Principio contabile OIC 7: la disciplina contabile dei certificati verdi

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Il Decreto Bersani prevede il meccanismo dei certificati verdi per premiare con un contributo in conto esercizio le aziende virtuose produttrici di energia elettrica Green. Il principio OIC 7 disciplina il trattamento contabile dei certificati verdi a seconda del destinatario

Principio contabile OIC 7: la disciplina contabile dei certificati verdi

I certificati verdi sono uno strumento di incentivazione, rappresentato da un contributo in conto esercizio, introdotto dal decreto di liberalizzazione del settore energetico, il D.Lgs. 79/1999 (c.d. Decreto Bersani).

Esso viene erogato alle aziende che producono energia elettrica per incrementarne la produzione da fonti rinnovabili.

Il Principio contabile OIC 7 disciplina il trattamento contabile dei certificati verdi a seconda che la società a cui sono destinati produca energia elettrica da fonti rinnovabili, da fonti non rinnovabili, oppure se sia una società trader, cioè che acquista certificati verdi sul mercato per poi rivenderli a terzi.

Cosa sono i certificati verdi?

Prima di entrare nella descrizione specifica del trattamento contabile da adottare a seconda del destinatario del contributo, è opportuno descrivere brevemente il concetto di certificato verde.

I certificati verdi sono un contributo in conto esercizio riconosciuto alle imprese produttrici di energia elettrica da fonti non fossili, ovvero sole, acqua, vento, energia prodotta da fonti geotermiche o dal riciclo dei rifiuti.

Il meccanismo di funzionamento è semplice: il loro rilascio, sancito dal GSE - Gestore di servizi energetici, prevede il ricevimento, da parte dello Stato, di un contributo in conto esercizio, che costituisce un ricavo in conto economico

La finalità del contributo è incentivare l’offerta di energia pulita e di conseguenza, l’aumento del quantitativo complessivo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Il contributo statale di fatto compensa la maggior parte dei costi di produzione sostenuti dal produttore che decide di optare per un sistema produttivo “verde” e pertanto più oneroso.

In altre parole, come spiegato nel principio contabile OIC 7:

Il meccanismo dei certificati verdi costituisce un’incentivazione alla produzione da fonti rinnovabili sotto forma di integrazione ai ricavi d’esercizio, analoga ai contributi in conto esercizio, che compensa i produttori dei maggiori oneri connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a quella da fonti fossili tradizionali”.

Da un punto di vista tecnico, i certificati verdi emessi dai GSE - Gestori di servizi energetici certificano che un certo quantitativo di energia elettrica sia stato prodotto da fonti rinnovabili da un determinato produttore.

Essi sono emessi per singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per accertare, da parte del GSE, la conformità ad una serie di parametri e requisiti.

Hanno validità triennale, ciò significa che dal momento in cui vengono rilasciati si possono utilizzare nell’esercizio in corso o al massimo nei due successivi, e possono essere emessi sia a preventivo che a consuntivo della produzione di energia.

In riferimento ai certificati emessi prima dell’effettiva produzione di energia, quindi a preventivo, può generarsi a fine esercizio un surplus o un deficit di energia prodotta rispetto a quanto certificato: a seconda dei casi il produttore dovrà qui restituire o ricevere dal GSE nuovi certificati per adeguare il contributo ricevuto all’effettiva produzione.

Il trattamento contabile dei certificati verdi: fonti rinnovabili e non rinnovabili

I certificati verdi, così come disposto dall’OIC 7, possono essere emessi sia nei confronti di aziende che decidono di produrre o importare energia elettrica da fonti rinnovabili, sia verso aziende che, al contrario, ricorrono a sistemi di produzione inquinanti ricorrendo cioè a fonti non rinnovabili.

Il contributo destinato ad aziende che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, è da considerarsi come un’integrazione ai ricavi di esercizio, analoga ai contributi in conto esercizio.

I ricavi relativi ai certificati dovranno essere rilevati per competenza nell’esercizio in cui ha luogo la produzione energetica ed in proporzione alla produzione stessa.

Contabilmente essi costituiscono ricavi e vanno indicati nella voce di Conto Economico A5 - Altri ricavi. In contropartita, nello Stato Patrimoniale, verrà iscritto un credito verso il GSE in CII - Crediti verso altri.

Nell’eventualità il certificato venga venduto a terzi prima della chiusura dell’esercizio, ne può conseguire una sopravvenienza attiva, da inserire ugualmente nella voce A5 - Altri ricavi o una sopravvenienza passiva che sarà iscritta invece nella voce B14 - Oneri diversi di Gestione.

Da un punto di vista patrimoniale, in questo caso ci troveremo di fronte a un Credito vs Clienti classificato nella voce CII-1) dello Stato Patrimoniale.

