Affitti commerciali con cedolare secca dal 2019

Anna Maria D’Andrea - Cedolare secca sugli affitti

Affitti commerciali, cedolare secca a partire dal 1° gennaio 2019 ma con requisiti stringenti. Ecco le regole previste e quali gli immobili sui quali si potrà beneficiare della tassazione sostitutiva Irpef del 21%.

Affitti commerciali con cedolare secca dal 2019

Affitti commerciali con cedolare secca dal 1° gennaio 2019: la novità è prevista dalla Legge di Bilancio, che ha stabilito requisiti stringenti.

Per la locazione di immobili ad uso commerciale sarà possibile beneficiare della tassazione sostitutiva Irpef del 21% ma, per l’accesso alla cedolare secca, l’immobile dovrà essere di superficie non superiore a 600 mq e non dovrà risultare in essere un contratto già stipulato e disdetto al 15 ottobre 2018.

Uno slalom di regole per poter accedere alla cedolare secca: per gli affitti commerciali si tratta in ogni caso di un’importante agevolazione che estende le regole sulla tassazione ridotta sulle locazioni ad uso abitativo.

Ecco le novità e come funziona la cedolare secca per gli affitti commerciali nel 2019.

Affitti commerciali con cedolare secca dal 2019

A partire dal 1° gennaio 2019 si potrà optare per la tassazione a cedolare secca anche per le locazioni di immobili commerciali: la novità è contenuta nella Legge di Bilancio che all’articolo 1 comma 59 stabilisce requisiti e regole per l’accesso alla tassazione sostitutiva Irpef.

I canoni da locazione commerciale, per i quali sarà possibile beneficiare della cedolare secca al 21%, dovranno essere riferiti a contratti da locazione rientranti nei seguenti requisiti:

  • riguardare immobili di categoria catastale C\1, con superficie fino a 600 mq escluse pertinenze e relative pertinenze anche se locate congiuntamente;
  • essere stipulati nel 2019.

Non solo: al fine di evitare comportamenti elusivi, la Legge di Bilancio 2019 ha stabilito che anche nel rispetto dei requisiti di cui sopra, non si potrà applicare il regime di tassazione a cedolare secca per i contratti stipulati nel 2019 qualora al 15 ottobre 2018 risulti in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto in anticipo rispetto alla scadenza naturale.

Cedolare secca affitti commerciali, data spartiacque il 15 ottobre 2018

Riepilogando, quindi, non si potrà aderire alla cedolare secca sugli affitti commerciali:

  • per i contratti già in essere o stipulati nel 2018 (la norma si applica a quelli stipulati dal 1° gennaio 2019 in poi);
  • per i contratti stipulati nel 2019 se al 15 ottobre 2018 risulti in essere un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile interrotto in anticipo.

Fermo restando quindi il momento di entrata in vigore della norma, sarà vietato recedere da un precedente contratto per stipularne uno nuovo, con gli stessi soggetti, per il medesimo soggetto.

Una regola quasi ovvia: i vantaggi della cedolare secca anche per gli affitti commerciali avrebbero comportato, in alternativa, una vera e propria “fuga dall’Irpef” (con conseguente calo di entrate per l’Erario).

Come funziona la cedolare secca

A questo punto è bene fornire alcune indicazioni su come funziona la cedolare secca sugli affitti. Si tratta di un’imposta sui redditi da locazione sostitutiva dell’Irpef, addizionali e delle imposte di bollo e di registro dovute in sede di registrazione del contratto.

Le aliquote della cedolare secca sugli affitti sono due, pari al 21 o al 10 per cento. Quest’ultima può essere applicata soltanto in alcuni specifici casi, ovvero per i contratti a canone concordato in Comuni con mancanza di soluzioni abitative o densamente popolati, per contratti d’affitto a studenti universitari e nei Comuni in cui vi sono state calamità naturali e per gli affitti transitori disciplinati dalla legge n. 431/1998.

L’adesione al regime di tassazione a cedolare secca del 21 per cento è invece aperto a tutti i contribuenti e, come sopra illustrato, dal 2019 anche per gli affitti commerciali.

L’opzione per l’applicazione della cedolare secca deve essere comunicata all’atto di registrazione del contratto o negli anni successivi, utilizzando il modello RLI.

Il pagamento dell’imposta dovuta dovrà invece essere effettuato secondo le stesse scadenze previste per le imposte sui redditi.
L’acconto della cedolare secca 2019 deve essere pagato:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
  • in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:
    • la prima, del 40% (del 95%), entro il 16 giugno;
    • la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.

Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per i lettori interessati ad approfondire si rimanda alla sezione del sito Informazione Fiscale contenente tutti gli approfondimenti sulla cedolare secca.

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