Pensioni INPS all’estero, quando sono soggette a tassazione in Italia

Con la risposta ad interpello numero 162/2023 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione delle pensioni per i cittadini italiani residenti all'estero. Il caso specifico analizzato riguarda il trattamento delle somme relative alle pensioni di sicurezza sociale

Pensioni INPS all'estero, quando sono soggette a tassazione in Italia

In quali casi le pensioni percepite da cittadini residenti all’estero sono sottoposte a tassazione in Italia?

In linea generale molto dipende dagli accordi stipulati tra il nostro Paese e i Paesi esteri, ma nei casi in cui si entra nell’ambito delle pensioni di sicurezza sociale, (in cui rientrano anche le pensioni elargite dall’INPS), allora gli emolumenti sono soggetti alla tassazione nel nostro Paese.

È il caso, ad esempio, delle pensioni spettanti a cittadini italiani residenti in Francia, ed è anche il caso trattato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 162 del 26 gennaio 2023, in cui risponde a un quesito posto da un cittadino italiano, residente in Francia e prossimo alla pensione.

Pensione INPS, le tasse si pagano in Italia anche se si è residenti all’estero?

Nel quesito il contribuente - che sarà titolare di una pensione INPS - chiede alle Entrate in quale dei due Stati coinvolti - Italia o Francia - dovrà pagare le imposte relative alla suddetta pensione, nel caso in cui dovesse optare per un calcolo puramente contributivo.

Nello specifico, l’interpellante, ritiene di dover pagare le imposte sui redditi esclusivamente in Francia, dal momento che il trattamento pensionistico di cui sarà titolare non dovrebbe rientrare nell’ambito dei trattamenti di “sicurezza sociale” previsti dall’articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.

Un’interpretazione che, però, non viene accolta dall’Agenzia delle Entrate che, invece, chiarisce che le pensioni INPS rientrano nel novero delle prestazioni pensionistiche ricomprese nei regimi di sicurezza sociale e che, come tali, sono soggette - nel caso specifico degli accordi con la Francia - a tassazione in entrambi i paesi.

Pensioni INPS soggette a imposizione in Italia perché nella lista delle prestazioni di “sicurezza sociale”

Dopo una premessa iniziale, in cui si chiarisce che - in base alla all’ordinamento tributario interno - le pensioni erogate dallo Stato Italiano sono attratte a tassazione nel nostro Paese, l’Agenzia delle Entrate passa all’esame del caso specifico e, quindi, a quanto stabilito dalle disposizioni internazionali contenute negli accordi tra Italia e Francia.

Data per scontata la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, l’Agenzia si concentra sulla questione relativa alle prestazioni pensionistiche comprese nei regimi di sicurezza sociale, questione ritenuta dirimente nel caso oggetto del chiarimento.

L’articolo in questione è il numero 18, della già citata convenzione tra Italia e Francia, che stabilisce che i trattamenti pensionistici, pagati in relazione a un cessato impiego privato, sono soggetti a tassazione solo nello Stato di residenza del titolare del trattamento, a eccezione, però, delle pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, che invece, sono soggette a tassazione in entrambi gli Stati.

Ma quali sono le pensioni di sicurezza sociale? I termini per l’individuazione delle prestazioni rientranti nei regimi di sicurezza sociale sono stati individuati da Italia e Francia e riportate nell’’Accordo Amichevole tra Italia e Francia del 20 dicembre 2000 a seguito del quale è stato concordato un elenco di prestazioni pensionistiche di sicurezza sociale.

Le prestazioni rientranti in tale elenco sono, quindi, soggette a tassazione concorrente sia in Italia che in Francia.

Le pensioni erogate dall’INPS rientrano nel suddetto elenco e come tali anche nell’ambito applicativo dell’articolo 18 paragrafo 2 del trattato internazionale e sono quindi soggette a imposizione concorrente in Italia, che è lo stato fonte del reddito, e in Francia che è lo stato di residenza del contribuente.

In conclusione, quindi, gli emolumenti pensionistici percepiti dall’interpellante saranno assoggettati a imposizione in Italia e in Francia. Il contribuente, però, non dovrà pagare due volte le tasse sullo stesso reddito, poiché, la doppia imposizione dovrà essere eliminata in Francia, con il riconoscimento del credito d’imposta (articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Francia).

Di seguito il testo completo dell’interpello dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - risposta 162/2023
Trattamento ai fini delle imposte sul reddito di una pensione corrisposta dall’INPS ad un contribuente residente in Francia

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