Contributi a fondo perduto, anche per le società in liquidazione volontaria

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Contributi a fondo perduto, tra gli altri chiarimenti della circolare numero 22/E del 21 luglio 2020 c'è l'apertura anche alle società in liquidazione volontaria. I soggetti ne hanno diritto solo se la fase di liquidazione è stata avviata dopo il 31 gennaio 2020.

Contributi a fondo perduto, anche per le società in liquidazione volontaria

Contributi a fondo perduto, le società in liquidazione volontaria possono avere accesso ai fondi.

Il chiarimento, oltre alle altre novità, arriva dalla circolare numero 22/E del 21 luglio 2020.

Le società hanno diritto all’agevolazione solo se la fase di liquidazione è stata avviata dopo la data del 31 gennaio 2020.

In ogni caso devono essere rispettati i requisiti del calo del fatturato e quelli della compatibilità delle misure temporanee di aiuti di Stato indicati dalla Commissione europea.

Contributi a fondo perduto: le società in liquidazione volontaria ne hanno diritto se la l’avvio è precedente al 31 gennaio 2020

I contributi a fondo perduto sono l’oggetto di un’altra circolare dell’Agenzia delle Entrate: la numero 22/E del 21 luglio 2020.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 22/E del 21 luglio 2020
Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Tra i quesiti a cui l’Amministrazione finanziaria risponde c’è il numero 2.1:

“Possono fruire del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio le società in liquidazione (in presenza dei requisiti previsti dalla norma)?”

Il documento di prassi apre anche alle società in liquidazione a condizione che la fase di liquidazione sia stata avviata successivamente alla data del 31 gennaio 2020, l’entrata in vigore dello stato di emergenza.

L’apertura è motivata dalla ratio legis dell’articolo 25 del decreto Rilancio, la cui legge di conversione è entrata in vigore lo scorso 19 luglio.

Di contro sono escluse le imprese la cui fase di liquidazione è iniziata in data precedente al 31 gennaio 2020.

Il documento di prassi chiarisce che:

“L’attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo degli asset aziendali, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell’eventuale residuo attivo tra i soci.”

In linea di principio, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia iniziata nel periodo precedente alla dichiarazione dello stato di emergenza, non si ha diritto al contributo poiché l’attività ordinaria risulta interrotta a causa di eventi diversi da quelli dell’emergenza Coronavirus.

Contributi a fondo perduto, società in liquidazione volontaria: deve essere soddisfatto il requisito reddituale

Il documento di prassi chiarisce che le società in liquidazione volontaria possono avere accesso ai contributi a fondo perduto se la fase di liquidazione è stata avviata dopo il 31 gennaio 2020.

In ogni caso, tuttavia, devono essere rispettati i requisiti previsti dalla circolare 15/E del 2020, in particolare quello del calo del fatturato di almeno un terzo confrontando il mese di aprile 2020 con lo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel fare domanda entro la scadenza del 13 agosto 2020, i soggetti devono inoltre considerare che rimane valido quanto chiarito dalla comunicazione della Commissione europea del 29 giugno 2020.

Sono infatti state modificate alcune condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato ritenute compatibili con la norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

In questo caso le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  • le imprese non devono essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;
  • le imprese non devono aver ricevuto aiuti per il salvataggio, che non siano stati rimborsati;
  • le imprese non devono aver ricevuto aiuti per la ristrutturazione ed essere ancora oggetto di un piano di ristrutturazione.

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