Le istruzioni per la compilazione del Quadro ST della dichiarazione dei sostituti d'imposta

Il Quadro ST del Modello 770/2025 è uno dei quadri più significativi della dichiarazione.
Qui sono contenute le indicazioni sulle ritenute operate, le trattenute per l’assistenza fiscale e le imposte sostitutive.
I sostituti d’imposta devono trasmettere la dichiarazione entro la scadenza del 31 ottobre 2025.
Per la corretta redazione del Quadro è necessario seguire le apposite istruzioni per la compilazione fornite dall’Agenzia delle Entrate. Ecco come fare per compilare il Quadro ST del modello 770 del 2025.
Modello 770/2025: istruzioni per la compilazione del quadro ST
- A cosa serve il quadro ST del Modello 770/2025?
- Quadro ST Modello 770/2025: la compilazione del modello di pagamento F24
- Quadro ST Modello 770/2025: le modalità di compilazione della prima, seconda e terza sezione
- Quadro ST Modello 770/2025: imposta sostitutiva ed altre imposte sostitutive applicate
A cosa serve il quadro ST del Modello 770/2025?
I sostituti d’imposta devono inviare il Modello 770/2025 all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 31 ottobre 2025.
La dichiarazione da compilare si può scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il link di seguito.
I soggetti obbligati all’adempimento dovranno compilare il Modello seguendo le apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili dalla stessa sezione del sito e tramite il link in basso.
Nel Quadro ST del modello bisogna indicare le ritenute operate, le trattenute per l’assistenza fiscale e le imposte sostitutive. Il quadro non va compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo se non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.
Il Quadro ST del Modello 770/2024 è composto da quattro sezioni.
La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sotto indicate. Devono riferirsi:
-
- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2024. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2025, se riferiti al 2024, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2025;
- alle ritenute e effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2024 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2025 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2024 relativamente all’acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2025 per il saldo;
- alle imposte sostitutive operate sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (cod. trib. 1068, 1607, 1922, 1923, 1308, 171E, 172E e 173E).
Inoltre, devono essere indicati anche:
- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta 2024 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate successivamente alle operazioni di conguaglio di fine anno 2023, indicate nel punto 470 della Certificazione unica, tali somme andranno versate (cod. trib. 1066 e 103E), indicando in F24 il mese e l’anno di effettuazione delle ritenute;
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il codice tributo 1049;
- il versamento relativo al credito del trattamento integrativo di cui al DL n. 3/2020 recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (cod. trib. 1701 e 170E), nonché quello relativo all’anno precedente recuperato ratealmente con la nota P;
- i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (questi dati rilevano anche ai fini della terza e quarta sezione).
La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti. Devono riferirsi:
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionale all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2024 con riferimento all’anno 2023 (mentre non possono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2025 con riferimento all’anno 2024);
- alle trattenute relative alle addizionali regionale all’IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2024;
- alle trattenute relative all’addizionale regionale all’IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all’IRPEF, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2024.
La terza sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi relative ai quadri di riferimento, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
La quarta sezione deve essere utilizzata per indicare:
- le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del Dlgs n. 461/1997;
- l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 del DL n. 201/2011 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
- le imposte sostitutive di cui all’art. 26 -ter del DPR n. 600 del 1973;
- l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
- l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 133/2013;
- l’imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, DL n. 209/2002;
- l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE e l’imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all’articolo 7 del D.Lgs n. 461/1997 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale;
- l’imposta su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività in regime di risparmio amministrato e gestito, come introdotta dal comma 126 dell’art. 1, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) (codice tributo 1716).
Nella terza e quarta sezione devono, inoltre, essere indicate le imposte operate sui proventi generati da partecipazione ad OICR PIR compliant italiani o stabiliti in uno Stato UE o SEE e da Polizze PIR compliant, riscattate prima del soddisfacimento del minimum holding period (circolare n. 3 del 26 febbraio 2018).
