Anche nel 2026 il modello 730 nella modalità senza sostituto potrà essere presentato anche da dipendenti e pensionati. Un focus sulle regole e sulle conseguenze sul fronte di rimborsi e conguagli
Il modello 730/2026 nella modalità senza sostituto potrà essere inviato anche da dipendenti e pensionati.
Anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i conguagli IRPEF a credito o a debito, sarà possibile affidare il compito della liquidazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Cosa cambia e quali gli effetti pratici? Un focus sulle regole.
Modello 730/2026: invio senza sostituto per tutti
È una modifica strutturale quella prevista dal decreto Adempimenti in merito alle modalità di presentazione del modello 730 e, a partire dal 2024, le porte della trasmissione senza sostituto si sono aperte anche a dipendenti e pensionati.
In precedenza, la possibilità di inviare il modello 730 senza sostituto era ammessa esclusivamente nei casi in cui non fosse presente un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale. In sostanza, esclusivamente in caso di effettiva assenza di un datore di lavoro o ente tenuto ad operare rimborsi e addebiti d’imposta.
In tal caso, in presenza di un debito IRPEF vengono emessi i modelli F24 che il contribuente dovrà versare entro le scadenze previste, mentre per l’erogazione dei rimborsi entra in campo l’Agenzia delle Entrate.
Due regole che quindi si applicheranno anche in relazione al modello 730/2026.
I contribuenti con sostituto d’imposta potranno pertanto scegliere di ottenere il rimborso IRPEF non in busta paga, ma con pagamento da parte del Fisco, così come potranno optare per il versamento delle imposte dovute direttamente o non mediante decurtazione dallo stipendio o dalla pensione.
Questo quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando nelle istruzioni di compilazione che la possibilità di inviare il modello 730 senza sostituto sarà slegata dall’avere o meno nel corso del 2026 un sostituto d’imposta chiamato ad effettuare le operazioni di conguaglio.
Si evidenzia che il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va invece presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Modello 730 senza sostituto, F24 precompilato in caso di debito IRPEF
Confermata quindi l’estensione delle modalità di invio del modello 730 previste dall’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ammesse anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Il contribuente potrà quindi confermare o modificare la delega di pagamento predisposta, trasmettendola e versando l’ammontare dovuto tramite il sito del modello 730 precompilato.
Rimborso 730 senza sostituto, attesa più lunga
Affidare la liquidazione del 730 all’Agenzia delle Entrate impatta sui tempi dei rimborsi IRPEF.
Le operazioni partono infatti da luglio solo in caso di pagamenti effettuati dal datore di lavoro o dall’INPS: in tutti gli altri casi l’Agenzia delle Entrate ha tempi di lavorazione più lunghi.
Dicembre è solitamente il mese di avvio dei pagamenti, che solitamente interessano i contribuenti per i quali le attività di verifica preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate non hanno individuato anomalie.
A dettare le tempistiche è anche l’importo spettante: se si superano i 4.000 euro scattano controlli aggiuntivi, che possono comportare un’attesa più lunga.
Controllare lo stato di lavorazione del modello 730/2026 è quindi centrale. Tramite il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo al Cassetto Fiscale, è possibile consultare i dati relativi ai rimborsi e visualizzarne l’avanzamento.
In aggiunta, è possibile chiedere informazioni sui rimborsi IRPEF anche contattando il contact center dell’Agenzia delle Entrate, così come rivolgendosi direttamente presso qualsiasi Ufficio Territoriale prendendo appuntamento.
Rimborsi IRPEF più veloci per chi comunica l’IBAN all’Agenzia delle Entrate
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità), è possibile velocizzare i tempi per i rimborsi comunicando l’IBAN all’Agenzia delle Entrate.
La richiesta di accredito può essere effettuata:
- online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline);
- tramite l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate;
- consegnando il modello di cui sopra in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato).
In assenza di comunicazione del proprio IBAN al Fisco, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A. (assegno vidimato), con il rischio di allungare ancor di più i tempi d’attesa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 730/2026, invio senza sostituto per tutti: gli effetti su rimborsi e conguagli IRPEF a debito