Agevolazione prima casa: il beneficio resta in caso di rinuncia alla donazione

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Agevolazione prima casa: la risoluzione per mutuo dissenso, prima dei cinque anni, della donazione a cui sono stati applicati i benefici previsti non ne determina la decadenza. Pone nel nulla la precedente donazione e non comporta, infatti, alcun effetto traslativo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 11401 del 2021.

Agevolazione prima casa: il beneficio resta in caso di rinuncia alla donazione

In caso di agevolazione prima casa la risoluzione per mutuo dissenso, prima dello scadere del quinquennio, della donazione sulla quale erano state applicate le agevolazioni prima casa sulle imposte di registro, ipotecaria e catastali, non produce la decadenza dal beneficio, non comportando alcun effetto traslativo e ponendo nel nulla la precedente donazione.

È questo il principio contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11401 del 30 aprile 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 11401 del 30 aprile 2021
Il testo integrale dell’Ordinanza numero 11401 del 30 aprile 2021 della Corte di Cassazione.

La sentenza – La controversia prende le mosse dal ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva richiesto il versamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastali nella misura ordinaria a seguito della revoca delle agevolazioni prima casa concesse sull’atto di donazione di un immobile.

La revoca era dipesa dal fatto che i contraenti, con successivo atto di mutuo dissenso stipulato prima dello scadere del quinquennio, avevano convenuto di risolvere la donazione.

La CTR respingeva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sul rilievo che i contraenti, con il contratto di risoluzione per mutuo dissenso della donazione, avevano proceduto al trasferimento del bene, per il che si erano verificati i presupposti per la decadenza dal beneficio.

Da qui il ricorso in cassazione, in cui il contribuente ha censurato la sentenza impugnata per non aver la CTR considerato che con il contratto di risoluzione della donazione per mutuo dissenso le parti hanno inteso porre nel nulla il precedente negozio giuridico, vanificando con effetto retroattivo gli effetti da esso prodotto.

La Corte ha preliminarmente osservato che, con apposta memoria, il contribuente ha invocato gli effetti a se favorevoli della sentenza della CTR che si era pronunciata a favore del coobbligato in solido del ricorrente che, con distinto ricorso, aveva impugnato il medesimo avviso di liquidazione.

Sulla base di tale sentenza, avverso cui non sono state proposte impugnazioni, i giudici di cassazione hanno accolto il principio ivi contenuto secondo cui “il mutuo dissenso formulato dalle parti non ha prodotto un effetto traslativo del bene ma ha posto nel nulla l’atto di donazione con effetti retroattivi sicché esso deve considerarsi tamquam non esset”.

Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata e, nel merito, l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione.

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