Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni: la competenza civilistica

Salvatore Cuomo - Bilancio e principi contabili

La competenza civilistica dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni sta sollevando più di qualche dubbio tra gli addetti ai lavori: analizziamo insieme la normativa di riferimento.

Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni: la competenza civilistica

Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni: la lettura di alcune recenti pubblicazioni - dal parere evidentemente contrastante sul punto - stanno sollevando più di qualche dubbio a coloro che si stanno occupando della predisposizione dei bilanci delle società.

Analizziamo insieme la normativa di riferimento.

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 - rubricato Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 - meglio noto come Decreto Sostegni, al suo articolo 1 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a sostegno degli operatori economici e più precisamente al comma 1:

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario

La norma non prevede quindi l’erogazione del contributo “a ristoro e/o integrazione di perdite subite”, bensì un “sostegno” economico connesso all’evento, evidentemente straordinario ed eccezionale come diversamente non potrebbe essere per un’emergenza sanitaria di carattere mondiale.

Ritengo importante questo rilievo in considerazione del contenuto del Principio contabile nazionale OIC numero 12; al paragrafo 56 lettera f) di questo principio si legge che:

f) Contributi in conto esercizio

Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5.

Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri

Prosegue il principio precisando ai fini della competenza

… I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti….

Concludendo come segue

… Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc)

Trattandosi di un contributo economico di natura straordinaria, avente come obiettivo il sostegno finanziario delle attività in essere alla data di entrata in vigore del decreto, mi sembra pacifico che lo stesso possa essere considerato un contributo in conto esercizio inquadrabile tra quelli erogati in occasione di fatti eccezionali, la cui competenza deve essere individuata nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL 41/2021.

Anche l’OIC 29 può avere attinenza al caso, ma a mio parere ne va assunto principalmente quanto precisato al paragrafo 60 lettera B:

(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo

Come avviene nel caso dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni, la cui competenza civilistica è da attribuire al 2021.

Ed ancor più importante, laddove se ne rilevi l’importanza, è il dettato del paragrafo 61

“61. I fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio;

tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni”.

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