Se il certificato è destinato ad aziende che producono o importano energia elettrica da fonti non rinnovabili, l’acquisto rappresenta, di fatto, un sistema penalizzante che obbliga il produttore ad acquistare sul mercato i certificati verdi necessari all’adempimento degli obblighi normativi, comportando un aumento dei costi di produzione.

L’articolo 11, comma 1 del D.lgs. 79/1999 stabilisce l’obbligo per tutte le aziende che producono energia elettrica, al fine di ricorrere sempre meno a sistemi di produzione inquinanti, di rispettare una soglia minima di produzione, pari al “2%”, derivante da impianti alimentati da forti rinnovabili o ripotenziati.

I produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili sono quindi tenuti a rispettare questo vincolo e a sostenere un costo di produzione per l’acquisto dei certificati.

Anche in questo caso, il costo d’acquisto verrà contabilizzato secondo il principio di competenza.

Tale costo, definito dall’Oic 7 un onere di sistema derivante dalla normativa in vigore, è iscritto nella voce di Conto Economico B14) Oneri diversi di gestione.

L’eventuale sopravvenienza passiva, derivante dall’acquisto dei certificati verdi successivamente alla chiusura dell’esercizio di competenza, è iscritta ugualmente nella voce di conto economico B14) Oneri diversi di gestione mentre l’eventuale sopravvenienza attiva nella voce A5) Altri ricavi.

In contropartita al costo di acquisto verrà contabilizzato un Debito verso il GSE in Stato patrimoniale alla voce D14) Altri debiti mentre se derivano da uno scambio commerciale sul mercato, verrà movimentata la voce D7) Debiti verso fornitori.

Nel caso in cui, eventualmente, alcuni dei requisiti richiesti per la rilevazione contabile di un debito non siano verificati (ad esempio, l’ammontare non è determinato con certezza), la passività è iscritta nell’ambito della voce del passivo dello Stato Patrimoniale B3) Fondi per rischi e oneri - altri.

La compravendita dei certificati verdi: i traders

In Italia, come abbiamo visto, i certificati verdi sono emessi dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE, su richiesta dei produttori di energia da fonti rinnovabili. Il certificato verde viene emesso nel momento in cui il richiedente riceve il consenso alla procedura di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili, definita qualifica IAFR.

Superata positivamente la valutazione per ottenere l’incentivo, il GSE mantiene traccia delle emissioni dei certificati verdi e delle relative transazioni mediante un sistema informatico dedicato, assegnando al gestore un codice identificativo con cui poi può accedere al proprio conto proprietà.

Tra questi gestori ci sono anche i soggetti che voglio effettuare attività di trading di certificati verdi: li vendono a chi non li sa o non li riesce a conquistare da solo.

Tornando al conto proprietà, il GSE lo attiva in concomitanza con la prima emissione di certificati verdi e il produttore da quel momento in poi potrà consultarlo on line accedendo al sistema informatico dedicato, monitorando cessioni e variazioni.

L’attività tipica dei traders, quindi, non è al produzione di energia elettrica ma è la compravendita, titolo oneroso, di certificati verdi allo scopo di fornirli alle aziende che ne hanno bisogno.

Da un punto di vista contabile, anche in questo caso, l’Oic 7 spiega come iscrivere in bilancio l’attività di cessione e acquisto di certificati verdi da parte dei traders.

L’acquisto dei certificati verdi comporta la rilevazione in Conto Economico dei relativi costi e in contropartita l’iscrizione nel passivo dello Stato Patrimoniale di un debito. Viceversa, la vendita dei certificati verdi comporta la rilevazione in Conto Economico dei relativi ricavi e in contropartita l’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale di un credito.

I certificati verdi acquistati dalla società trader rimasti invenduti, alla data di redazione del bilancio d’esercizio, sono rilevati come rimanenze di magazzino.

I costi sostenuti per l’acquisto dei certificati verdi sono iscritti nella voce di conto economico B6) Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. I ricavi derivanti dalla vendita dei certificati verdi sono iscritti nella voce di conto economico A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

I debiti derivanti dall’acquisto dei certificati verdi hanno natura commerciale e sono iscritti nella voce del passivo dello Stato Patrimoniale D7) Debiti verso fornitori mentre i crediti derivanti dalla vendita dei certificati verdi hanno ugualmente natura commerciale e sono iscritti nella voce dell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale CII.1) Crediti verso clienti.

I certificati verdi che alla fine dell’esercizio risultano ancora in magazzino sono iscritti nella voce dell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale e valutati tra le rimanenze, iscritti nella voce CI.4) Rimanenze di prodotti finiti e merci.

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