Split Payment, nessuna eccezione sulla scadenza per il versamento dell’IVA dovuta

Split Payment, nessuna eccezione sulla scadenza dell'IVA dovuta: sanzioni per l'ente responsabile del pagamento in caso di omesso o ritardato versamento. A ribadire le regole è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 511 del 27 luglio 2021.

Split Payment, nessuna eccezione sulla scadenza per il versamento dell'IVA dovuta

Split Payment, non ci sono eccezioni sulla scadenza per procedere con il pagamento dell’IVA dovuta: sanzioni per l’ente pubblico in caso di omesso o tardivo versamento, anche se la fattura per qualsiasi ragione non è passata dal Sistema di Interscambio.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 511 del 27 luglio 2021 che fa il punto sulle regole da seguire.

Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 511 del 27 luglio 2021
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - versamento IVA.

Split Payment, nessuna eccezione sulla scadenza per il versamento dell’IVA dovuta

Protagonista è un ente pubblico che nel periodo dell’emergenza Covid ha messo in atto interventi urgenti per fronteggiare la situazione e ha disposto, tra il mese di marzo e quello di settembre 2020, pagamenti con bonifici bancari ai suoi fornitori.

Per quanto riguarda l’IVA, nei rapporti tra PA e imprese private si applica il meccanismo dello Split Payment: la scissione dei pagamenti prevede che il fornitore privato incassi la fattura al netto dell’IVA al debito, che sarà versata direttamente dall’ente all’Erario.

Quest’ultimo, infatti, ha saldato solo l’imponibile, e si trova ora a dover versare l’IVA. Segnalando che le fatture non sono passate dal Sistema di Interscambio, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per procedere correttamente.

Con la risposta all’interpello numero 511 del 27 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire: l’ente deve versare direttamente all’erario l’IVA addebitatagli dai fornitori con le modalità e nei termini canonici.

Ma chiarisce un aspetto importante:

In particolare, nel presupposto che il versamento dell’IVA andava eseguito al più tardi “entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile”, lo stesso risulterà tardivo, con la conseguenza che in capo all’istante (in qualità di soggetto responsabile del versamento) torneranno applicabili le sanzioni per omesso o ritardato versamento di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417 (cfr. articolo 1, comma 633, della legge n. 190 del 2014), definibili mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Split Payment, tempi e modalità del versamento dell’IVA dovuta

Nel motivare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate richiama i due riferimenti normativi cardine per fare luce sulla questione:

A dettare le regole operative su questo aspetto è stato il Decreto MEF del 23 gennaio 2015 che stabilisce la necessità di versare l’IVA dovuta da parte delle Pubbliche Amministrazioni entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile senza possibilità di compensazione.

Il meccanismo dello split payment non cambia le carte in tavola per il fornitore, che in ogni caso risulta essere debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’ente pubblico.

Come si legge nella risposta all’interpello numero 511 del 2021, le Pubbliche Amministrazioni hanno due modalità per procedere, a patto che si rispetti il termine previsto.

“Possono, in ogni caso, effettuare, entro la scadenza indicata [...], distinti versamenti per l’IVA dovuta così come segue:

  • a) in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  • b) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile”.

In sintesi, non considerando le ragioni per cui le fatture non sono passate dal Sistema di Interscambio, non chiarite dall’ente, l’Agenzia delle Entrate ribadisce la necessità di rispettare termini e modalità previste per questo tipo di rapporti. E in caso di versamento omesso o tardivo, ribadisce l’applicazione delle sanzioni.

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