Sorveglianza sanitaria: obblighi del datore di lavoro connessi all’applicazione del giudizio medico

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il Ministero del Lavoro nella risposta all'interpello n. 2 del 26 ottobre 2022 fornisce alcuni chiarimenti in materia di sorveglianza sanitaria. Gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del dipendente sono connessi esclusivamente con l'applicazione del giudizio di idoneità fornito dal medico competente.

Sorveglianza sanitaria: obblighi del datore di lavoro connessi all'applicazione del giudizio medico

Sorveglianza sanitaria: gli obblighi del datore di lavoro sono legati esclusivamente al giudizio di idoneità del medico competente.

Lo chiarisce il Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 2 del 26 ottobre 2022.

Il datore di lavoro, nell’affidare i compiti ai dipendenti, non può tenere conto delle loro condizioni di salute e sicurezza e capacità di svolgere una determinata mansione, garantendo una sorveglianza sanitaria programmata in funzione dei rischi valutati per il singolo compito, senza basarsi sul giudizio del medico.

Gli obblighi per il datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria, specificati all’articolo 18 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, sono connessi solamente all’applicazione dei giudizi di idoneità del medico, come previsto dall’articolo 41.

Sorveglianza sanitaria: obblighi del datore di lavoro connessi all’applicazione del giudizio medico

Il Ministero del Lavoro nel rispondere all’interpello n. 2 del 26 ottobre 2022 ha fornito dei chiarimenti sugli obblighi dei datori di lavoro in relazione alla sorveglianza sanitaria.

Questi sono specificati all’articolo 18 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, il Dlgs n. 81/2008, e sono connessi esclusivamente all’applicazione del giudizio di idoneità espresso dal medico competente.

Nel quesito, infatti, si chiedeva al Ministero se l’obbligo di sorveglianza sanitaria fosse da collegare rigidamente alle previsioni dell’articolo 41 del Testo Unico, che la disciplina, oppure se il datore di lavoro (ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera C) dovesse tenere conto, in generale, delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo una sorveglianza sanitaria programmata in funzione dei rischi valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni dell’articolo 41.

Come specificato nel Testo Unico, la sorveglianza sanitaria serve a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori:

“in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.”

Le visite sono obbligatorie per i lavoratori e devono essere effettuate dal medico competente, nominato dal datore di lavoro. Questo, inoltre, si deve assicurare che i dipendenti non svolgano particolari mansioni senza l’apposito giudizio di idoneità del medico.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero ritiene che le disposizioni in materia prevedono precisi obblighi per i datori di lavoro e i medici competenti, in forza della loro specifica posizione di garanzia.

Pertanto, alla luce della complessa e articolata normativa vigente, la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta nell’ambito dell’articolo 41 del Dlgs n. 81/2008 e di conseguenza gli obblighi a carico del datore di lavoro sono connessi esclusivamente con l’applicazione del giudizio di idoneità espresso dal medico e delle eventuali prescrizioni o limitazioni.

Come funziona la sorveglianza sanitaria

Cosa prevede, dunque, l’articolo 41 del Testo Unico della sicurezza sul lavoro?

Per prima cosa, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • su richiesta del lavoratore, se questa viene ritenuta dal medico correlata ai rischi occupazionali.

Questa comprende sia una visita preventiva sia una periodica (di norma effettuata ogni anno).

Il medico competente, sulla base dell’esito della visita, formula una valutazione circa la possibilità per il lavoratore di svolgere una specifica mansione.

Tale giudizio può essere di:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Nel caso di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Come precisato dal Ministero del Lavoro, è proprio all’applicazione di questi giudizi che si legano gli obblighi dei datori di lavoro previsti dall’articolo 18 del Testo Unico,

Ministero del Lavoro - Interpello n. 2 del 26 ottobre 2022
: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi”. Seduta della Commissione del 20 ottobre 2022.

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