IVA ventilatori polmonari: ok alla tassazione agevolata anche per il noleggio

Tommaso Gavi - Imposte

IVA ventilatori polmonari, anche nel caso di noleggio si può applicare l'agevolazione prevista dall'articolo 124 del decreto Rilancio: esenzione per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 e aliquota del 5 per cento a partire dal 1° gennaio 2021. I chiarimenti sulla tassazione agevolata della risposta all'interpello numero 218 del 26 marzo 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

IVA ventilatori polmonari: ok alla tassazione agevolata anche per il noleggio

IVA ventilatori polmonari, anche per il noleggio si può beneficiare della tassazione agevolata prevista dell’articolo 124 del decreto Rilancio.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 218 del 26 marzo 2021.

I beni rientrano tra quelli indicati nell’elenco e che possono beneficiare dell’esenzione IVA per il 2020 e dell’aliquota agevolata al 5 per cento a partire dal 1° gennaio 2021.

Le cessioni dei beni sono agevolabili anche mediante contratti d’opera, di appalto e simili, locazione finanziaria, noleggio e simili.

Il momento da cui decorre l’agevolazione è quello di effettuazione dell’operazione.

IVA ventilatori polmonari: ok alla tassazione agevolata anche per il noleggio

Il noleggio di ventilatori polmonari rientra nell’IVA agevolata prevista dal decreto Rilancio?

L’Agenzia delle Entrate si esprime affermativamente nella risposta all’interpello numero 218 del 26 marzo 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 218 del 26 marzo 2021
Articolo 124 del Decreto Rilancio - Trattamento fiscale, ai fini IVA, delle forniture di ventilatori polmonari con la formula del noleggio.

Lo spunto dei chiarimenti nasce ancora una volta da un caso concreto: il quesito della società istante che è stata incaricata dell’approvvigionamento delle attrezzature per il contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19.

L’istante chiede se i ventilatori polmonari possano beneficiare dell’agevolazione introdotta dall’articolo 124 del decreto Rilancio, che prevede l’esenzione IVA per le cessioni effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020 e l’aliquota agevolata al 5 per cento per quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2021.

L’Agenzia delle Entrate, sulla linea di precedenti documenti di prassi, ritiene che l’istante possa beneficiare dell’agevolazione.

Per prima cosa il documento di prassi riporta quali sono i beni che possono essere indicati nella nella Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, il numero 1-ter.1, ovvero il decreto IVA.

I ventilatori polmonari sono ricompresi in tale elenco di beni con cessioni agevolabili.

Per lo specifico aspetto del noleggio, l’Agenzia delle Entrate richiama poi la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020.

Il documento chiarificatore spiega che l’imposta si applica con la stessa aliquota prevista per le cessioni dei beni prodotti mediante contratti d’opera, di appalto e simili, locazione finanziaria, noleggio e simili.

IVA ventilatori polmonari: come si individua il momento dal quale decorre l’agevolazione?

L’Agenzia delle Entrate conferma che i ventilatori polmonari, anche nella forma del noleggio, rientrano tra le apparecchiature medicali per cui è prevista l’agevolazione introdotta dall’articolo 124 del decreto Rilancio.

In particolare, per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 è applicabile il regime di esenzione con diritto alla detrazione.

A partire dal 1° gennaio 2021 gli stessi beni saranno soggette ad aliquota IVA del 5 per cento.

Nella parte finale del documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate viene inoltre chiarito qual è il momento che individua la decorrenza dell’agevolazione.

Nello specifico l’Amministrazione finanziaria sottolinea quanto di seguito riportato:

Per quanto concerne la corretta individuazione del momento a decorrere dal quale si rendono applicabili il regime di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura del 5 per cento, si ritiene che questo coincida con il momento di effettuazione dell’operazione (i.e. la prestazione di servizi di noleggio), a nulla rilevando la data della conclusione del contratto (cfr. Risposta n. 528 del 4/11/2020).

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