Avvisi bonari, proroga dei versamenti al 16 settembre anche per le rate scadute

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Avvisi bonari, le somme chieste a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni fiscali, relative alle rate scadute il 31 gennaio e il 30 aprile scorsi possono essere versate entro il 16 settembre 2020. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nelle risposte agli interpelli 259 e 260 dell'11 agosto 2020: la proroga vale anche per le rate precedenti, trainate dalle successive.

Avvisi bonari, proroga dei versamenti al 16 settembre anche per le rate scadute

Avvisi bonari, le somme chieste a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni fiscali, relative alle rate scadute il 31 gennaio e il 30 aprile scorsi possono essere versate entro il 16 settembre 2020.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle risposte agli interpelli 259 e 260 dell’11 agosto 2020: a prevedere la proroga è l’articolo 144 del decreto Rilancio.

I documenti di prassi specificano, inoltre, che possono essere versate entro il 16 settembre, senza dover rinunciare al piano di dilazione, le rate relative a debiti tributari non versate entro il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2019, né entro il termine di pagamento della rata successiva.

Tali rate vengono “trainate” dalle rate successive, oggetto di proroga.

Tuttavia i versamenti sono considerati tardivi e, pertanto, sono dovuti gli interessi e le sanzioni, che potranno essere tuttavia versate in misura ridotta con applicazione del ravvedimento operoso.

Avvisi bonari, proroga dei versamenti al 16 settembre 2020 anche per le rate scadute

Gli avvisi bonari oggetto della proroga del decreto Rilancio sono il tema di due risposte all’interpello dell’Agenzia delle Entrate: la numero 259 e 260 dell’11 agosto 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 259 dell’11 agosto 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - versamento rateizzato a seguito di controllo automatizzato - posticipo al 16 settembre 2020.

In entrambi i casi concreti gli istanti rendono noto di non aver pagato per tempo una rata relativa alla dilazione ottenuta per i debiti tributari accertati dal Fisco a seguito di controlli automatizzati.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 260 dell’11 agosto 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - versamento rateizzato a seguito di controllo automatizzato - posticipo al 16 settembre 2020.

Nel primo caso si tratta di un accertamento legato al modello Unico Sc/2015 e la rata è scaduta lo scorso 31 gennaio, nel secondo caso invece si tratta del modello 770/2015 e della scadenza del 30 aprile 2020.

Tali rate rientrano nella proroga prevista dall’articolo 144 del decreto Rilancio, che stabilisce una rimessione in termini per i seguenti versamenti:

“1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”

I documenti di prassi chiariscono inoltre che possono essere versate entro il 16 settembre 2020, senza dover rinunciare al piano di dilazione, le rate relative a debiti tributari emersi da controlli automatizzati, non versate, rispettivamente, entro il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2019, né entro il termine di pagamento della rata successiva.

Tali rate vengono “trainate” dalle successive, oggetto di proroga.

Per le rate scadute rispettivamente il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2019 dovranno tuttavia essere versati sanzioni ed interessi poiché devono essere considerate versamenti tardivi.

Tuttavia gli importi possono essere pagati in misura ridotta grazie all’applicazione del ravvedimento operoso.

Avvisi bonari, proroga dei versamenti al 16 settembre 2020: il quadro normativo di riferimento

Nelle risposte agli interpelli 259 e 260 gli istanti chiedono di poter versare, entro il 16 settembre 2020, le rate scadute e che andavano versate entro il termine della rata successiva per evitare la decadenza dalla rateizzazione delle somme dovute a seguito degli avvisi bonari.

In entrambi i casi l’Agenzia delle Entrate sposa le soluzioni proposte dai contribuenti e richiama il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1972 stabilisce le regole da rispettare per non perdere l’opportunità di pagare a rate il debito accertato dagli uffici delle Entrate.

La norma prevede, inoltre, che il piano di dilazione concordato decade se una rata, diversa dalla prima, non sia versata entro il termine di scadenza della rata successiva.

Questo aspetto è quello su cui sono richiesti chiarimenti, in quanto la rata successiva rientra nel periodo della rimessione in termini disposta dall’articolo 144 del decreto Rilancio.

La misura del Governo, poi convertita dal Parlamento, ha rinviato al 16 settembre 2020 e senza applicazione di sanzioni e interessi il pagamento degli avvisi bonari, le somme individuate dagli articoli 2, 3 e 3-bis, Dlgs n. 462/1997.

Nello specifico tutti quelli in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Le relative somme possono essere versate in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre, con termine il 16 di ciascun mese.

Il combinato disposto delle due norme permette ai due contribuenti di versare entro il 16 settembre 2020, senza dover rinunciare al piano di dilazione, le rate relative a debiti tributari emersi da controlli automatizzati che non sono stati versati entro l’originaria scadenza né entro il termine di pagamento della rata successiva.

Sono considerati tempestivi i pagamenti, anche in riferimento a piani di rateizzazione, derivanti da controlli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.

I pagamenti delle rate scadute devono essere considerati tardivi: sono quindi dovuti gli interessi e le sanzioni, per cui si potrà applicare il ravvedimento operoso che consente di pagare in misura ridotta.

Tali somme, inoltre, non potranno usufruire della dilazione in quattro rate di pari importo, perché è previsto soltanto per i versamenti la cui scadenza ordinaria è ricompresa nel periodo 8 marzo 31 maggio 2020.

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