Debito IMU e prededuzione fallimento

L'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una uscita di carattere specifico, che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 18882 del 10 giugno 2022.

Debito IMU e prededuzione fallimento

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18882 del 10 giugno 2022, ha affermato che l’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva rigettato il reclamo ex art. 26 L. fall., proposto da un istituto di credito avverso il decreto del Giudice delegato ad un Fallimento, che aveva, a sua volta, respinto il reclamo ex art. 36 L. fall. proposto dalla stessa Banca contro il progetto di ripartizione parziale, predisposto dal curatore ai sensi dell’art. 110 L. fall., dei canoni di locazione versati dal conduttore di un complesso immobiliare acquisito al Fallimento, costituito da un capannone (gravato da ipoteca fondiaria della Banca e oggetto di procedura esecutiva immobiliare avviata dalla stessa banca prima del fallimento), da una cabina Enel e da un edificio destinato ad abitazione del custode (gravati da ipoteca iscritta da Equitalia Nord s.p.a.).

Debito IMU e prededuzione fallimento: i fatti dell’Ordinanza numero 18882 del 10 giugno 2022

Il curatore, nel progetto, aveva imputato i canoni riscossi per l’80 per cento al capannone e per il 20 per cento all’abitazione, prevendendone l’attribuzione nella corrispondente misura alla Banca e ad Equitalia, previo accantonamento del 30 per cento sulla sola somma spettante all’Istituto di credito per il futuro pagamento dell’IMU maturata sul capannone dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

Il Tribunale, disattendendo la tesi della reclamante, aveva ritenuto che il credito prededucibile dell’erario per IMU, costituente una spesa di natura fiscale specificamente inerente l’immobile sul quale la Banca aveva iscritto ipoteca, risultante dal conto speciale di cui all’art. 111-ter L. fall., dovesse “gravare sul ricavato del bene oggetto di garanzia”.

L’Istituto di credito aveva quindi proposto ricorso straordinario per la cassazione del decreto.

La Suprema Corte rileva che le statuizioni impugnate vertevano sulla imputabilità al ricavato dalla sola vendita dell’immobile gravato dall’ipoteca fondiaria della Banca di spese pacificamente prededucibili, che dunque incidevano sul diritto di credito dell’istituto di credito, che, una volta diventato esecutivo il piano di ripartizione parziale, non avrebbe quindi più potuto opporsi alla detrazione dell’IMU dalle somme sulle quali aveva diritto di soddisfarsi con prelazione.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto di credito denunciava la violazione degli artt. 111-bis, comma 2 e 111-ter, comma 3, L. fall., nonché degli artt. 2808 e 2865 c.c..
Il ricorrente sosteneva che sul credito ipotecario possono prevalere, ai sensi dell’art. 2777, 1° comma, c..c., solo le spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi ex art. 2770 c.c. (tra le quali non rientra l’IMU) e non anche i crediti prededucibili, stante l’espressa disposizione dell’art. 111-bis, comma 2, L. fall., sulla quale non inciderebbe l’art. 111-ter, comma 3 L. fall., norma estranea al tema della gradazione dei crediti (nella specie disciplinata dall’art. 2865 c.c., che estende la prelazione ipotecaria ex art. 2808 c.c. ai frutti maturati nel corso della procedura esecutiva), che detterebbe “un mero criterio contabile da rispettare per consentire le opportune verifiche in merito al rispetto dei criteri di prelazione dei crediti”.

Secondo la Corte di Cassazione, il ricorso era infondato.

Evidenziano i giudici di legittimità che lo specifico quadro normativo di riferimento consta di tre articoli della legge fallimentare, che, costituendo il paradigma sostanziale della disciplina dei crediti prededucibili, vanno letti in modo integrato.

L’art. 111 L. fall., norma generale sull’ordine di distribuzione dell’intero attivo fallimentare, descritto come “somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo”, ma evidentemente riferito, proprio per la sua portata generale, a tutte le componenti della massa attiva, come più analiticamente descritte nel successivo art. 111-ter, commi 1 e 2, L. fall., pone al vertice i crediti prededucibili, in seconda posizione i creditori prelatizi (da graduare al loro interno secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione) ed infine i creditori chirografari.