Quadro ST Modello 770/2025: la compilazione del modello di pagamento F24
In relazione ai versamenti eseguiti mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l’anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d’imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.
Ad esempio nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2025 e riferiti al periodo d’imposta 2024 indicare come anno di riferimento il 2024; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale all’Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d’imposta 2023 indicare come anno di riferimento il 2023.
Ad eccezione di quanto su indicato, si precisa che nel modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento, per l’anno di imposta 2023, dell’imposta di bollo speciale di cui all’art. 19, comma 6 del DL n. 201/2011 e per l’imposta sul valore dei contratti di assicurazione va indicato l’anno cui si riferisce il versamento (2023). Tale versamento verrà esposto nel quadro ST, Sezione IV indicando nel campo “periodo di riferimento” il mese e l’anno in cui il sostituto avrebbe dovuto effettuare il versamento (es. 07/2024).
Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. versati con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1012) la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
La compilazione del Quadro ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo corretto. Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.
Bisogna inoltre prestare attenzione perché l’esposizione dei dati di versamento nella prima e seconda sezione del presente quadro deve essere effettuata in forma aggregata. Dovranno pertanto essere indicati, solo nelle suddette sezioni, in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento. In presenza di versamenti codificati con diverse note, nel quadro ST devono essere compilati più righi.
Quadro ST Modello 770/2025: le modalità di compilazione della prima, seconda e terza sezione
Le istruzioni che seguono riguardano le tre sezioni del Modello 770/2025. Si ribadisce che nella prima sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute all’IRPEF operate e alle imposte sostitutive prelevate, nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all’IRPEF, mentre nella terza sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi.
Nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo.
La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.
Si precisa che:
- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445/1997, come sostituito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542/1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1, il periodo convenzionale 12/2024, nel punto 2, l’importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 10, il codice “A” e nel punto 7 la data di versamento;
- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2025 e riferite all’anno 2024, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2024 e nel punto 10 il codice “B”;
- nell’ipotesi di sostituto che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2024 nei mesi di gennaio o febbraio 2025, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2023 e nel punto 10 rispettivamente il codice “D” per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice “E” per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;
- per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2024 effettuato entro il 16 febbraio 2025 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo convenzionale 12/2024 (cfr, circ. n. 34/2002);
- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l’ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
- nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell’esercizio, va indicato il mese di chiusura dell’esercizio;
- nel caso di somme diverse dalle precedenti per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma, va indicato il mese dell’obbligo di effettuazione del versamento.
Nel punto 2 deve essere riportato l’importo:
- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale; le somme trattenute devono essere riportate la netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che andranno invece esposti nel successivo punto 8;
- dell’imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR, nonché sulla cedolare secca locazioni;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010;
- del trattamento integrativo che di cui al DL n. 3/2020 che il sostituto ha provveduto a recuperare;
- dell’Irpef che il sostituto ha recuperato a rate nell’anno 2024 ma riferito all’anno precedente 2023, versato con i codici tributo 1066 ovvero 103E.
Nel punto 6 vanno indicati i crediti d’imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna “Ritenute” del quadro RU dei modelli REDDITI.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui.
Per informazioni dettagliate in ordine all’importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI.
ATTENZIONE: Non devono essere riportati nel presente punto i crediti d’imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24.
Nel punto 7 va indicato l’importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento F24, indipendentemente dall’effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.
Nel punto 8, relativamente alle somme esposte al punto 2, va indicato l’importo degli interessi:
- per incapienza della retribuzione e per rettifica trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale;
- per ravvedimento i sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.
Nel punto 9 barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, sia stato oggetto di ravvedimento operoso.
