Barriere architettoniche, rimozione al 110 per cento se trainata dal sismabonus?

Tommaso Gavi - Irpef

Barriere architettoniche, quando gli interventi di rimozione rientrano nel superbonus al 110 per cento? Se confermato nel testo in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Semplificazioni, ogni volta che sono trainati anche da lavori che rientrano nel sismabonus, che dà diritto alla maxi detrazione.

Barriere architettoniche, rimozione al 110 per cento se trainata dal sismabonus?

Barriere architettoniche, gli interventi di rimozione possono rientrare nel superbonus 110 per cento se vengono trainati dal sismabonus?

A prevederlo sarebbe il decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2021.

Per averne la certezza si deve aspettare il testo in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo provvedimento del Governo amplierebbe la possibilità di accedere alla maxi detrazione per tutti gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche.

In altre parole, dal giorno di entrata in vigore del decreto Semplificazioni, gli interventi in questione potranno dare diritto alla detrazione al 110 per cento anche se trainati da uno degli interventi previsti per il sismabonus.

Barriere architettoniche, rimozione al 110 per cento se trainata dal sismabonus?

Si attende ancora l’ufficialità ma è ormai probabile che gli interventi di rimozione di barriere architettoniche possano essere agevolati al 110 per cento non solo se trainati da interventi trainanti del superbonus ma anche da quelli del sismabonus.

A prevederlo sarebbe il decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 maggio ed in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A sciogliere i condizionali dovrà essere il testo definitivo, al momento ad anticiparlo è il comunicato stampa del Governo dello scorso 28 maggio che fa sapere che.

“Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici sono semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus. L’accesso alla misura è esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.”

Rientrerebbero nell’estensione dell’agevolazione gli interventi riportati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, tra i quali sono inseriti quelli sugli ascensori e i montacarichi.

Tali interventi potrebbero beneficiare anche delle opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Tale previsione sarebbe inserita proprio da un apposito comma aggiunto in coda all’articolo in questione, a partire dal 2022.

Rimozione barriere architettoniche: cosa cambia per il bonus ascensori

Il bonus ascensori, come anche gli altri interventi di rimozione delle barriere architettoniche, è al momento un intervento trainato che rientra nel superbonus 110 per cento.

In altre parole, per beneficiare della maxi detrazione, l’intervento deve essere effettuato congiuntamente ad un altro intervento trainante, ovvero quelli:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento, ovvero il cappotto termico, compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

A questi, se confermato dal testo che deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, agli interventi trainanti dai quali possono essere trainati quei lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, si aggiungono quelli previsti per il sismabonus agevolabili al 110 per cento.

Nello specifico sono quelli ricompresi nei commi da 1-bis a 1-septies dell’art.16 del DL 63/2013, ovvero:

  • miglioramento sismico;
  • inclusione delle zone sismiche 1, 2 e 3;
  • riduzione della Classe di Rischio;
  • interventi del comma 1-quater che riguardano le parti comuni;
  • inclusione delle spese per la classificazione e la verifica sismica tra le spese detraibili;
  • demolizione e ricostruzione.

Occorre inoltre richiamare quanto spiegato dalla risposta scritta pubblicata giovedì 29 aprile 2021 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-05839.

Sull’agevolazione in questione veniva evidenziato quanto segue:

“Si ritiene che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni», sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.

La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l’intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.”

In altre parole, viene chiarito che il requisito dell’età superiore a 65 anni di colui che effettua l’intervento viene superato e sono agevolabili tutti gli interventi previsti dalla normativa di settore.

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