OIC 11: l’introduzione di nuovi postulati di bilancio

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

A seguito dell'applicazione del D.Lgs 139/2015 sono stati introdotti i nuovi postulati di bilancio della rappresentazione sostanziale e della rilevanza, ampliando le finalità informative richieste dal principio contabile OIC 11

OIC 11: l'introduzione di nuovi postulati di bilancio

Il D.Lgs. 139/2015 ha profondamente trasformato gli articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile, ampliando i postulati di bilancio contenuti nell’Oic 11.

La nuova versione del principio contabile 11 è stata pubblicata definitivamente lo scorso 22 marzo 2018, e si applica ai bilanci con esercizio che ha inizio dal 1° Gennaio 2018, tranne per i paragrafi relativi al postulato della “Prospettiva della continuità aziendale”, che si applicano a partire dal 1° Gennaio 2017.

Rispetto alla versione precedente, il nuovo OIC 11 approfondisce le novità in tema di rappresentazione sostanziale, sul principio di rilevanza e specifica ulteriormente il concetto di continuità aziendale.

OIC 11: i postulati di bilancio

Il principio contabile OIC 11 descrive le finalità del bilancio, i principi generali per la sua redazione ovvero i postulati di bilancio e il trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC.

La finalità generale del bilancio d’esercizio è la necessità informativa rivolta ai destinatari principali dell’interesse aziendale, ovvero coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa: gli investitori, i finanziatori e creditori.

L’informazione di bilancio dovrà rispettare la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta, contenuta nell’articolo 2423 del Codice Civile, nel rispetto del concetto di neutralità:

il bilancio deve essere scevro da distorsioni preconcette nell’applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.

Per rispettare la finalità principale del bilancio della rappresentazione veritiera e corretta, devono essere osservate prima di tutto le norme di carattere generale in materia di redazione, cioè i postulati del bilancio stabiliti nell’articolo 2423 bis del Codice Civile.

I postulati di bilancio rimasti immutati sono:

Prudenza: la valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza, ad esempio gli utili non realizzati non vanno contabilizzati, mentre le perdite anche solo temute vanno riflesse in bilancio.

Competenza: il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d’esercizio; si deve tenere conto, quindi, dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.

Costanza nei criteri di valutazione: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, in modo da ottenere un’omogenea misurazione dei dati della società, nel susseguirsi degli esercizi.

Comparabilità: è necessario, poter comparare nel tempo i bilanci di un’impresa, adottare una forma costante di presentazione nel modo di esposizione delle voci e nei criteri di valutazione.

Il nuovo principio della rappresentanza sostanziale

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto il nuovo principio della sostanza economica, secondo cui:

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto

Rispettando questo principio, quindi, deve avere maggiore attenzione la realtà economica delle operazioni, cioè agli aspetti contrattuali, piuttosto che gli aspetti formali.

Ad esempio, questo principio trova applicazione per quanto riguarda la valutazione iniziale delle immobilizzazioni materiali, è opportuno valutare specifiche clausole contrattuali per capire se vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà benefici.

Altro caso è quello dei lavori in corso su ordinazione, per cui sarà opportuno valutare analizzare le clausole contrattuali per capire se un gruppo di commesse deve essere trattato come una singola commessa o, viceversa, quando una singola commessa deve essere frazionata in differenti fasi o opere.

Il principio di rilevanza assume carattere generale

La seconda ma non meno importante novità introdotta dal D.Lgs. 139/2015 è l’introduzione del principio di rilevanza quale clausola generale da seguire per la redazione del bilancio.

Questo criterio di redazione, che in precedenza era esposto in maniera frammentata in altri principi contabili, diventa un postulato di bilancio a portata generale a cui i redattori devono attenersi nel perseguimento di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta.

Tale principio si sostanzia nella necessità di introdurre in bilancio informazioni rilevanti, ovvero tali per cui un’omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare e compromettere le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione economico finanziaria sulla base del bilancio della società.

Ad esempio, nel caso della valutazione degli errori in bilancio, gli errori marginali cioè irrilevanti possono anche non trovare riscontro nel bilancio nè in nota integrativa, purchè

“non possano essere assimilati a quegli errori che invece arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio con il postulato della rappresentazione veritiera e corretta”

OIC 11: ampliamento del principio di continuità aziendale

Ulteriore novità che ha interessato il principio contabile OIC 11, è l’ampliamento del concetto di continuità aziendale, intesa come la capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Rispettare il principio di continuità, significa che, in caso di crisi di impresa non è opportuno abbandonare i criteri di valutazione in continuità: in questa condizione, i redattori di bilancio, saranno chiamati ad applicarli con cautela e a fornire in nota integrativa tutte le informazioni necessarie per valutare i fattori di rischio che l’azienda dovrà fronteggiare.

Qualora si verifichi invece una causa di scioglimento dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima della data di redazione del bilancio, l’OIC 11 precisa che in questa circostanza, il bilancio dovrebbe ancora essere predisposto secondo criteri di funzionamento ma senza prospettiva di continuazione, considerando la riduzione dell’ orizzonte temporale.

In assenza di continuità quindi, sarà opportuno rivalutare la vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la recuperabilità delle imposte anticipate, occorre riesaminare l’onorabilità dei debiti e il recupero dei crediti eccetera.

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