Agevolazione prima casa: l’acquisto prima della rivendita comporta la decadenza del beneficio

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Decadenza agevolazione prima casa, solo l'acquisto di un altro immobile entro 5 anni dalla vendita di quella acquistata con i benefici permette di conservare l'agevolazione. Irrilevante un acquisto anteriore. A stabilirlo l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28048 del 9 dicembre 2020.

Agevolazione prima casa: l'acquisto prima della rivendita comporta la decadenza del beneficio

La decadenza dell’agevolazione prima casa conseguente alla rivendita infraquinquennale può essere evitata solo in caso di acquisto di un altro immobile, adibito ad abitazione principale, dopo la vendita di quella comperata con benefici, a nulla rilevando un acquisto anteriore alla rivendita nei cinque anni. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 28048 depositata il 9 dicembre 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 28048 del 9 dicembre 2020
Agevolazione prima casa: l’acquisto prima della rivendita comporta la decadenza del beneficio. A stabilirlo la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 28048 del 9 dicembre 2020.

La sentenza – Nel caso in esame la Commissione Regionale ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura ordinaria, emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di due coniugi, in revoca delle agevolazioni “prima casa”, per aver gli stessi rivenduto l’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto.

È irrilevante a tal fine che gli stessi avessero nel frattempo comperato altro immobile. I contribuenti hanno impugnato la sentenza d’appello lamentando violazione del comma 4 della nota 2 bis, all’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, nella parte in cui i giudici hanno ritenuto irrilevante l’acquisto di altro immobile, in quanto antecedente e non successivo alla alienazione di quello per il cui acquisto erano state godute le agevolazioni.

La norma richiamata prevede che si decade dalle agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso in caso di ritrasferimento degli immobili acquistati con i benefici, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, salvo che il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Nel caso di specie i ricorrenti non hanno rispettato il termine quinquennale, acquistando un altro immobile prima di aver rivenduto quello acquistato con i benefici.

I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la decisione della CTR e per l’effetto hanno respinto il ricorso del contribuente.

La decisione dei giudici di merito, infatti, è conforme alla legge, “la quale consente di evitare la decadenza conseguente alla rivendita infraquinquennale solo in caso di acquisto di una (altra) prima casa dopo la vendita di quella comperata con benefici e non anche in caso in cui la rivendita sia preceduta da altro acquisto (di quella che, al momento in cui l’acquisto è posto in essere, non è l’abitazione principale ma è una seconda casa)”.

Le censure dei ricorrenti non possono essere accolte perché, se così fosse, si finirebbe per applicare la legge ad un caso non tassativamente previsto, circostanza inammissibile in caso di norma agevolativa come quella in commento.

Per completezza i giudici hanno ricordato che, con il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, applicabile dal 1 gennaio 2016, è stato inserito il comma 4-bis nella nota 2-bis, all’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, che consente al contribuente di fruire delle agevolazioni per un nuovo acquisto senza tener conto di quello dell’immobile per il quale le agevolazioni sono già state utilizzate, sempre che, peraltro, sussistano date condizioni ed in primis quella che “quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto”.

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