel periodo d’imposta 2020 in riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, (mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, compete per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio), spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il comma 3-bis del richiamato articolo 28 prevede che alle “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio”, il credito d’imposta spetta anche nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente a quello agevolabile abbiano registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, ma in misura inferiore, pari al 20 per cento, e al 10 per cento per i “contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.”

Inoltre, nell’ambito delle ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID­19, introdotte dal decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, l’articolo 8-­bis ha esteso l’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta, commisurandolo anche ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, in favore di imprese che operano in determinati settori, aventi la sede operativa in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dalle ordinanze del Ministro della Salute.

Con riferimento al quesito sub 1), riguardante l’applicazione dell’agevolazione in caso di società che svolgono più di un’attività, si osserva che la norma individua, in linea generale, come beneficiari del credito d’imposta, tra gli altri, i “soggetti esercenti attività d’impresa” con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello agevolabile (2019); tuttavia, con riferimento alle imprese esercenti “attività di commercio al dettaglio”, il comma 3-­bis dell’articolo 28 prevede che il beneficio spetti, ancorché in misura inferiore, anche nel caso in cui nel citato periodo d’imposta le stesse abbiano registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro.

Nel caso di specie, la società istante ha dichiarato di esercitare sia attività di produzione e vendita all’ingrosso che attività di commercio al dettaglio, precisando che i ricavi derivanti dalla vendita al dettaglio, superiori a 5 milioni di euro, rappresentano una quota inferiore al cinquanta per cento dei ricavi complessivi.

Al riguardo, considerato il tenore letterale della disposizione di cui al comma 3­-bis ­- che fa riferimento generico alle “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro”, senza ulteriori precisazioni riguardanti la prevalenza o meno di tale attività rispetto ad eventuali altre attività esercitate dallo stesso soggetto ­- la risposta n. 35 precisa che si ritiene coerente con la “voluntas legis” che le società che esercitano anche altre attività oltre quella di commercio al dettaglio, possano beneficiare del credito d’imposta alle condizioni e nella misura prevista dal comma 3-­bis, se dall’attività di commercio al dettaglio siano derivati nel periodo d’imposta 2019­ ricavi superiori a 5 milioni di euro.

Resta inteso che la società non può fruire del credito d’imposta di cui al comma 3­-bis con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non viene svolta l’attività di commercio al dettaglio.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 35 del 16 gennaio 2023
Articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020. Credito d’imposta canone di locazione.

Bonus affitto, i requisiti da rispettare: dal calo del fatturato alla sede operativa

Con riferimento al quesito sub 2), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rispetto della condizione prevista, vale a dire che, per i soggetti esercenti attività economica

“il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”, debba essere verificato con riferimento all’intera attività di commercio al dettaglio svolta dalla società, e non con riferimento all’ammontare delle vendite al dettaglio di ciascuno dei singoli esercizi commerciali.

Per poter fruire dell’agevolazione, la società dovrà, pertanto, verificare se l’ammontare del fatturato complessivo di tutti gli esercizi al dettaglio, nel mese di riferimento, abbia subito una diminuzione di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo precedente.

I quesiti sub 3) e 4) si soffermano sulla corretta applicazione dell’articolo 8-­bis, comma 1, del DL n. 137 del 2020, per la fruizione del credito d’imposta anche con riferimento ai canoni relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, in particolari “aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo
19-­bis del decreto­ legge n. 137 del 2020.

Con riferimento alla nozione di “sede operativa” cui rinvia il citato articolo 8-bis al fine di individuare i soggetti cui si applica l’estensione temporale dell’agevolazione, l’Agenzia ritiene che in tale nozione siano da ricomprendere anche le “unità locali” nelle quali la società esercita stabilmente l’attività di rivendita al dettaglio.

Pertanto, la società istante può beneficiare, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (sempreché risulti rispettato il requisito del calo del fatturato per ciascuno dei mesi indicati in precedenza rispetto agli stessi mesi del 2019) del credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai punti vendita in cui viene svolta l’attività di commercio al dettaglio che siano stati situati in “zona rossa” per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Ai fini della individuazione delle “zone rosse” assumono rilevanza anche le restrizioni previste sull’intero territorio nazionale dall’articolo 1 del decreto legge n. 172 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2021, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

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