L’art. 111-bis L. fall., norma generale sulla disciplina dei crediti prededucibili, dispone, tra l’altro, al secondo comma, che essi vanno soddisfatti “con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”.

L’art. 111-ter, infine, che disciplina in dettaglio i “conti speciali”, dopo aver descritto ai primi due commi la composizione della massa liquida attiva, immobiliare (“costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili (…), dei loro frutti e pertinenze nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme”) e mobiliare (“costituita da tutte le altre entrate”), impone al curatore, al terzo comma, di “tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale”.

La posizione della Corte Costituzionale su debito IMU e prededuzione fallimento

Orbene, rileva la Corte, l’art. 111-bis, comma 2, L. fall. non stabilisce tout court che i crediti prededucibili siano soddisfatti con quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione “dell’intero” ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca (perché, altrimenti, si porrebbe in contrasto frontale con la precedente disposizione dell’art. 111, comma 1, nn. 1 e 2, L. fall.), ma prevede, significativamente, l’esclusione (solo) “per la parte destinata ai creditori garantiti”, ossia per quella porzione della corrispondente massa attiva alla cui individuazione concorre l’art. 111-ter, comma 3, L. fall., posto che è proprio il conto autonomo delle vendite dei singoli beni gravati da ipoteca, pegno, privilegio speciale mobiliare o immobiliare, che il curatore deve tenere, lo strumento attraverso il quale deve essere individuata la somma che va attribuita ai creditori muniti della relativa prelazione speciale.

L’art. 111-ter, comma 3 L. fall. non è dunque, come assumeva invece il ricorrente, una norma di natura meramente “contabile”, ma una fondamentale disposizione diretta a comporre l’apparente antinomia generata dagli artt. 111 e 111 bis L. fall..

Tale norma regola infatti il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l’imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle “entrate”) delle “uscite di carattere specifico” – ossia delle spese prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione di ciascun bene - oltre che di una quota proporzionale delle uscite “di carattere generale” della procedura, in quanto sostenute nell’interesse di tutti i creditori.

In altri termini, la “parte” destinata in via esclusiva ai “creditori garantiti” – e perciò sottratta ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di grado superiore – è individuata con riferimento al netto ad essi distribuibile, che si ottiene sottraendo dalla singola massa attiva (prezzo di liquidazione, frutti, interessi ecc.) i costi specifici funzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quota parte delle spese generali della procedura.

Alla luce di tali premesse, risultava pertanto evidente che tra le “uscite di carattere specifico”, contemplate dall’art. 111-ter, comma 3, L. fall., rientrano anche le imposte prededucibili che gravano sul bene oggetto di prelazione, come nel caso di specie l’IMU, costituenti spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall’acquisizione del bene medesimo all’attivo.

Tali regole, conclude la Corte, valgono anche per il creditore fondiario, in quanto titolare di un privilegio di carattere meramente processuale e perciò soggetto non solo al concorso formale, ma anche al concorso sostanziale, come testimonia il secondo periodo dell’art. 110, comma 1, L. fall., in base al quale nel progetto di ripartizione “sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 51”, sicché solo con l’esecutività del piano di riparto viene a cristallizzarsi in sede concorsuale l’attribuzione provvisoria conseguita in sede esecutiva immobiliare.

Che questa sia la corretta interpretazione “di sistema” è del resto testimoniato non solo dalla diffusa applicazione, nella prassi, dei criteri sopra indicati (cfr., ex plurimis, Trib. Milano 11 aprile 2022, Trib. Bari 3 giugno 2021, Trib. Como 8 dicembre 2019), ma anche quanto esplicitao nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche), il cui art. 222, comma 2, nel ripetere le disposizioni dell’attuale art. 111-bis, comma 2, L. fall., aggiunge “salvo il disposto dell’articolo 223” (corrispondente al vigente art. 111-ter L. fall.), rendendo indiscutibile che i creditori ipotecari e pignoratizi sono gravati da tutte le spese prededucibili specifiche, oltre che da un’aliquota di quelle generali.

La Cassazione formula quindi il seguente principio di diritto: “In base alla lettura combinata degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall., l’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell’art. 111-ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca”.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 18882 del 10 giugno 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di cassazione numero 18882 del 10 giugno 2022.

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