Tamponi rapidi farmacia: si applica l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2022

Tommaso Gavi - IVA

Tamponi rapidi in farmacia: esenzione IVA e diritto alla detrazione fino al 31 dicembre 2022. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 354 del 18 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate. Rientrano nell'agevolazione della Legge di Bilancio 2021 sia i tamponi antigenici rapidi svolti con l'operato di un medico o di un infermiere, sia i test sierologici senza intervento di un operatore socio-sanitario.

Tamponi rapidi farmacia: si applica l'esenzione IVA fino al 31 dicembre 2022

Tamponi rapidi in farmacia, fino al 31 dicembre 2022 si applica l’esenzione IVA.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 354 del 18 maggio 2021.

Rientrano nell’agevolazione sia i tamponi antigenici rapiti svolti con l’operato di un medico o di un infermiere, sia i test sierologici rapidi effettuati senza l’intervento di un operatore socio-sanitario.

Le prestazioni rientrano nei codici Taric indicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativi agli strumenti di diagnostica in vitro per Covid-19.

Per le prestazioni in questione, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, è prevista l’esenzione IVA fino alla fine del 2022.

Tamponi rapidi farmacia: si applica l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2022

I tamponi rapidi in farmacia applicano l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2022.

A fornire il chiarimento è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 354 del 18 maggio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 354 del 18 maggio 2021
IVA - Strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19 - Prestazioni di servizi strettamente connesse - Esenzione.

Lo spunto nasce, ancora una volta, da un caso concreto presentato dall’istante, una farmacia che effettua sia test sierologici, sia tamponi antigenici rapidi.

L’Amministrazione finanziaria spiega che possono beneficiare dell’agevolazione dall’imposta sul valore aggiunto sia le prestazioni svolte con l’operato di un medico o un infermiere, sia quelle che non richiedono alcun intervento di un operatore socio-sanitario.

Nel fornire i chiarimenti, il documento di prassi richiama il quadro normativo di riferimento dell’agevolazione.

La Legge di Bilancio 2021, all’articolo 1, comma 452, stabilisce che:

“In deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”

Tale disposizione recepisce quanto previsto dalla direttiva UE numero 2020/2020, che permette agli stati di adottare l’esenzione IVA e il diritto alla detrazione fino al 31 dicembre 2022 per le seguenti voci di spesa:

  • forniture dei vaccini;
  • forniture della strumentazione per diagnostica in vitro;
  • prestazioni di servizi strettamente connesse.

Riguardo alla strumentazione per diagnostica per Covid-19, la direttiva UE stabilisce che a beneficiare dell’esenzione IVA sono:

“solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile”.

Tale strumentazione rientra nel numero 1-ter.1 della tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto IVA, ed è esente IVA per le cessioni comprese nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Tamponi rapidi farmacia, i chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane

Ad ulteriore chiarimento sull’esenzione IVA da applicare ai tamponi rapidi in farmacia, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 9 del 2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tale documento di prassi riporta i codici Taric, tra i quali sono ricompresi quelli relativi alla strumentazione diagnostica.

I codici individuati sono i seguenti:

  • Kit diagnostici COVID19 e reattivi basati su reazioni immunologiche: ex 3002 1300 10; ex 3002 1400 10; ex 3002 1500 10; ex 3002 9090;
  • Kit per diagnosi COVID19 costituito da: flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione: ex 3821 0000;
  • Kit di campionamento: ex 9018 90; ex 9027 80;
  • Reagenti diagnostici basati sul test dell’acido nucleico a catena della polimerasi (PCR): ex 3822 0000 10;
  • Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro: ex 9027
    8080.

A parere dell’Agenzia delle Entrate, i tamponi rapidi e i test sierologici possono essere inclusi tra le prestazioni rientrano tra quelle individuate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ad ulteriore chiarimento, nel documento di prassi si legge quanto segue:

“Peraltro, come già precisato nella circolare 26/E del 15 ottobre 2020, a proposito delle cessioni gratuite aventi ad oggetto i beni indicati nell’articolo 124 a favore di uno dei soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, n. 12) del Decreto IVA, la norma temporanea di maggior favore, che prevede l’esenzione senza pregiudizio del diritto alla detrazione, prevale sull’esenzione ordinaria, che determina, invece, un pro-rata di detraibilità.”

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