Split payment IVA: le sanzioni per errori nelle fatture

Split payment IVA: anche il fornitore deve rispettare l'obbligo di emissione della fattura con la scissione dei pagamenti.

Split payment IVA: le sanzioni per errori nelle fatture

IVA e split payment, nel caso in cui venga adottato il regime di non applicabilità rispetto a quello di scissione dei pagamenti, nei rapporti tra un soggetto privato ed uno pubblico, chi va incontro a sanzioni?

Anche se il comportamento erroneo è del cessionario, il fornitore è tenuto a rispettare l’obbligo di split payment nelle fatture relative.

In caso contrario si rischiano le sanzioni previste per il mancato rispetto dell’obbligo.

Vediamo, inoltre, quali sono le condizioni necessarie per l’adozione del regime di non applicabilità.

Scissione dei pagamenti IVA, le sanzioni per errori nell’applicazione del regime: i dettagli dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui viene adottato il regime di non applicabilità quando dovrebbe essere applicato lo split payment, ovvero la scissione dei pagamenti per la quale il soggetto privato incassa l’importo della fattura al netto dell’IVA che verrà versata dall’ente pubblico, anche il fornitore va incontro a sanzioni.

Lo spiega, per esempio, la risposta all’interpello numero 109/2020.

Il quesito nasce da un contribuente, una società di progettazione, produzione e installazione di sistemi di segnalazione luminosa aeroportuali, per delle forniture nei confronti di un aeroporto, ovvero un soggetto pubblico.

A seguito delle attività di verifica fiscale viene accertata l’erronea applicazione del regime, tuttavia l’aeroporto rifiuta di accettare le fatture trasmesse.

L’istante chiede dunque chiarimenti sul regime da applicare e sul soggetto al quale debbano essere comminate eventuali sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate spiega che deve essere applicato lo split payment, introdotto dalla Legge 190/2014 ossia la legge di Bilancio 2015, in quanto non vengono soddisfatti i requisiti di non applicabilità:

“ai fini della non imponibilità è richiesto, da un lato, che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto ecc.) e, dall’altro, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso”

Il trattamento di non imponibilità IVA può essere applicato soltanto alle prestazioni di servizi resi dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale.

I casi in questione sono dunque i seguenti:

  • prestazioni rese dall’appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
  • prestazioni rese dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
  • per analogia con i casi precedenti, prestazioni rese da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto.

Chiarito che debba essere applicata la scissione di pagamenti, il documento di prassi riepiloga il quadro normativo di riferimento e quando il soggetto che va incontro a sanzioni.

Split payment IVA, chi va incontro alle sanzioni per gli errori nell’applicazione del regime

Appurato che il regime IVA da applicare al caso concreto presentato dal contribuente è lo split payment, il fornitore prospetta una soluzione che prevede che sia lo stesso cessionario ad andare incontro a sanzioni, visto il rifiuto di quest’ultimo delle fatture trasmesse dalla Società in via telematica in regime di scissione dei pagamenti.

L’amministrazione finanziaria si esprime diversamente e sottolinea che:

“il fornitore è tenuto ad emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”, pena l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio.

Un eventuale scarto successivo da parte della Pubblica Amministrazione non incide sull’emissione della fattura.

Tuttavia le pubbliche amministrazioni e le società cessionarie o committenti sono responsabili del versamento dell’imposta all’Erario.

Il documento di prassi evidenzia inoltre che:

“l’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle stesse è sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997”.

In conclusione, può incorrere in sanzioni il fornitore, se non emette fattura con regime di split payment, dal momento che l’emissione è indipendente da un eventuale rifiuto successivo.

Tuttavia anche le pubbliche amministrazioni, il cessionario o il committente, devono rispondere all’obbligo di versamento dell’imposta all’Erario.

Anche questi ultimi, in sostanza, possono incorrere in sanzioni per il mancato versamento.

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello numero 109/2020
IVA - Non imponibilità articolo 9, primo comma, n. 6) del d.P.R. n. 633 del 1972 - Split payment - Erroneo comportamento del cessionario - Sanzioni.

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