Per la compilazione del punto 10 devono essere utilizzati i seguenti codici riportati in tabella, anche cumulativamente:
Codice | Caso |
---|---|
A | se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997 |
B | se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2024 erogati entro il 12 gennaio 2025 |
C | nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata al lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040 |
D | se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2024 nel mese di gennaio 2025 |
E | se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2024 nel mese di febbraio 2025 |
F | se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell’art. 8 decreto legge ottobre 2019, n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156 |
G | se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 |
H | se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998 |
K | se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l’attività |
L | se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto |
M | se le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno effettuato il conguaglio entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 |
P | se il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2023), ma pertinente l’anno precedente (2023) |
Q | se il versamento si riferisce ad errori nella determinazione dell’importo della ritenuta sulle provvigioni di cui al comma 4, dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 |
S | se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente |
T | se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2024 dal condominio, in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, qualora sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232 |
U | se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, dal condominio in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, ritenute per le quali sussiste l’obbligo di versamento rispettivamente entro il 16 giugno 2024 ed entro il 16 dicembre 2024, qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo come previsto dall’art. 9 del D.Lgs 8 gennaio 2024 n. 1 |
Z | nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte |
Qualora il 16 febbraio 2025 il sostituto abbia effettuato in F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il periodo 12/2024, con riferimento sia a ritenute di competenza 2024 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2025 che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2025, deve compilare un unico rigo in ST avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D.
Nel punto 11 deve essere indicato il codice tributo. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3802). Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo modello F24EP.
Nel punto 14 va indicata la data del versamento. Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell’ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti, se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest’ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice “K” nel punto 10. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice “L” al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà all’importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali all’IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall’operazione straordinaria. In questo caso, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2 e 11.
Qualora i sostituti d’imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2024, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e che abbiano esposto i versamenti utilizzando i codici da 1 a 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, dovranno procedere alla compilazione dei punti 15 e 16.
In tal caso, nel punto 15 deve essere utilizzato il codice:
20 | Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025) |
Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025 in virtù di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 individuate con il codice 20 nel punto 15.
Si supponga, ad esempio, che per effetto delle disposizioni emanate per l’emergenza COVID, qualificata con il codice 3, il sostituto abbia effettuato nell’anno 2020, tre versamenti parziali di 100 euro ciascuno a fronte di un importo di ritenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 2.000 euro e che dall’anno 2021 all’anno 2024 abbia effettuato tre versamenti parziali di 100 euro ciascun anno. In tal caso, nel modello 770/2021 (anno di imposta 2020) la compilazione è stata la seguente:
- quadro ST, prima sezione:
- punto 1, 03/2020;
- punto 2, 2.000;
- punto 7, 300;
- punto 11, 1001;
- punto 15, 3;
- punto 16, 1700.
Nel modello 770/2022 (anno di imposta 2021) la compilazione è stata la seguente:
- quadro ST, prima sezione:
- punto 7, 300;
- punto 11, 1001;
- punto 15, 3;
- punto 16, 1400.
Nel modello 770/2023 (anno di imposta 2022) la compilazione è stata la seguente:
- quadro ST, prima sezione:
- punto 7, 300;
- punto 11, 1001;
- punto 15, 3;
- punto 16, 1100.
Nel modello 770/2024 (anno di imposta 2023) la compilazione è stata la seguente:
- quadro ST, prima sezione:
- punto 7, 300;
- punto 11, 1001;
- punto 15, 3;
- punto 16, 800.
Nel modello 770/2025 (anno di imposta 2024) la compilazione dovrà essere la seguente:
- quadro ST, prima sezione:
- punto 7, 300;
- punto 11, 1001;
- punto 15, 20;
- punto 16, 500.
Inoltre i punti 15 e 16 devono essere compilati, indicando la nota 16, qualora il sostituto di imposta alla data del 26 novembre 2022 aveva la residenza, ovvero la sede legale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, e ha operato le ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche relative al mese di novembre e dicembre 2022 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2022, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 26 novembre al 2022 al 30 giugno 2023 dall’art. 1, comma 1 del DL 3 dicembre 2022 n. 186. Per detti versamenti è stata disposta la riscossione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. (solo prima e seconda sezione).
