Assunzioni donne: dall’INPS le prime indicazioni per lo sgravio contributivo 2021

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Assunzioni donne: con la circolare numero 32 del 22 febbraio 2021, l'INPS fornisce le prime indicazioni per fruire dello sgravio contributivo introdotto dalla legge di Bilancio per incentivare l'occupazione femminile nel biennio 2021-2022. Si attendono le istruzioni pratiche a conclusione dell'interlocuzione in atto con la Commissione Europea.

Assunzioni donne: dall'INPS le prime indicazioni per lo sgravio contributivo 2021

Assunzioni donne: disponibili le prime indicazioni operative per lo sgravio contributivo disposto dalla legge di Bilancio 2021 in caso di assunzioni di lavoratrici.

Le indicazioni arrivano con la circolare numero 32 del 22 febbraio 2021 riferita al beneficio concesso ai datori di lavoro che assumono donne nel biennio 2021-2022 costituito dall’esonero integrale dei contributi dovuti.

Il documento di prassi offre una sintesi delle caratteristiche della misura con un riepilogo dei requisiti che devono presentare i beneficiari, in attesa delle istruzioni di carattere operativo che interverranno all’esito del procedimento interlocutorio in atto con la Commissione Europea.

La legge del 30 dicembre 2020, numero 178 (legge di Bilancio), infatti, ha previsto all’articolo 1 comma 16, in via sperimentale, che l’esonero contributivo riportato dall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, venga riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Si ricorda che possono fruire dell’incentivo le imprese che assumono donne residenti nelle regioni del Sud Italia disoccupate da almeno 6 mesi o da almeno 24 mesi, se residenti nel resto d’Italia.

Assunzioni donne: dall’INPS le istruzioni per lo sgravio contributivo 2021

Il documento di prassi riferisce informazioni sulla natura del bonus donne 2021 e sui beneficiari, senza però offrire istruzioni pratiche per la sua fruizione che, infatti, verranno chiarite in un secondo messaggio una volta conclusa l’interlocuzione in atto con la Commissione Europea sull’entità della misura stessa.

Il momentaneo standby, infatti, è dovuto al procedimento pendente dinanzi alle istituzioni europee sull’entità della misura dal momento che, come riporta lo stesso Istituto:

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ”Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary framework),nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

Nel suo lungo riepilogo l’INPS fa una panoramica generale sulle aziende ammesse al beneficio, sulla tipologia dei rapporti di lavoro incentivati, sui requisiti e sulle condizioni, e non solo.

Tra gli altri, l’istituto ricorda che il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, che si calcola sulla differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Sottolinea, inoltre, che il provvedimento riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo che, nel periodo di riferimento, assumono donne lavoratrici che rientrano nella categoria occupazionale “svantaggiate” .

Categoria che, di fatti, è quella prevista dalla legge numero 92 del 2012 che ricomprende:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Bonus assunzioni donne: i rapporti di lavoro incentivati

La circolare dell’INPS, tra le altre informazioni, individua l’ambito di applicazione dell’esonero, anche alla luce del citato articolo 4 della legge 92/2012 comma 8, fonte della misura. I rapporti di lavoro incentivati sono i seguenti:

  • assunzioni a tempo determinato;
  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • part-time e subordinato “in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”;
  • somministrazione sia indeterminato che determinato.

Non potrà invece essere richiesto per rapporti di lavoro intermittente, di apprendistato o domestico.

E, ancora, l’incentivo avrà le seguenti durate:

  • in ipotesi di rapporto di tempo determinato sarà di 12 mesi;
  • in ipotesi di rapporto di lavoro indeterminato sarà di 18 mesi;
  • in ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sarà di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al testo integrale della circolare numero 32 del 22 febbraio 2021.

INPS - circolare numero 32 del 22 febbraio 2021
Scarica la circolare dell’INPS su articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Prime indicazioni operative

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