Blocco dei licenziamenti, fino a quando e per chi? Il calendario INL con le date di scadenza

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Blocco dei licenziamenti, fino a quando e per chi? Dall'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, arriva il calendario con le date di scadenza e il dettaglio degli strumenti di integrazione salariale collegati. Pubblicato anche il modulo per le procedure di conciliazione. I dettagli nella nota numero 5186 del 16 luglio 2021.

Blocco dei licenziamenti, fino a quando e per chi? Il calendario INL con le date di scadenza

Blocco dei licenziamenti, fino a quando e per chi? È l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a fornire una calendario con le date di scadenza da rispettare suddiviso per tipologie di aziende e in base all’utilizzo degli strumenti di integrazione salariale.

Con la nota 5186 del 16 luglio 2021, l’INL fornisce anche il nuovo modulo da utilizzare per le procedure di conciliazione previste dall’articolo 7 della Legge n. 694/1966 che deve essere utilizzato dai datori di lavoro per i quali non vige più il divieto.

Blocco dei licenziamenti, fino a quando e per chi? Il calendario INL con le date di scadenza

Il meccanismo creato con l’attivazione del blocco dei licenziamenti dall’inizio della pandemia è difficile da disinnescare e, per questo, il Governo ha scelto un’apertura in più fasi.

Negli ultimi mesi la strategia è stata rivista più volte. Ai due canali di uscita dal divieto, 30 giugno per tutti e 31 ottobre per le aziende che accedono alla cassa integrazione in deroga, all’assegno ordinario e la CISOA con causale Covid, definiti con il primo Decreto Sostegni se ne sono aggiunti altri con i successivi interventi del Decreto Sostegni bis e del Decreto Lavoro.

L’ultimo testo, DL n. 99/2021, è arrivato in Gazzetta Ufficiale proprio il 30 giugno, prima data spartiacque per la caduta del blocco dei licenziamenti, e ha prorogato ancora una volta la misura. Ma in maniera settoriale solo per le aziende del tessile che svolgono attività di confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e di fabbricazioni di articoli in pelle e simili.

Alla luce delle ultime novità approvate l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, INL, ha fornito un calendario con tutte le date di scadenza attualmente in vigore per orientarsi.

Blocco dei licenziamenti, fino a quando e per chi? Il calendario INL con le date di scadenza

Con la stessa nota, sulla base delle evoluzione delle regole in vigore, l’INL ha messo a disposizione delle imprese il modulo da utilizzare per le procedure di conciliazione previste dall’articolo 7 della Legge numero 604/1996.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Modulo per la riattivazione delle procedure ex art. 7 L. n. 604/1966
Nota INL numero 5186 del 16 luglio 2021, allegato 2

Il testo normativo stabilisce:

“Ferma l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonchè le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato”.

L’Ispettorato ha chiarito che, anche coloro che avevano già inoltrato una domanda quando è entrato in vigore il Decreto Cura Italia che ha messo in stand by le procedure, devono utilizzare il nuovo modello messo a disposizione e inviarlo nuovamente.

L’INL in conclusione mette in guardia:

“L’eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione ai sensi degli articoli 40, comma 3, e 40 bis, comma 1, successivamente alla definizione delle procedure ex art. 7 della legge 604/1966, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali”.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della nota INL numero 5186 del 16 luglio 2021.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota numero 5186 del 16 luglio 2021
Riattivazione procedure ex art. 7 L. n. 604/1966 – art. 4, D.L. n. 99/2021

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