Accertamento fiscale: la presunzione di evasione vale anche per le imprese in contabilità semplificata

Emiliano Marvulli - Bilancio e principi contabili

Accertamento bancario: nessuna differenza tra contribuenti in contabilità ordinaria o semplificata. La presunzione di evasione vale anche per quest'ultima.

Accertamento fiscale: la presunzione di evasione vale anche per le imprese in contabilità semplificata

In caso di accertamento fondato sulle risultanze bancarie non è prevista alcuna distinzione tra contribuenti in contabilità ordinaria o semplificata.

Di conseguenza, le presunzioni di cui all’art. 32 del DPR 600/73 vigono anche nei confronti delle imprese che abbiano adottato il regime della contabilità semplificata.

Questo il principio desumibile dall’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 29245/2022.

Accertamento basato sui controlli bancari: non c’è distinzione tra i contribuenti in contabilità semplificata e quelli in contabilità ordinaria

Il giudizio verte sul ricorso proposto da un imprenditore esercente attività di intermediazione nel commercio avverso un avviso di accertamento con il quale, all’esito di indagini bancarie e del relativo contraddittorio antecedente all’emissione dell’atto impositivo, l’Agenzia delle entrate ha accertato un maggiore reddito ai fini IRPEF e IRAP, con interessi e sanzioni.

Il ricorso è stato accolto parzialmente dalla CTP e avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello, respinto dalla CTR.

Il giudice del rinvio ha rilevato in particolare che, a fronte delle discrasie emerse tra le movimentazioni dei conti riconducibili al contribuente e le scritture contabili, la documentazione da questi prodotta era inidonea a vincere la presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600 del 1973, indipendentemente dall’allegazione dello stesso di aver svolto l’attività di procacciatore d’affari e non quella di commissionario per la vendita ritenuta dall’ufficio.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente, lamentando violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600 del 1973, con riguardo al capo della sentenza secondo cui il metodo induttivo con inversione dell’onere della prova è applicabile anche ai casi di contabilità semplificata e non solo ordinaria.

Secondo la CTR, qualora il suddetto metodo con inversione dell’onere della prova fosse applicabile esclusivamente ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, si verificherebbe un ingiustificato trattamento di favore nei confronti di quelli che tengono la contabilità in regime semplificato.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di doglianza affermando con la premessa che, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del DPR n. 600 del 1973 e 51 del DPR n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici.

Detta presunzione può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.

L’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, DPR n. 600 del 1973, nella versione ratione temporis vigente non contemplava alcuna distinzione tra contribuenti in funzione del regime, ordinario o semplificato, di contabilità adottato.

Proprio alla luce di ciò, la Suprema Corte ha già avuto modo di statuire esplicitamente che la presunzione legale

“si applica anche alle imprese che abbiano adottato il regime contabile semplificato”

Nel regime di contabilità semplificata, i libri obbligatori sono gli stessi di quelli del regime di contabilità ordinaria (che per vero è finanche formalmente residuale rispetto all’altro), eccezion fatta per quel che riguarda il libro giornale ed il libro inventari.

Più in particolare, resta fermo l’obbligo di tenuta dei registri IVA acquisti ed IVA vendite, da integrare con le annotazioni ai fini delle imposte sui redditi relativamente alle operazioni non soggette ad Iva (perché per esempio “fuori campo Iva”), al fine precipuo di consentire in sede di controllo l’effettiva determinazione dell’imponibile. Da qui il rigetto del ricorso.

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