Locazioni brevi, scadenza a fine giugno per la comunicazione dei contratti stipulati nel 2024. Regole e soggetti obbligati

Ultimi giorni per l’invio della comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve.
Il termine per adempiere scade il 30 giugno 2025 e riguarda agenzie immobiliari, intermediari e gestori di portali telematici che nel corso del 2024 hanno messo in contatto locatori e conduttori, intervenendo nella stipula dei contratti o nel pagamento dei canoni.
L’obbligo si applica sia ai soggetti residenti in Italia, sia a quelli non residenti, che devono però operare tramite stabile organizzazione nel territorio o nominare un rappresentante fiscale.
Locazioni brevi, comunicazione entro il 30 giugno 2025
Il contratto di locazione breve è un accordo tra persone fisiche per l’affitto di un immobile a uso abitativo, per un periodo non superiore a 30 giorni, fuori dall’attività d’impresa.
Il contratto può includere, oltre all’alloggio, servizi accessori strettamente connessi all’uso dell’immobile, come la fornitura di biancheria, pulizie, utenze,wi-fi e aria condizionata, che incidono sull’importo del canone.
Sono tenuti all’invio della comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate:
- intermediari immobiliari: soggetti che svolgono attività di mediazione tra locatori e inquilini per la stipula di contratti di affitto di immobili a uso abitativo.
- gestori di portali telematici: operatori che, attraverso piattaforme digitali, facilitano l’incontro tra proprietari di immobili e potenziali affittuari.
Per quel che riguarda i soggetti non residenti:
- chi ha una stabile organizzazione in Italia può adempiere direttamente;
- chi non ce l’ha, deve nominare un rappresentante fiscale.
Se un soggetto fuori dall’UE non nomina un rappresentante, la responsabilità ricade sui soggetti residenti in Italia dello stesso gruppo societario.
I soggetti residenti in UE ma senza stabile organizzazione in Italia possono scegliere se adempiere direttamente o nominare un rappresentante fiscale.
Quali dati devono essere trasmessi all’Anagrafe Tributaria
La comunicazione riguarda i contratti di locazione breve conclusi nel 2024 per il tramite dei soggetti obbligati.
Devono essere indicati:
- nome, cognome e codice fiscale del locatore;
- indirizzo dell’immobile affittato;
- durata del contratto;
- corrispettivo lordo pattuito.
- CIN, se previsto.
Per più contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, è ammessa anche la comunicazione in forma aggregata.
Modalità di invio e software da utilizzare
I soggetti residenti trasmettono i dati tramite i canali Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati. Per generare i file da inviare, è obbligatorio l’uso dei software gratuiti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Per i non residenti con stabile organizzazione in Italia, la trasmissione avviene attraverso la stessa.
I soggetti fuori dall’UE privi di stabile organizzazione devono nominare un rappresentante fiscale.
Sanzioni per chi non rispetta la scadenza
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro.
La sanzione si riduce alla metà quindi da (125 a 1000 euro) se la comunicazione viene corretta o completata entro 15 giorni dalla scadenza.
Ritenuta del 21 per cento sui canoni: come funziona e chi deve applicarla
Si ricorda che tra gli obblighi fiscali previsti per gli intermediari delle locazioni brevi rientra anche l’applicazione della ritenuta d’acconto del 21 per cento sui canoni o corrispettivi incassati.
In pratica, quando un soggetto, come un’agenzia immobiliare o un portale online, interviene nel pagamento del canone di affitto tra il locatore e l’inquilino (ad esempio, ricevendo il pagamento dall’inquilino e girandolo poi al proprietario), deve trattenere il 21 per cento dell’importo dovuto al locatore e versarlo all’Agenzia delle Entrate.
Questo perché assume il ruolo di sostituto d’imposta, cioè anticipa parte delle tasse dovute dal proprietario.
Il versamento si effettua tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1919.
Ad esempio, se un turista paga 1.000 euro per affittare un appartamento per una settimana:
- il portale che incassa il pagamento trattiene 210 euro (21 per cento);
- versa questi 210 euro allo Stato;
- gira i restanti 790 euro al locatore.
La ritenuta deve essere versata con il entro il giorno 16 del mese. Per ulteriori dettagli si rimanda alla guida dell’Agenzia delle Entrate di seguito allegata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Locazioni brevi, obbligo di comunicazione in scadenza a fine giugno