Bollo auto 2027, l’esenzione si moltiplica in famiglia

L'esenzione dal bollo auto per il 2027 non segue il nucleo familiare ma l'intestatario del veicolo: ecco quando e perché lo sconto può raddoppiare in famiglia

Bollo auto 2027, l'esenzione si moltiplica in famiglia

L’esenzione dal pagamento del bollo auto prevista per il 2027 non segue il nucleo familiare.

Lo stop al pagamento della tassa automobilistica, introdotto dall’articolo 2 del decreto legge n. 162/2026, è riconosciuto per un’auto o una moto per persona fisica.

In presenza di più veicoli in famiglia, nel rispetto dei requisiti previsti, ciascun intestatario potrà beneficiare della cancellazione dell’obbligo di versamento.

Bollo auto 2027, esenzione doppia in famiglia: beneficio sul singolo intestatario

L’articolo 2 del DL n. 162/2026 ha previsto l’esenzione dal bollo auto per il 2027 per un solo veicolo per persona fisica.

L’agevolazione si applica alle auto con potenza non superiore a 80 kW, mentre per i motocicli e i ciclomotori l’esenzione è riconosciuta per un solo veicolo - quello con potenza inferiore - solo ai soggetti che non beneficiano dell’esenzione per un’autovettura.

Queste le linee guida generali per l’applicazione del beneficio, che riguarderà i pagamenti con scadenza ordinaria fissata nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027.

Le risposte alle domande più frequenti pubblicate nelle scorse settimane dall’ACI aiutano a perimetrare meglio la platea, a partire dal caso delle famiglie in cui più componenti possiedono un’automobile o una moto.

Come detto, la norma non guarda al nucleo familiare, bensì al singolo intestatario del veicolo. In presenza di più auto quindi, ciascun membro della famiglia potrà beneficiare dell’esenzione dal bollo per l’auto - o la moto - posseduta.

Più veicoli, più esenzioni dal bollo per il 2027

Fare un esempio pratico può essere utile per chiarire al meglio quando l’esenzione dal bollo auto si moltiplica.

Ipotizziamo una famiglia con due auto.

Se una è intestata esclusivamente al marito e l’altra auto agevolabile è intestata esclusivamente alla moglie (o ad esempio a un figlio o una figlia) ciascuno dei due contribuenti ha diritto all’esenzione sul proprio veicolo. In questo caso, la famiglia risparmierà il bollo su entrambe le auto.

Se invece entrambe le auto sono intestate alla stessa persona, l’esenzione potrà essere applicata solo ed esclusivamente su uno dei due veicoli e andrà automaticamente all’auto con la potenza minore (espressa in kW). In caso di pari potenza tra due vetture, si applica all’auto per la quale è dovuto l’importo della tassa meno elevato. Per la seconda auto il bollo dovrà essere pagato regolarmente.

Questo significa nella pratica che:

  • un singolo contribuente può ottenere l’esenzione per un solo veicolo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
  • una singola famiglia, tuttavia, può beneficiare di più esenzioni contemporaneamente, a patto che ogni auto sia intestata a un contribuente diverso che possiede autonomamente i requisiti previsti dalla legge.
CasoNumero di esenzioni ottenibiliNote
2 auto intestate a 2 persone diverse 2 esenzioni Ciascun intestatario applica il beneficio sulla propria auto (se di potenza non superiore a 80KW
2 auto intestate alla stessa persona 1 sola esenzione Viene esentata automaticamente l’auto con la potenza in kW inferiore
1 auto + 1 scooter intestati alla stessa persona 1 sola esenzione L’esenzione si applica all’auto; lo scooter paga il bollo ordinario

Auto cointestate, il rebus dell’esenzione dal bollo 2027

Se lo scenario è chiaro in presenza di più veicoli con unico intestatario, così non è in caso di auto cointestate.

Le FAQ pubblicate dall’ACI lasciano aperti non pochi interrogativi:

  • Se una vettura è cointestata a due soggetti, l’esenzione “consuma” la quota di beneficio di entrambi o può essere imputata a uno solo dei due proprietari?
  • Cosa succede se uno dei cointestatari possiede già un’altra auto a lui intestata singolarmente?

Il decreto non dettaglia le regole specifiche sulle auto cointestate, e non si può quindi presumere né un raddoppio del beneficio né la possibilità di scegliere liberamente a quale intestatario attribuirlo.

Nella sostanza, senza una disposizione applicativa chiara non è possibile stabilire a priori chi dei comproprietari abbia diritto al beneficio o se sia necessario un atto di rinuncia formale. Si attendono in merito ulteriori chiarimenti.