Acconto IMU 2026 in scadenza, agevolazioni in evoluzione

Scade oggi, 16 giugno, l'acconto IMU 2026: nonostante i lavori in corso sulle agevolazioni da riservare a chi risiede all'estero, per i pensionati resta la riduzione del 50 per cento ad ampio raggio

Acconto IMU 2026 in scadenza, agevolazioni in evoluzione

Entro oggi, 16 giugno, è necessario versare l’acconto IMU: chi è chiamato a pagare la cosiddetta tassa sulla casa deve rispettare il primo appuntamento dell’anno. Il saldo, con l’eventuale conguaglio in base all’aggiornamento delle aliquote, sarà a dicembre.

Dall’esclusione dell’abitazione principale alle scadenze in calendario, l’impianto di regole da seguire è quello delineato dalla Legge di Bilancio 2020.

Nonostante ciò, la normativa dell’IMU continua ad essere in evoluzione soprattutto per ciò che riguarda le regole sulle agevolazioni previste e la loro interpretazione.

A fine 2025 è cominciato il percorso per modificare gli sconti d’imposta per chi risiede all’estero: ad oggi, però, nessuna novità ha tagliato il traguardo della Gazzetta Ufficiale.

Acconto IMU in scadenza: nuove agevolazioni in cantiere per chi risiede all’estero

La volontà, o per meglio dire la necessità, di intervenire sulla normativa nasce da una procedura di infrazione della Commissione Europea - INFR (2025)4015 - sulla riduzione del 50 per cento riconosciuta ai pensionati e alle pensionate che risiedono all’estero e rispettano determinati requisiti.

Lo sconto IMU, regolato dall’articolo 1, comma 48, della Legge di Bilancio 2021, è nato proprio per sostituire la totale esenzione prevista in passato e rispondere alle richieste di modifica arrivate dall’UE.

Neanche la formula adottata dal 2021, però, sembra convincere Bruxelles, che a luglio 2025 ha chiesto un nuovo intervento perché l’agevolazione si rivolge a una platea troppo selezionata e non conforme ai principi di libera circolazione.

Sotto la spinta europea, la Camera ha approvato una proposta di legge per modificare i contorni dello sconto IMU a inizio dicembre 2025.

L’obiettivo è quello di garantire una riduzione graduale dell’IMU sugli immobili che si trovano in Comuni con meno di 5.000 abitanti alle persone residenti all’estero (dopo almeno 5 anni in Italia), e quindi non più solo ai pensionati e alle pensionate. L’abitazione oggetto dell’agevolazione deve trovarsi nel territorio dell’ultima residenza prima del trasferimento.

Si va dall’esenzione totale per le rendite catastali più basse, fino a 200 euro, allo sconto del 33 per cento per quelle fino a 500 euro. La tassa sui rifiuti, invece, viene dimezzata.

Acconto IMU in scadenza: per i pensionati l’agevolazione è ancora ad ampio raggio

Il percorso di approvazione della proposta, però, è ancora in corso: dopo il via libera della Camera, il progetto resta fermo al Senato dalla fine dell’anno. Nonostante si indichi il 2026 come anno di debutto delle novità, l’iter non è ancora partito.

La norma resta in vigore nella sua versione originaria. Per ora, quindi, lo sconto IMU è garantito ai pensionati e alle pensionate che rispondono ai seguenti requisiti:

  • essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;
  • essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
  • non aver dato in affitto o in comodato d’uso l’unità immobiliare posseduta in Italia.

L’agevolazione è applicabile a una sola abitazione e, alla luce del dibattito nazionale e internazionale in corso, sembra avere le ore contate.

La nuova formulazione, infatti, escluderebbe tutte e tutti coloro che hanno abitazioni nei Comuni con più di 5.000 abitanti.

Articolo 1, comma 48, legge n. 178 del 2020 in vigoreModifiche proposte
A partire dall’anno 2021 per una sola unita’ immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta’ o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ applicata nella misura della meta’ e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ dovuta in misura ridotta di due terzi. A decorrere dall’anno 2026, nei riguardi delle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, che si sono trasferite all’estero e che, nel periodo precedente al trasferimento, hanno risieduto in Italia per almeno cinque anni, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica nella misura prevista dal comma 48-bis del presente articolo. Il beneficio di cui al primo periodo è concesso per una sola unità immobiliare, a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà, a condizione che la stessa unità immobiliare sia ubicata nel comune di ultima residenza e che tale comune abbia una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
48-bis. Nei casi di cui al comma 48:

  • a) ove la rendita catastale dell’immobile non sia superiore a 200 euro, l’imposta
  • municipale propria non è dovuta;
  • b) ove la rendita catastale dell’immobile sia compresa tra 201 e 300 euro, l’imposta municipale propria è applicata nella
  • misura del 40 per cento;
  • c) ove la rendita catastale dell’immobile sia compresa tra 301 e 500 euro, l’imposta municipale propria è applicata nella
  • misura del 67 per cento (...)