Mutui under 36, disponibile il modulo per la richiesta alle banche aderenti

Tommaso Gavi - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Mutui under 36, il modulo per la richiesta da parte di giovani alle banche aderenti si può scaricare dal sito della Consap. Le domande possono essere inoltrate dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022. Alle richieste deve essere allegato un documento di identità e la dichiarazione ISEE che attesti un valore non superiore a 40.000 euro annui.

Mutui under 36, disponibile il modulo per la richiesta alle banche aderenti

Mutui under 36, il modulo per la richiesta alle banche aderenti è scaricabile dal sito della Consap, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici s.p.a.

Le domande possono essere effettuate dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022: i soggetti interessati sono i giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età, con un ISEE non superiore ai 40 mila euro annui.

L’ampliamento delle categorie con priorità nell’accesso al fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa è stato previsto dall’articolo 64 del decreto Sostegni bis.

Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità e, appunto, la dichiarazione ISEE.

Mutui under 36, disponibile il modulo per la richiesta alle banche aderenti

Si aggiunge un altro tassello per favorire la concessione di mutui ai giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età.

Sul sito della Consap, concessionaria dei servizi assicurativi pubblici s.p.a., è disponibile il modello da compilare per la richiesta alle banche aderenti.

MEF - Domanda di accesso al fondo di garanzia per la prima casa
Modulo da compilare e da presentare alla banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo.

A prevedere l’ampiamento delle categorie prioritarie al fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa è stato il decreto Sostegni bis.

L’articolo 64 comma 2 del decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021 prevede infatti quanto segue:

“All’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto trentasei anni di età.”

L’agevolazione è prevista per il periodo compreso tra il 24 giugno 2021 e il 30 giugno 2022.

Per i soggetti indicati dalla misura, se viene erogato un mutuo superiore all’80 per cento rispetto all’acquisto dell’immobile, il fondo aumenta la garanzia concedibile dal 50 all’80 per cento della quota capitale.

Alla domanda da inviare presso le banche aderenti dovrà essere allegato un documento di identità e la dichiarazione ISEE che attesti un valore non superiore ai 40.000 euro annui.

Mutui under 36, disponibile il modulo per la richiesta alle banche aderenti

Nella prima parte del modulo è richiesto l’inserimento dei dati del richiedente del mutuo, o dei richiedenti nel caso di mutuo cointestato.

Nella seconda pagina si deve inizialmente dichiarare il tipo di operazione che si intende effettuare.

Le tipologie di acquisto inserite nel modulo sono:

L’immobile non deve avere caratteristiche di lusso e non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Le priorità previste dalla legge per l’accesso al fondo, alle quali è stato aggiunta quella dei giovani under 36, sono le seguenti:

  • coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente);
  • famiglia monogenitoriale con figli minori; Il mutuo è richiesto da:
    • persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
    • persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;
  • conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
  • Giovane/i che non ha/hanno compiuto trentasei anni di età.

La parte finale del documento consiste nella richiesta vera e propria, ovvero:

“la garanzia del Fondo di cui all’art. 1, comma 48 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche per un mutuo di ammontare non superiore a 250.000 euro connesso all’operazione richiesta.”

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