Iva al 10% per i dispositivi medici, ma non in maniera indiscriminata

Iva al 10% per i dispositivi medici, ma non in maniera indiscriminata. Determinante è la classificazione doganale. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate che con due diverse risposte all'interpello, la numero 271 e 272 del 25 agosto 2020, ribadisce lo stesso principio fondamentale per applicare l'aliquota agevolata.

Iva al 10% per i dispositivi medici, ma non in maniera indiscriminata

Iva al 10% per i dispositivi medici, ma non in maniera indiscriminata. È necessario che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisca che i prodotti sono classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

A ribadirlo è l’Agenzia delle Entrate che con due diverse risposte all’interpello, la numero 271 e 272 del 25 agosto 2020, analizza due casi pratici e arriva alla stessa conclusione.

Dopo un doppio chiarimento sull’aliquota IVA agevolata per gli integratori alimentari che si basa su un principio simile, ovvero la necessità di valutare prodotto per prodotto, nella stessa data l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato due documenti sulle regole da applicare ai dispositivi medici.

Iva al 10% per i dispositivi medici, ma non in maniera indiscriminata

Lo spunto per il chiarimento arriva da due società che, allo stesso modo, sono impegnate nella commercializzazione, promozione, distribuzione e vendita di dispositivi medici certificati CE.

Sui prodotti hanno richiesto un parere tecnico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per individuare la corretta classificazione doganale.

Riportando tutti i dettagli dei prodotti al centro dei quesiti, si rivolgono all’Agenzia delle Entrate per verificare la corretta aliquota da applicare.

Su tutti i dispositivi medici classificati dall’ADM, con parere tecnico, nella voce 3004 della Nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del Regolamento di esecuzione (Ue) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017, l’Amministrazione finanziaria dà il suo via libera all’applicazione dell’IVA al 10%.

Resta sospeso, invece, il giudizio su quei prodotti che non sono passati sotto la lente di ingrandimento delle Dogane, come si legge nella risposta all’interpello numero 271 del 25 agosto 2020:

“Per quanto riguarda “Alfa gel” e “Alfa light”, per il quale il Contribuente non ha chiesto il relativo parere tecnico all’ADM, la scrivente non è in grado di pronunciarsi e, dunque, non si producono gli effetti propri dell’interpello.

Tuttavia, per tali prodotti l’Istante potrà presentare una nuova istanza di interpello, corredata dal relativo parere di accertamento tecnico rilasciato dall’ADM, che valuti anche l’eventuale autonomia funzionale del prodotto stesso”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 271 del 25 agosto 2020
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA dispositivi medici.

Iva al 10% per i dispositivi medici, ma solo se i prodotti sono classificati nella voce 3004 della nomenclatura combinata

Al centro dei chiarimenti forniti sull’IVA al 10% per i dispositivi medici è il numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, che stabilisce un’aliquota agevolata per “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

I dubbi sulla corretta applicazione dell’aliquota sorgono dal momento che ci sono alcuni prodotti che, sebbene ai fini doganali siano classificati tra i prodotti farmaceutici e i medicamenti, vengono commercializzati come dispositivi medici.

A fare chiarezza si è inserita la norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge di Bilancio 2019 che fa rientrare nell’ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata, che riguarda i “medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”.

Via libera, dunque, anche all’IVA al 10% sui dispositivi medici ma a patto che siano stati classificati nella giusta voce della nomenclatura combinata dopo l’attenta analisi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 272 del 25 agosto 2020
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA dispositivi medici.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network