In scadenza a fine anno la possibilità di riscattare fino a 5 anni di periodi non coperti da contribuzione. Le istruzioni INPS per fare domanda
Ultimi giorni a disposizione per aderire alla pace contributiva 2024/2025.
C’è tempo fino al 31 dicembre per inviare la domanda e riscattare fino a 5 anni di contributi non versati.
Si tratta della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e pensata per i lavoratori e le lavoratrici più giovani che non hanno anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
L’onere per il riscatto può essere versato in un’unica soluzione oppure rateizzato fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), senza interessi.
Pace contributiva: ultimi giorni per il riscatto agevolato
Quelli di dicembre sono gli ultimi giorni a disposizione per procedere con il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
Si tratta della pace contributiva prevista dalla Legge di Bilancio 2024 per il biennio 2024/2025. Giovani lavoratori e lavoratrici, inseriti interamente nel sistema contributivo, hanno la possibilità di riscattare a fini pensionistici i periodi non coperti da contribuzione per un massimo di 5 anni, anche non continuativi.
Come previsto dalla normativa (articolo 1, commi da 126 a 130 della legge n. 212/2023), tale possibilità spetta agli iscritti:
- all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle sue forme sostitutive ed esclusive;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata.
Questi devono necessariamente risultare privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non essere già titolari di pensione.
Come detto, lavoratori e lavoratrici interessate possono riscattare un periodo non coperto da retribuzione di massimo 5 anni, anche non continuativi. Unica condizione è che siano compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023.
Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Non è necessario che il primo e l’ultimo contributo da prendere come riferimento per la definizione del periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa Gestione.
Tale periodo non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto presso il Fondo a cui è presentata la domanda o in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, comprese le Casse per i liberi professionisti. I periodi riscattati saranno parificati a periodi di lavoro.
Il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi per cui è già stato chiesto il riscatto ai sensi della legge n. 4/2019. I due strumenti sono quindi pienamente cumulabili.
Pace contributiva: come fare domanda di riscatto e pagamento dell’onere
Come anticipato, questi di dicembre sono gli ultimi giorni a disposizione per chiedere il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
La domanda deve essere inviata esclusivamente entro la scadenza del 31 dicembre 2025.
A presentarla può essere il diretto interessato, dai suoi superstiti o dai suoi parenti e affini entro il secondo grado.
Per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato, la domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro, il quale può sostenere il relativo onere utilizzando i premi di produzione spettanti al dipendente.
La domanda deve essere inviata esclusivamente attraverso uno dei canali messi a disposizione dall’INPS:
- online, accedendo tramite SPID, CIE o CNS (o PIN dispositivo solo per i residenti all’estero) al sito istituzionale tramite il percorso “Pensione e Previdenza” - “Ricongiunzioni e riscatti” - Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” - “Riscatti”;
- contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- Istituti di Patronato e intermediari abilitati.
Nel caso in cui la domanda sia inviata dal datore di lavoro sarà necessario utilizzare l’apposito modulo “AP135” disponibile online.
I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il sistema contributivo, per cui il relativo onera sarà calcolato secondo il meccanismo del calcolo a percentuale.
L’onere può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate di importo minimo di 30 euro ciascuna. La rateizzazione non è concessa se i contributi devono essere usati per la immediata liquidazione di una pensione o per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.
L’accredito del periodo riscattato e i relativi effetti di legge si avranno alla data del saldo. In caso di interruzione dei pagamenti viene comunque riconosciuto il periodo corrispondente all’importo versato.
Tutte le istruzioni sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 69/2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pace contributiva: ultimi giorni per il riscatto agevolato