Iva edilizia, quando si applica l’aliquota agevolata ai beni finiti?

IVA edilizia, quando si applica l'aliquota del 4% o del 10% ai beni finiti? Avere individualità e autonomia funzionale ed essere sostituibili: sono questi i requisiti principali per applicare le agevolazioni. I chiarimenti nella risposta all'interpello numero 71 del 21 febbraio 2020.

Iva edilizia, quando si applica l'aliquota agevolata ai beni finiti?

IVA edilizia, quando si applica l’aliquota del 4% o del 10% ai beni finiti? I prodotti devono presentare specifici requisiti: avere una loro individualità e autonomia funzionale ed essere sostituibili. Sono questi i tratti distintivi che permettono l’accesso alle agevolazioni.

A riepilogare le regole e fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 71 del 21 febbraio 2020.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sull’IVA edilizia e sulle agevolazioni previste per i beni finiti arriva dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 71 del 21 febbraio 2020
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - IVA edilizia - beni finiti.

IVA edilizia, quando si applica l’aliquota del 4% o del 10% ai beni finiti?

Protagonista è una società che svolge attività di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile.

L’azienda vorrebbe aprirsi all’attività di commercio al dettaglio con posa in opera dei prodotti, affidando i relativi lavori di montaggio a imprese specializzate.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare la possibilità di applicare le agevolazioni che riguardano i cosiddetti beni finiti ai suoi prodotti.

La società specifica che l’IVA edilizia prevede due tipologie di trattamenti agevolati:

in alternativa

  • b) aliquota IVA del 10%, se relativi alla realizzazione di edifici assimilati ai fabbricati “Tupini”, o se forniti per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

L’azienda sostiene di poter avere libero accesso alle agevolazioni previste dall’IVA edilizia dal momento che i suoi prodotti possono rientrare nella categoria dei beni finiti.

Dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 71 del 21 febbraio 2020, arriva la conferma.

Mantenere una propria individualità e autonomia funzionale ed essere sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte”, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto. Sono questi gli elementi distintivi che i beni devono avere perché si possano applicare le aliquote del 4% e del 10%.

“Diversamente, i beni predetti saranno soggetti all’aliquota ordinaria”. Sottolinea il documento.

IVA edilizia, i requisiti per applicare l’aliquota del 4% o del 10% per i beni finiti

Nell’argomentare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate riporta i riferimenti normativi cardine per orientarsi tra le agevolazioni previste per l’IVA edilizia.

Il punto di partenza è la Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA:

  • numero 24 che stabilisce che le cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) ...” sono soggette all’aliquota IVA del 4%;
  • numero 127-sexies che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alla cessione dei “beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies)”;
  • numero 127-terdecies fissa l’aliquota sempre al 10% per le cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.

Le agevolazioni si applicano ai beni finiti, descritti con le parole che seguono nella circolare numero 1 del 2 marzo del 1994:

“si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile.(...) Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera...”.

Il documento sottolinea che non esiste un elenco tassativo dei beni finiti. Ma per verificare l’applicabilità delle aliquote agevolate, al 4% e al 10%, è necessario considerare le caratteristiche che sicuramente i prodotti devono presentare:

  • avere individualità e autonomia funzionale;
  • essere sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte”, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.

Infine, richiamando anche gli elementi su cui ha posto l’accento la società protagonista del caso analizzato, l’Agenzia delle Entrate precisa:

“la specifica individualità e funzionalità del bene finito non viene meno qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell’opera. Il bene finito, infatti, è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni” (risoluzione n. 22 del 30 marzo 1998).

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