Taglio del cuneo fiscale 2024, arrivano le istruzioni INPS: calcolo mensile del bonus in busta paga

Taglio del cuneo fiscale dal 1° gennaio 2024, con calcolo della percentuale di bonus spettante in busta paga su base mensile. Queste alcune delle istruzioni contenute nella circolare INPS n. 11 del 16 gennaio

Taglio del cuneo fiscale 2024, arrivano le istruzioni INPS: calcolo mensile del bonus in busta paga

Taglio del cuneo fiscale 2024, calcolo del bonus in busta paga su base mensile e al netto del rateo della tredicesima, esclusa dalla decontribuzione prevista per i lavoratori dipendenti.

Con la circolare INPS n. 11 del 16 gennaio arrivano le istruzioni per l’applicazione del bonus contributivo fino al 7 per cento previsto dalla Legge di Bilancio sulle retribuzioni erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

A beneficiarne i dipendenti, compresi gli apprendisti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

La percentuale del taglio del cuneo fiscale è pari al 7 per cento per le retribuzioni fino a 1.923 euro, mentre si riduce di un punto fino alla soglia di 2.692 euro. In ambedue i casi, l’esonero dovrà essere parametrato sulla retribuzione imponibile erogata mensilmente in busta paga.

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Taglio del cuneo fiscale 2024, arrivano le istruzioni INPS: calcolo mensile del bonus in busta paga

Parte l’applicazione operativa delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2024 per i lavoratori dipendenti e, in particolare, il taglio del cuneo fiscale che ha assorbito la maggior parte delle risorse stanziate dalla Manovra.

Si tratta dell’esonero riconosciuto sui contributi IVS a carico dei lavoratori nella misura di:

  • 6 punti percentuali per le retribuzioni imponibili fino a 2.692 euro;
  • 7 punti percentuali per le retribuzioni imponibili fino a 1.923 euro.

La circolare INPS n. 11 del 16 gennaio 2024 si sofferma in particolar modo sulle istruzioni per calcolare il beneficio in busta paga, evidenziando che i datori di lavoro dovranno tener conto della retribuzione mensile, parametrata per tredici mensilità.

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Sul fronte dell’importo da monitorare, la circolare specifica che:

“la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali di 2.692 euro (per la riduzione di 6 punti percentuali) e di 1.923 euro (per la riduzione di 7 punti percentuali), è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione.”

La tredicesima resta quindi esclusa dall’applicazione del taglio del cuneo fiscale e in caso di erogazione mensile dell’importo in luogo del pagamento in un’unica soluzione a dicembre 2024, l’esonero contributivo non produrrà effetti su tale quota.

Le soglie di retribuzione imponibile previste dalla norma devono, quindi, essere considerate al netto del rateo di tredicesima.

Calcolo del bonus in busta paga, taglio cuneo fiscale 2024 sullo stipendio mensile

Quel che è chiaro è che, sulla base di quanto indicato nelle istruzioni INPS, la corretta percentuale del taglio del cuneo fiscale spettante andrà determinata mensilmente.

Se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non supera i 2.962 euro su base mensile, al netto del rateo della tredicesima, la contribuzione IVS a carico del lavoratore sarà ridotta del 6 per cento.

Nel caso di contributi INPS dovuti pari al 9,19 per cento quindi, la quota si riduce al 3,19 per cento, per effetto dell’applicazione del bonus in busta paga.

Parimenti, se nel mese di riferimento la retribuzione mensile non supera i 1.923 euro, e nel caso in cui la contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari sempre al 9,19 per cento, l’applicazione dell’esonero del 7 per cento comporterà la riduzione delle somme dovute al 2,19 per cento.

Dal punto di vista concreto quindi, l’esonero si applica “sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità”.

L’INPS fornisce alcuni esempi dell’applicazione del taglio del cuneo fiscale 2024, che riportiamo di seguito:

  • laddove la retribuzione imponibile, al netto del rateo di tredicesima, superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio;
  • laddove la retribuzione imponibile, al netto del rateo di tredicesima, superi il limite pari a 1.923 euro al mese, ma sia, comunque, di importo inferiore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 6 per cento;
  • laddove la retribuzione mensile, al netto del rateo di tredicesima, non superi il limite pari a 1.923 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 7 per cento.

Verifica del limite di reddito per ogni singolo mese di paga

Il riconoscimento o meno del taglio del cuneo fiscale non sarà quindi definitivo, e non potrà essere stimato in anticipo per tutti i lavoratori.

Per effetto della regola che prevede la verifica mensile del limite reddituale, sarà quindi possibile percepire o meno l’esonero contributivo per ogni singolo mese di paga, o percepirlo in misura pari al 7 o al 6 per cento tenuto conto della retribuzione imponibile ai fini IVS percepita.

Da evidenziare inoltre le indicazioni specifiche per i lavoratori che, oltre alla tredicesima, hanno diritto anche alla quattordicesima mensilità.

Per il periodo di erogazione della stessa, o per i mesi in cui viene riconosciuta qualora spalmata sulle singole buste paga:

“la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.”

Ai datori di lavoro e ai consulenti è quindi richiesto di calcolare in maniera precisa, e scomputando i ratei relativi a tredicesima e quattordicesima, il reddito imponibile ai fini previdenziali di ciascun lavoratore dipendente, ai fini della corretta applicazione del taglio del cuneo fiscale sulle buste paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Circolare INPS n. 11 del 16 gennaio 2024
Taglio del cuneo fiscale 2024: le istruzioni INPS per l’applicazione del bonus contributivo in busta paga

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