Bollo fatture elettroniche 2021, calcolo e integrazioni dall’Agenzia delle Entrate

Bollo sulle fatture elettroniche 2021, debutta il servizio dell'Agenzia delle Entrate per il calcolo e l'integrazione dell'imposta: le regole sono contenute nel provvedimento del 4 febbraio 2021, che disciplina inoltre modalità e termini per mettersi in regola in caso di omesso versamento.

Bollo fatture elettroniche 2021, calcolo e integrazioni dall'Agenzia delle Entrate

Bollo sulle fatture elettroniche 2021, parte il servizio di calcolo ed integrazione dell’Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento pubblicato il 4 febbraio 2021, l’Agenzia individua le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni sulle fatture elettroniche inviate al SdI, al fine del corretto versamento dell’imposta di bollo.

Vengono inoltre definiti modi e termini per la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta, secondo quanto disposto dal decreto Crescita.

A stabilire la discesa in campo dell’Agenzia delle Entrate, al fine di stimolare il corretto versamento del bollo sulle fatture elettroniche, è stato l’articolo 12-novies del decreto n. 34/2019; le modalità attuative sono state disposte dal decreto MEF del 4 dicembre 2020.

Sul portale Fatture e Corrispettivi verrà proposto a titolari di partita IVA e loro intermediari l’elenco delle fatture elettroniche per le quali l’imposta di bollo non risulta assolta, seppur dovuta.

Sarà possibile modificare i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate, ed il primo appuntamento con la verifica delle integrazioni effettuate è fissato al 15 aprile 2021.

Bollo fatture elettroniche 2021, calcolo e integrazioni dall’Agenzia delle Entrate

Ai sensi di quanto disposto dal provvedimento del 4 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ai titolari di partita IVA, all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, relativi alle fatture elettroniche inviate tramite il SdI per le quali risulta dovuta l’imposta di bollo.

Nel dettaglio, gli elenchi conterranno gli elementi identificativi:

  • delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);
  • delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile).

I due elenchi saranno messi a disposizione del cedente\prestatore o dell’intermediario delegato, mediante un apposito servizio web nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il punto 3 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplina le modalità di modifica dei dati relativi al bollo dovuto sulle fatture elettroniche del trimestre di riferimento, così come calcolati ed integrati dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui si ritenga che per una o più fatture riportate nell’Elenco B non risulti dovuta l’imposta di bollo, sarà possibile spuntare e cancellare i dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate. Parimenti, sarà possibile integrare l’elenco predisposto con le fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, è dovuta l’imposta di bollo.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 4 febbraio 2021
Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta
Allegato A provvedimento Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021
Specifiche tecniche

Bollo sulle fatture elettroniche, modifiche all’elenco B dell’Agenzia delle Entrate

Le modifiche all’Elenco B predisposto dall’Agenzia delle Entrate, potranno essere effettuate entro la fine del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Per le fatture elettroniche del secondo trimestre, il termine è fissato al 10 settembre dell’anno di riferimento.

Le modalità stabilite con il provvedimento del 4 febbraio 2021 sono due:

  • in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia;
  • in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

L’Elenco B con il calcolo e l’integrazione dell’imposta di bollo potrà essere modificato più volte; solo l’ultima versione verrà utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per il calcolo dell’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

Pagamento imposta di bollo, calcolo di sanzioni e interessi oltre le scadenze ordinarie

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (20 settembre per le fatture del secondo trimestre), l’Agenzia delle Entrate effettuerà il calcolo dell’importo da versare.

Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà quindi essere effettuato entro le scadenze ordinarie.

PeriodoScadenza per il pagamento dell’imposta di bollo
1° Trimestre 31 Maggio
2° Trimestre 30 Settembre
3° Trimestre 30 Novembre
4° Trimestre 28 Febbraio

Resta come la facoltà di posticipare il versamento dei primi due trimestri entro il termine previsto del terzo trimestre qualora l’importo dovuto non superi i 250 euro o meglio, più precisamente:

  • se il dovuto per il primo trimestre è inferiore ai 250 euro si potrà versare entro il termine del secondo;
  • qualora la somma di quanto dovuto per entrambi i due trimestri sia complessivamente inferiore ai 250 euro gli importi dovuti potranno essere versati nel termine del terzo.

Il versamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:

  • tramite l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia delle Entrate;
  • in modalità telematica tramite modello F24.

Al calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate, sulla base degli elenchi A e B, si aggiungono automaticamente sanzioni e interessi da ravvedimento, in caso di versamento tardivo.

Il servizio web rilascia la prima ricevuta a conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l’esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l’intermediario delegato.

Omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di bollo, comunicazione tramite PEC e 30 giorni di tempo per la regolarizzazione

Cosa succede invece in caso di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di bollo?

Il punto 5 del provvedimento del 4 febbraio 2021, prevede che l’Agenzia delle Entrate invii una comunicazione elettronica al contribuente tramite PEC (domicilio digitale) registrata nel registro INIPEC.

I dati contenuti nella comunicazione sono i seguenti:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  • codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
  • gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
  • l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.

Il titolare di partita IVA destinatario della comunicazione avrà quindi 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui non si provveda al versamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’importo omesso sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network