Blocco dei licenziamenti 2021: come cambia la scadenza con la proroga della CIG Covid

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Blocco dei licenziamenti 2021: la proroga della CIG Covid previsa dal Decreto Fiscale porta ancora una volta delle novità sulla scadenza del divieto. Una carrellata sulle date di riferimento in base al settore e al trattamento di integrazione salariale utilizzato.

Blocco dei licenziamenti 2021: come cambia la scadenza con la proroga della CIG Covid

Blocco dei licenziamenti 2021, cambiano ancora le date di scadenza con le novità del Decreto Fiscale, il DL n. 146/2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 ottobre.

La proroga della CIG Covid, inserita nel testo, aggiungendo nuove settimane di cassa integrazione prolunga il divieto di procedere con i licenziamenti per i datori di lavoro che ne fanno richiesta.

Le due misure, come accade dall’inizio della pandemia, viaggiano di pari passo, ma c’è una tabella di marcia differenziata per le diverse tipologie di aziende: una panoramica sulle regole da rispettare in base ai trattamenti di integrazione salariale e ai settori di appartenenza.

Blocco dei licenziamenti 2021: come cambia la scadenza con la proroga CIG del DL Fiscale

Sul fronte della CIG Covid il Decreto Fiscale introduce due importanti novità:

  • 13 nuove settimane di CIGD e ASO, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario, utilizzabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021;
  • 9 nuove settimane di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili utilizzabili sempre dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.

Il testo ufficiale del provvedimento collegato alla Legge di Bilancio 2022, con l’articolo dedicato alla proroga degli ammortizzatori sociali, prevede anche un prolungamento del blocco dei licenziamenti.

I datori di lavoro che richiedono le settimane aggiuntive previste per tutta la durata della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale non possono:

  • avviare la procedura di licenziamento collettivo previsto dalla legge del 23 luglio 1991, che riguarda le aziende che occupano più di 15 dipendenti, e in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia e quelle in CIGS, nel caso in cui nel corso o al termine del programma emerga la necessità di procedere anche ad un solo licenziamento;
  • indipendentemente dal numero dei dipendenti, recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero procedere al licenziamento che può essere determinato da due fattori:
    • notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro;
    • ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di questa.

Nei periodi di blocco dei licenziamenti restano, inoltre, sospese anche le procedure di conciliazione.

Lo stesso Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, anticipando le novità in arrivo con il Decreto Fiscale aveva sottolineato:

“In assenza di una proroga di ammortizzatori emergenziali, sussiste un’alta probabilità che, (in alcuni settori)[...], molti dei lavoratori, attualmente beneficiari del sostegno al reddito, in costanza di rapporto, possano essere oggetto di licenziamento per motivi economici”.

Anche in seguito all’ultima proroga della CIG Covid, quindi, il meccanismo del divieto risulta lo stesso. Sono due i casi in cui il datore di lavoro, di qualsiasi categoria e in qualsiasi periodo dell’anno, può procedere con il licenziamento:

  • se per diverse ragioni viene meno il soggetto imprenditoriale;
  • se si arriva a un accordo collettivo aziendale.

Blocco dei licenziamenti 2021, il calendario con le date di scadenza aggiornato

Come più volte è stato sottolineato fin dall’inizio del 2021, la fuoriuscita dal blocco dei licenziamenti deve avvenire in maniera graduale.

Dopo l’introduzione del divieto con il Decreto Cura Italia a marzo 2020, la scadenza del 30 giugno 2021 ha segnato un primo ritorno alle regole ordinarie per i datori di lavoro del settore delle costruzioni e dell’industria, ad eccezione delle imprese del tessile-moda.

A pochi giorni da un’altra data cardine per il calendario del blocco dei licenziamenti 2021, il 31 ottobre, è arrivata la proroga della CIG Covid con la riscrittura della tabella di marcia.

Prendendo come riferimento il riepilogo fornito dall’INL lo scorso luglio aggiornato con le ultime novità, i tempi dovrebbero cambiare come di seguito.

Strumento normativo Soggetto Fruitore Ammortizzatore Utilizzo Blocco dei licenziamenti
DL 41/2021 art 8 comma 2 + novità DL Fiscale Aziende che possono richiedere la FIS o la CIGD 28 settimane Cigd o assegno ordinario covid+ 13 settimane aggiuntive entro il 31 dicembre 2021 fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso dell’ammortizzatore, e fino al 31 dicembre per il periodo di fruizione dei trattamenti
DL 41/2021 art 8 comma 8 Aziende che possono richiedere la CISOA 120 giorni CISOA entro il 31 dicembre 2021 fino al 31 ottobre a prescindere
dall’uso dell’ammortizzatore
DL 73/2021 Art 40 comma 3 Aziende che possono richiedere la CIGO Cigo e Cigs ordinarie senza contributo, per la durata dettata secondo i massimali del D Lgs
148/2015
entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di trattamento autorizzato collocato entro il 31 dicembre
DL 73/2021 Art 43 Datori di lavoro dei settori del turismo, stabilimenti termali e
commercio
sgravio contributivo turismo, terme e commercio entro il 31 dicembre 2021 fino al 31 dicembre, se richiedono lo sgravio (altrimenti fino al 31 ottobre)
DL 99/2021 Art 4 comma 2 + novità DL Fiscale Aziende che possono richiedere la CIGO che svolgono attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15 17 settimane Cigo - Tessili + 9 aggiuntive entro il 31 dicembre 2021 Fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso della Cigo, e fino al 31 dicembre per il periodo di fruizione dei trattamenti
DL 73/2021 art. 40 bis (introdotto dal DL 99/2021 Art 4 comma 8) Aziende che non possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale ai sensi del D.lgs. n. 48/2015 13 settimane Cigs entro il 31 dicembre 2021 Fino al 31 dicembre, per il periodo di trattamento autorizzato

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