Lavoro nero: dall’INL chiarimenti sulla maxi sanzione del Decreto Rilancio

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Lavoro nero, maxi sanzione anche per l'impiego irregolare di lavoratori con permesso di soggiorno: è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 1118/2020 a fornire chiarimenti. La sanzione raddoppiata si applica anche al datore di lavoro che impiega illecitamente lavoratori stranieri che hanno già ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo.

Lavoro nero: dall'INL chiarimenti sulla maxi sanzione del Decreto Rilancio

Lavoro nero: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 1118/2020 fornisce chiarimenti nell’ambito di applicazione della “maxi sanzione” aggravata prevista dal Decreto Ristori.

Colui che impiega senza la preventiva comunicazione d’assunzione uno straniero privo del permesso di soggiorno è punito con il raddoppio della sanzione (da 3.600 fino a 86.400 euro), non rilevando che il lavoratore abbia presentato istanza di regolarizzazione e, altresì, ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo.

Oggetto della nota è l’interpretazione dell’art. 103 del dl n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), che disciplina la procedura di emersione dei rapporti di lavoro alla luce dell’attuale crisi pandemica.

La norma, in caso d’impiego irregolare di stranieri che hanno fatto richiesta di permesso di soggiorno temporaneo, prevede l’applicazione del doppio della sanzione per lavoro nero (da 1.800 a 43.200 euro; raddoppiata da 3.600 a 86.400 euro).

Una regola che si applica anche nel caso di impiego in nero di lavoratori che hanno già ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio. Una risposta in perfetta linea con la lotta contro il lavoro irregolare.

Lavoro nero: maxi sanzione anche ai lavoratori con permesso di soggiorno

L’articolo 103 del decreto Rilancio, disciplina la procedura per l’emersione del lavoro nero in tre specifici settori di attività: agricoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico,

In sostanza, in forza di questa norma, è possibile regolarizzare braccianti, colf e badanti (anche stranieri) senza contratto.

Il citato art. 103, al comma 2 dispone:

se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge (…), il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Viceversa, al comma 14, dispone:

“Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002 (..)

Quando i fatti di cui all’articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà”

Ebbene, la dicitura riferita ai lavoratori che “hanno presentato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo” ha suscitato l’interrogativo richiamato, ossia se fossero inclusi o meno anche coloro che l’avevano ottenuto, il permesso di soggiorno temporaneo.

L’Inl ha dissipato ogni dubbio. La sanzione si applica anche al datore di lavoro che assume un lavoratore irregolare che ha già ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio. L’importo dovuto è pari al doppio della sanzione per lavoro nero, e va da 3.600 a 86.400 euro.

Lavoro nero, sanzione raddoppiata anche per lavoratori stranieri anche con permesso di soggiorno. La ratio dell’interpretazione

La risposta dell’Inl risulta in perfetta linea con la ratio legis desumibile dalla procedura di regolarizzazione, volta a evitare che l’impiego irregolare dei lavoratori possa impedire la maturazione dei requisiti per ottenere la trasformazione del permesso temporaneo in un permesso per motivi di lavoro.

A tale pericolo è soggetto in pari misura sia chi è in attesa del permesso temporaneo sia chi già l’ha ricevuto, se si pensa che qualora il cittadino straniero esibisse, nei termini della durata del permesso, un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale, il permesso si convertirebbe in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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