Qualora i sostituti, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2022 alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle agevolazioni individuate dal codice 16, e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2024, devono compilare i campi 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2024 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 11, 15 (codice di sospensione 16) e 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).
Nel rigo ST26 “Dati relativi all’intermediario non residente” devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Nel rigo ST26 devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
- nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
- nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel punto 4 la denominazione della società o ente;
- nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice.
Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.
Quadro ST Modello 770/2025: imposta sostitutiva ed altre imposte sostitutive applicate
La quarta sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva e al versamento di cui all’art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR.
Gli intermediari tenuti alla compilazione della presente sezione sono:
- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi;
- la società “Poste Italiane S.p.A.” che colloca strumenti finanziari ai sensi dell’art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell’art. 2, comma 26, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all’art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- soggetti abilitati all’applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997,
- operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vale a dire i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.
La presente sezione deve essere compilata anche dai soggetti diversi dalle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del TUIR (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all’imposta sostitutiva di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
In questa sezione vanno riportati i dati relativi ai versamenti effettuati nel 2024 dagli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 2001, delle somme dovute per l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione delle medesime attività di cui all’articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.
Si fa presente che i versamenti relativi all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato possono essere scomputati dai successivi versamenti relativi all’imposta stessa e, per l’eventuale eccedenza, dal versamento del successivo acconto (risoluzione 12 dicembre 2013 n. 91).
Lo scomputo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria deve essere sempre evidenziato nel quadro ST, anche in presenza di compensazione integrale, ovvero se la differenza tra il dovuto e l’utilizzato a scomputo è a zero.
In questa sezione devono essere, inoltre, indicati i versamenti:
- dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all’articolo 7 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale;
- dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
- dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n.24 settembre 2002, n. 209.
- l’imposta su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività in regime di risparmio amministrato e gestito, come introdotta dal comma 126 dell’art. 1, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) (codice tributo 1716).
ATTENZIONE: Nel caso in cui il versamento dell’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero venga effettuato alla data di scadenza relativa ai versamenti dell’IRPEF applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento, nel punto 2 indicare l’importo dell’imposta dovuta e nel punto 8 indicare l’importo della maggiorazione.
Nel rigo ST38 “Dati relativi all’intermediario non residente” devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nel rigo ST38 devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
- nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
- nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel punto 4 la denominazione della società o ente;
- nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice.
Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.
La presente sezione deve essere compilata, indicando dal rigo ST39:
- nel punto 1, il mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo. Per i versamenti di cui all’art. 7, comma 11, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare 12/2024 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione; nel caso di somme diverse dalle precedenti per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma, va indicato il mese dell’obbligo di effettuazione del versamento (ad esempio con il codice 1140 indicare in questo punto 12/2024). Per i versamenti di cui all’articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011 (IVIE) va indicato il mese e l’anno di scadenza del versamento;
- nel punto 2, l’ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell’anno 2024, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel punto 3, l’ammontare complessivo dell’imposte sopra elencate, comprensivo dell’ammontare all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. In caso di restituzione di imposte applicate nell’anno 2024 e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l’importo effettivamente dovuto;
- nel punto 4, l’ammontare dell’importo del credito maturato a seguito dei versamenti relativi all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 3;
- per la compilazione dei punti da 5 a 14, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 18.1 “Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive”.
In particolare, per la compilazione del punto 10 devono essere utilizzati i seguenti codici, anche cumulativamente:
G | se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 |
K | se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l’attività |
L | se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto |
Z | nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte |
Sono queste, dunque, le istruzioni per la compilazione del Quadro ST del Modello 770/2025.
I sostituti d’imposta devono inviare la dichiarazione entro la scadenza del 31 ottobre 2025, una data che conclude un mese ricco di adempimenti fiscali da parte dei datori di lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 770/2025: istruzioni per la compilazione del quadro ST