Il mancato o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2025 comporta l'applicazione di specifiche sanzioni. Quali sono, quanto si paga e come applicare il ravvedimento operoso

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche non pagata o versata in ritardo: quali sanzioni si pagano?
In caso di mancato o tardivo versamento, è prevista una specifica disciplina sanzionatoria. È quindi bene soffermarsi sulle regole previste nel 2025 e sulle modalità di applicazione del ravvedimento operoso.
L’imposta di bollo è ormai obbligatoria da tempo sulle fatture elettroniche che contengono importi non soggetti ad IVA pari o superiori a 77,47 euro.
Di conseguenza, il mancato, tardivo o incompleto pagamento fa sorgere l’obbligo di versamento delle sanzioni.
Ma niente paura, è possibile provvedere senza particolari patemi.
Innanzitutto, è applicabile il ravvedimento operoso ma, a partire dallo scorso 1° gennaio 2021 il sistema è cambiato.
Nello specifico, è stato il famoso Decreto Crescita (DL n. 34/2019), all’articolo 12-novies, comma 1, a modificare le regole relative all’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture.
Nel caso di mancato o insufficiente versamento del bollo dovuto sulle fatture elettroniche trasmesse al SdI, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l’imposta, la sanzione dovuta ridotta ad un terzo e gli interessi. La palla passa poi al contribuente, chiamato a versare la somma entro 30 giorni, pena l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Una novità che si incrocia e si “scontra” con le regole relative al ravvedimento operoso sulle sanzioni, ed è su questo aspetto che si è concentrata, per esempio, l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 14/2020.
Sanzioni bollo fatture elettroniche 2025: quadro normativo di riferimento
In primo luogo, occorre chiedersi se in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo, la sanzione applicabile è in funzione del tipo di fattura, cartacea o elettronica.
Un quesito che nasce dalla doppia disciplina disegnata dall’articolo 25, comma 1 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 e dal decreto Crescita n. 34/2020, all’articolo 12-novies.
L’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le:
“fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti [...], ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.”
L’imposta di bollo non è dovuta nel caso di importi non superiori a 77,47 euro.
In merito alle modalità di versamento del bollo, sono tre le possibilità:
- mediante contrassegno, per le sole fatture cartacee (per quanto, com’è noto, dal 2024 tutti i titolari di partita IVA nel regime forfettario sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico);
- in modalità virtuale, sia per le fatture cartacee che per quelle emesse con sistemi elettronici;
- con le modalità individuate dall’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 2014 per le fatture elettroniche emesse tramite il Sistema di Interscambio.
In merito alle sanzioni previste, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E/2015 al paragrafo 7 chiarisce che:
- se l’imposta di bollo è assolta mediante contrassegno, la sanzione amministrativa è pari dal 100 al 500% dell’imposta (o della maggior imposta dovuta, in caso di versamento insufficiente);
- se l’imposta di bollo è assolta con modalità diversa, la sanzione prevista è quella disciplinata dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, ed ammonta a partire dal 1° settembre 2024 al 25% dell’importo non versato. Nel caso di versamento con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Nel caso di versamenti entro 15 giorni dal termine ordinario (e fatta salva l’applicazione del ravvedimento operoso) la sanzione è ulteriormente ridotta ad 1\15 per ogni giorno di ritardo.
Coordinando quanto sopra riassunto con le novità previste dal Decreto Crescita, la sanzione dovuta in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:
- è comunicata dall’Agenzia delle Entrate, insieme all’eventuale imposta dovuta e agli interessi;
- è ridotta ad 1/3 in caso di versamento entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione.
Il mancato pagamento della somma entro 30 giorni dalla data di trasmissione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate comporta l’iscrizione a ruolo della somma a titolo definitivo.
Bollo sulle fatture elettroniche, la sanzione comunicata dall’Agenzia delle Entrate si calcola con le regole ordinarie
La nuova modalità di incentivazione al corretto adempimento da parte del contribuente non cambia le regole ordinarie.
Per le fatture elettroniche emesse tramite il SdI dallo scorso 1° gennaio 2021, nel caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, la riduzione ad 1/3 prevista nel caso di pagamento entro 30 giorni dall’invio della comunicazione si applica alle diverse misure sanzionatorie delineate dall’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Sulle sanzioni relative al bollo, è bene evidenziare che dal 1° settembre 2024 è in vigore la riduzione dal 30 al 25 per cento del valore dovuto, da calcolare in base all’importo dovuto.
Nello specifico, la sanzione ordinaria è pari al:
- al 25%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento
- al 12,5%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- all’1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Sanzioni bollo sulle fatture elettroniche: la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate blocca il ravvedimento operoso
C’è un ancora terzo aspetto da chiarire.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate inibisce l’applicazione del ravvedimento operoso.
Soltanto prima dell’avviso vincolante, ed al quale è necessario dare seguito entro 30 giorni, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le regole ordinarie dettate dall’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 471/1997.
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