IVA vaccini anti Covid, i servizi amministrativi danno diritto alla detrazione

Tommaso Gavi - IVA

IVA vaccini anti Covid, i servizi amministrativi connessi con le attività di vaccinazione rientrano nell'esenzione prevista dalla Legge di Bilancio 2021. A chiarirlo è la risposta all'interpello numero 541 del 9 agosto 2021. L'esenzione IVA non pregiudica il diritto alla detrazione dell'imposta.

IVA vaccini anti Covid, i servizi amministrativi danno diritto alla detrazione

IVA vaccini anti Covid, anche i servizi di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione possono beneficiare dell’esenzione prevista dalla Legge di Bilancio 2021.

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 541 del 9 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto non pregiudica la detrazione dell’imposta.

I chiarimenti nascono dal quesito posto da una cooperativa su spunto dell’’ULSS, l’unità locale socio sanitaria.

IVA vaccini anti Covid, i servizi amministrativi danno diritto alla detrazione

La risposta all’interpello numero 541 del 9 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla tassazione IVA da applicare ai servizi di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 541 del 9 agosto 2021
IVA - Vaccini contro COVID-19 - Prestazioni di servizi strettamente connesse - Esenzione con diritto a detrazione.

Come di consueto lo spunto nasce dal quesito posto dalla cooperativa sociale istante, che ha ricevuto la richiesta dall’ULSS, l’unità locale socio sanitaria per svolgere attività di accettazione, registrazione dei dati, stampa etichette e rilascio dei certificati vaccinali.

L’istante chiede chiarimenti sulla corretta tassazione IVA da applicare.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le attività rientrano nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dalla Legge di Bilancio 2021.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 453, della legge n. 178/2020 stabilisce quanto segue:

“In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.”

La disposizione, in linea con la direttiva Ue n. 2020/2020 ed in deroga con quanto previsto dal decreto IVA, prevede l’esenzione dall’imposta per le cessioni dei vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi connesse alla vaccinazione, senza che ciò produca effetti sulla detrazione.

Tale misura può essere applicata fino al 31 dicembre 2022, per velocizzare la campagna vaccinale.

Nello specifico, la riduzione o l’esenzione dall’imposta non incide quindi sul diritto a detrazione per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro e di vaccini.

IVA vaccini anti Covid, agevolabili i servizi strettamente connessi

Nel fornire chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate richiama la precedente risposta all’interpello numero 354 del 2021.

Tale documento di prassi precisa che rientrano tra le prestazioni strettamente connesse, e che quindi beneficiano dell’esenzione IVA, anche quelle “aventi ad oggetto l’effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l’intervento di un operatore socio-sanitario”.

Un altro documenti chiarificatore sul tema, richiamato dall’Agenzia delle Entrate, è la circolare numero 26 del 2020.

Il documento in questione ha spiegato che nel caso per le cessione di beni che rientrano tra quelli previsti dall’articolo 124 del decreto Rilancio, in “favore di uno dei soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, n. 12) del Decreto IVA, la norma temporanea di maggior favore, che prevede l’esenzione senza pregiudizio del diritto alla detrazione, prevale sull’esenzione ordinaria, che determina, invece, un pro-rata di detraibilità”.

In relazione al caso concreto previsto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ritiene quanto di seguito riportato:

“Infatti detti servizi, indispensabili per l’efficiente perseguimento degli scopi terapeutici perseguiti, sono senz’altro funzionali a facilitare e consentire un migliore accesso della cittadinanza alla campagna vaccinale nel modo più ampio, più veloce e meno oneroso possibile.”

Alla luce di quanto chiarito, l’Amministrazione finanziaria ritiene che i servizi in questione rientrino tra quelli agevolabili dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2021.

L’esenzione IVA non pregiudica il diritto dell’istante alla detrazione dell’imposta, in base a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.

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