Quarantena Covid come malattia fino al 31 dicembre 2021: le novità nel Decreto Fiscale

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Quarantena Covid equiparata a malattia per il 2021: le novità sono contenute nel testo del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022. Per i dipendenti non coperti dalla tutela INPS, viene inoltre riconosciuto un rimborso forfettario al datore di lavoro pari ad un massimo di 600 euro per lavoratore e alternativo allo smart working.

Quarantena Covid come malattia fino al 31 dicembre 2021: le novità nel Decreto Fiscale

Quarantena Covid come malattia anche per il 2021: la novità è contenuta nel testo del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, approvato in Consiglio dei Ministri il 15 ottobre.

In caso di quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare, l’INPS torna a farsi carico del costo integrale dell’indennità di malattia. Fino al 31 dicembre 2021 il decreto Fiscale stanzia le coperture necessarie per rimborsare i datori di lavoro, ma non solo.

L’ultima bozza del Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2022 introduce una novità rispetto alla precedente versione della norma di cui all’articolo 26 del Decreto Cura Italia n. 18/2020, prevedendo il rimborso delle somme pagate dai datori di lavoro per la quarantena Covid di lavoratori non tutelati dall’indennità di malattia INPS.

Previa presentazione di apposita domanda, sarà riconosciuto un rimborso forfettario pari ad un massimo di 600 euro per lavoratore.

Quarantena Covid come malattia fino al 31 dicembre 2021: le novità nel Decreto Fiscale

Il collegato alla Manovra rifinanzia l’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS in caso di quarantena Covid del lavoratore.

Il testo del Decreto Fiscale approvato il 15 ottobre 202 interviene, dopo mesi di stallo, su quanto previsto dal comma 1, articolo 26 del Decreto Legge Cura Italia, disponendo che fino al 31 dicembre 2021:

“Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.

L’isolamento fiduciario e la quarantena dei lavoratori dipendenti tornano quindi ad essere equiparati ad un periodo di malattia. Una novità in materia di lavoro che si affianca al rifinanziamento dei congedi Covid, ad un nuovo periodo di cassa integrazione emergenziale così come alle novità in materia di sicurezza sul lavoro.

La novità prevista dal Decreto legge Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 è in realtà duplice.

Oltre a riconoscere per tutto il 2021 il rimborso per i costi posti interamente a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2021, nella bozza attualmente a disposizione si dispone infatti anche una nuova misura, riconosciuta per gli eventi di quarantena o isolamento di lavoratori non coperti dalla tutela INPS per malattia.

Quarantena Covid 2021 come malattia, rimborso forfettario anche per i lavoratori non coperti dall’indennità INPS

Si resta in attesa del testo definitivo del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 per un’analisi più accurata delle novità introdotte.

Guardando all’ultima bozza disponibile, appare tuttavia necessario evidenziare che, accanto al rifinanziamento dell’indennità INPS per malattia in caso di quarantena da Covid, viene introdotta una nuova forma di tutela.

Con il comma 7-bis aggiunto all’articolo 26 del Decreto Cura Italia si prevede che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato tenuti al versamento dei contributi presso le Gestioni INPS avranno diritto ad un rimborso forfettario per i periodi di malattia relativi a lavoratori dipendenti non tutelati dall’assicurazione economica dell’Istituto.

Ad esclusione dei datori di lavoro domestico, il Decreto Fiscale prevede quindi il diritto ad un rimborso una tantum fino ad un massimo di 600 euro per lavoratore, riconosciuto previa presentazione di apposita domanda all’INPS.

Il rimborso sarà riconosciuto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante il periodo di quarantena, non possa essere svolta in smart working.

Nell’istanza da presentare all’INPS, secondo termini e modalità che verranno definiti dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà indicare i periodi riferiti alla tutela alternativa al lavoro agile.

La prestazione sarà riconosciuta entro il limite massimo di 188,3 milioni di euro, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

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