L'assicurazione INAIL nelle scuole diventa una tutela strutturale dal 2026

La copertura assicurativa dell’INAIL per docenti e studenti in caso di incidenti e infortuni all’interno degli istituti scolastici sarà una tutela strutturale.
La misura era stata introdotta nel 2023 e poi prorogata anche a tutto l’anno in corso.
Ad anticiparlo erano stati i Ministri Valditara (Scuola) e Calderone (Lavoro) al termine della riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 30 aprile. Ieri la conferma: l’emendamento del Governo al decreto legge n. 90 del 2025 che estende a regime la tutela è stato approvato.
Vediamo come funziona l’assicurazione nelle scuole.
Assicurazione INAIL nelle scuole per tutti dal 2026
L’assicurazione INAIL per le scuole, in particolare nei confronti di studenti e insegnanti, verrà resa strutturale.
Lo avevano già anticipato i Ministri del Lavoro, Marina Calderone, e dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ma ora è arrivata la conferma ufficiale.
La tutela assicurativa in favore di studenti e personale docente sarà strutturale a partire dall’anno scolastico 2025/2026.
L’emendamento del Governo che estende a regime l’assicurazione INAIL nella scuola è stato approvato ieri, nel corso dell’esame del decreto legge n. 90 del 2025 da parte della VII Commissione del Senato.
Gli ultimi due anni hanno rappresentato un periodo di sperimentazione, dove la tutela era stata rinnovata di volta in volta. Ora, invece, l’assicurazione per gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole diventa una misura strutturale.
“Si tratta di uno sforzo senza precedenti da parte del Governo e della maggioranza, con uno stanziamento notevole. Un impegno mantenuto a tutela dei nostri insegnanti e dei più giovani, per aiutare a proteggerli e a creare una nuova cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
Ha sottolineato la Ministra Calderone.
Come funziona l’assicurazione INAIL nelle scuole
Studenti e personale scolastico dunque potranno beneficiare della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni senza preoccupazioni legate ad una eventuale scadenza dei termini di applicazione.
La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata.
Studenti e docenti, pertanto, sono assicurati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che si verificano nei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e di laboratorio e loro pertinenze.
L’obbligo di assicurazione comprende, se non sono già previste dall’articolo 4, comma 1, numero 5), del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR n. 1124/1965), le persone che rientrano nelle seguenti categorie:
- il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
- gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
In caso di infortunio e malattia professionale occorsi al personale docente e agli studenti, la scuola ha l’obbligo di inoltrare la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio e la denuncia di malattia professionale per via telematica all’Istituto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assicurazione INAIL nelle scuole per tutti dal 2026