Smart working e sorveglianza sanitaria: il datore di lavoro può nominare più medici competenti

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il Ministero del Lavoro nella risposta all'interpello n. 1 del 1° febbraio fornisce chiarimenti in merito alla salute e sicurezza dei lavoratori in smart working. I datori di lavoro possono nominare ulteriori medici competenti per le attività di sorveglianza sanitaria

Smart working e sorveglianza sanitaria: il datore di lavoro può nominare più medici competenti

I datori di lavoro possono nominare ulteriori medici competenti, oltre a quelli indicati per la sede aziendale, per consentire la sorveglianza sanitaria dei dipendenti che lavorano in smart working.

Lo chiarisce la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 1 del 1° febbraio 2023.

In questo modo, come avvenuto durante l’emergenza sanitaria, sarà assegnato un medico più vicino ai lavoratori che svolgono l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o comunque lontano dalla sede di lavoro, garantendo loro maggiore sicurezza.

Tutti i medici competenti nominati assumeranno gli obblighi e le responsabilità previste dalla legge.

Smart working e sorveglianza sanitaria: il datore di lavoro può nominare più medici competenti

Il Ministero della Lavoro con la risposta all’interpello n. 1 del 1° febbraio 2023 chiarisce i dubbi avanzati da Confcommercio e relativi alle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori che operano in regime di smart working.

In particolare, è stato chiesto se i datori di lavoro potessero continuare, così come è stato durante l’emergenza sanitaria, le attività di sorveglianza sanitaria affidando l’incarico a medici competenti diversi da quelli già nominati per la sede dell’azienda e più vicini al luogo di lavoro dei dipendenti che svolgono l’attività da remoto.

In primo luogo, il Ministero sottolinea come la prestazione di sorveglianza sanitaria spetti anche a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, indipendentemente dall’ambito in cui questa viene svolta, come specificato dall’articolo 3, comma 10 del DL n. 81/2008.

“Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza.”

Spetta al datore di lavoro nominare il medico competente che effettuerà la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla legge. Questo, poi, collabora anche con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi:

“anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.”

Nei casi di aziende con più unità produttive o di gruppi d’imprese il datore di lavoro può nominare più medici competenti ma deve individuare tra di loro uno che svolga funzioni di coordinamento.

Smart working e sorveglianza sanitaria: le indicazioni per i datori di lavoro

Come stabilito dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 81/2017, il datore di lavoro deve garantire anche la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile.

Pertanto, è tenuto a consegnare, almeno ogni anno, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro

Alla luce di quanto esposto, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero ritiene che il datore di lavoro possa effettivamente nominare più medici competenti, individuandone uno con funzioni di coordinamento nei casi previsti.

Ogni medico competente nominato assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di salute e sicurezza ai sensi della normativa vigente.

In linea generale, infine, come stabilito dal comma 3 dell’articolo 29 del DL n. 81/2008, il datore di lavoro sarà tenuto a rielaborare il documento di valutazione dei rischi:

  • in caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • in seguito a infortuni significativi;
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

I datori di lavoro, dunque, possono individuare e nominare medici competenti, in aggiunta a quelli nominati per la sede dell’azienda, per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori che svolgono l’attività in smart working.

Ministero del Lavoro - Interpello n. 1 del 1° febbraio 2023
Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working”. Seduta della Commissione del 26 gennaio 2023.

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