Esenzione IVA vaccini anti Covid, applicazione ampia alle prestazioni della campagna vaccinale

Esenzione IVA vaccini anti Covid, si applica ad ampio spettro alle presentazioni necessarie per mettere in atto la campagna vaccinale. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 548 del 18 agosto 2021.

Esenzione IVA vaccini anti Covid, applicazione ampia alle prestazioni della campagna vaccinale

Esenzione IVA vaccini anti Covid, si applica in generale alle prestazioni di servizi, anche extra, necessarie per mettere in atto la campagna vaccinale. Dalla concessione di aree espositive alla sorveglianza, nella fattura non trova spazio l’imposta sul valore aggiunto.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 548 del 18 agosto 2021.

Esenzione IVA vaccini anti Covid, applicazione ampia alle prestazioni della campagna vaccinale

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è una società che svolge attività di gestione di eventi e manifestazioni fieristiche.

Nel corso del 2021 ha stipulato un contratto con un’azienda ospedaliera per concedere in uso una porzione delle proprie aree espositive e consentire lo svolgimento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, garantendo anche l’allestimento degli spazi e la prestazione di alcuni servizi accessori.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare la possibilità di procedere con la fattura applicando l’esenzione prevista dalla Legge di Bilancio 2021 per le vaccinazioni anti Covid.

Il testo, infatti, definisce un perimetro ampio per l’agevolazione:

“In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Con la risposta all’interpello numero 548 del 18 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera.

Le prestazioni di servizi indicate nel contratto possono essere acquistate dall’Azienda Ospedaliera in esenzione IVA “senza pregiudizio, in capo all’Istante, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA”.

Esenzione IVA vaccini anti Covid fino al 31 dicembre 2022: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La cosiddetta direttiva Covid approvata dall’UE ha modificato la Direttiva IVA per rendere più accessibili i costi della fornitura dei vaccini anti coronavirus, dei dispositivi medico diagnostici in vitro e anche per i servizi strettamente correlati, anche per accelerare i tempi della campagna vaccinale.

Agli Stati membri è stata concessa la possibilità di introdurre eccezioni alla regola: l’introduzione di una aliquota ridotta o pari a zero.

Tornando al caso analizzato, il contratto stipulato dalla società con l’Azienda Ospedaliera prevede una serie di voci:

  • concessione in uso di aree espositive e di parcheggio;
  • garanzie sull’allestimento e la preparazione degli spazi secondo le richieste dell’Azienda Ospedaliera;
  • allacciamenti elettrici e idrici, condizionamento e assistenza tecnica agli impianti;
  • utilizzo di aree riservate al personale e dei servizi igienici;
  • ulteriori interventi espressamente richiesti dall’Azienda Ospedaliera;
  • sorveglianza;
  • servizi extra a pagamento (eventuali ulteriori allestimenti, allacciamenti, etc.).

Si tratta di prestazioni non solo strettamente connesse, ma anche indispensabili, alla realizzazione di una campagna vaccinale capillare e non c’è dubbio sull’applicabilità dell’esenzione IVA.

Infine, l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 548 del 18 agosto 2021 conclude:

“Ad ogni buon fine, si fa presente che le prestazioni di servizi di cui al n. 7 (c.d. servizi extra-UE), genericamente descritte nel contratto in quanto eventuali e non comprese nel corrispettivo unitario, possono rientrare nell’agevolazione in commento a condizione che rispettino - case by case - le finalità sopra evidenziate”.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale del documento.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 548 del 18 agosto 2021
IVA - Vaccini contro COVID-19 - Prestazioni di servizi strettamente connesse - Esenzione con diritto a detrazione

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