Supporto per la formazione e il lavoro: quando si perde il sussidio

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

A breve sarà operativo il nuovo supporto per la formazione e il lavoro, l'indennità di 350 euro per la partecipazione a progetti di formazione, riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro. Ma in quali casi i beneficiari possono perdere il sussidio?

Supporto per la formazione e il lavoro: quando si perde il sussidio

Sono diversi i casi a cui i beneficiari del nuovo supporto per la formazione e il lavoro devono fare attenzione per non perdere il sussidio di 350 euro mensili.

La misura sarà operativa dal 1° settembre, gli interessati in possesso dei requisiti necessari, potranno fare domanda all’INPS per accedere a percorsi di formazione e di attivazione al lavoro attraverso l’apposita piattaforma SIISL.

L’indennità di 350 euro mensili spetta per tutta la durata delle attività, nel limite massimo di 12 mesi, ma in alcuni casi può essere revocata.

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Supporto per la formazione e il lavoro: quando si perde il sussidio

Il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l’assegno di inclusione (ADI) sono i nuovi strumenti che dal 1° gennaio sostituiranno definitivamente il reddito di cittadinanza.

Il SFL, nello specifico, ha l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e lavorativa e sarà attivo a breve, a partire dal 1° settembre.

Consiste in un’indennità dal valore di 350 euro mensili che viene erogata ai beneficiari che partecipano a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro.

Il supporto può essere richiesto tutti i cittadini e le cittadine in possesso dei requisiti specificati nel decreto lavoro, tra cui un’età compresa tra 18 e 59 anni e l’appartenenza a un nucleo familiare con ISEE fino a 6.000 euro.

Per poterlo ricevere, gli interessati devono presentare un’apposita domanda all’INPS e sottoscrivere il patto di attivazione digitale tramite la piattaforma SIISL, per poi individuare almeno tre agenzie per il lavoro e firmare il patto di servizio personalizzato.

Dopo tutti questi passaggi i beneficiari possono ricevere, attraverso la piattaforma SIISL, offerte di lavoro, servizi di orientamento/accompagnamento al lavoro e possono essere inseriti in specifici progetti di formazione. La partecipazione alle attività determina il riconoscimento dell’indennità.

In quali casi, dunque, i beneficiari del supporto e la formazione e il lavoro perdono l’accesso al beneficio?

Supporto per la formazione e il lavoro: gli obblighi per i beneficiari dell’indennità

Tutte le indicazioni a riguardo sono specificate nel decreto attuativo della misura, firmato dal Ministero del Lavoro e disponibile sul sito istituzionale, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La prima condizione per continuare a mantenere il sussidio è quella di aderire alle misure di formazione e attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato.

I beneficiari dovranno confermare la partecipazione alle attività ai servizi competenti, anche in modalità telematica, almeno ogni 90 giorni.

In caso di mancata conferma l’INPS provvederà a sospendere l’erogazione. Inoltre, la mancata adesione per rifiuto o abbandono dell’attività comporterà la revoca.

I beneficiari del SFL, poi, sono tenuti ad accettare la prima offerta di lavoro congrua loro presentata. L’offerta deve avere specifiche caratteristiche, in presenza delle quali non può essere rifiutata, pena la decadenza dal beneficio.

Se, invece, si accetta un’offerta di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’erogazione viene sospesa per tutto il periodo del rapporto di lavoro, per poi essere ripristinata al termine dello stesso.

Il SFL e il reddito da lavoro sono compatibili fino a quando quest’ultimo non supera il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Ai percettori della misura, inoltre, si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma della Legge di Bilancio 2023, cioè quelli relativi all’istruzione.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta lo stop all’erogazione, che in ogni caso decorre dall’inizio del percorso formativo.

Tali obblighi sono sospesi per i beneficiari del SLF che già partecipano a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro, secondo il patto di servizio, fino alla fine degli stessi.

Il beneficio, infine, viene revocato se in seguito a controlli emergono dichiarazioni mendaci o il superamento dei limiti reddituali previsti e negli altri casi individuati al comma 6 dell’articolo 8 del decreto lavoro.

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