ISA, novità nel Milleproroghe 2020: meno controlli sul 2019

Anna Maria D’Andrea - Studi di settore

ISA, controlli calmierati per il 2019: un emendamento del Governo alla legge di conversione del Milleproroghe 2020 stabilisce che i dati acquisiti per l'anno d'imposta 2018 potranno essere utilizzati, singolarmente, solo per promuovere la compliance.

ISA, novità nel Milleproroghe 2020: meno controlli sul 2019

Gli ISA cambiano ancora. Tra le novità contenute negli emendamenti del Governo al Decreto Milleproroghe 2020 spunta la ridefinizione del piano dei controlli di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

I dati relativi agli ISA trasmessi con la dichiarazione dei redditi 2019, relativi all’anno d’imposta 2018, saranno utilizzati singolarmente soltanto per l’attività di promozione della compliance.

L’attività di controllo vera e propria sull’analisi del rischio evasione sarà avviata a partire dagli ISA trasmessi nel 2020 e, nel strutturare le strategie da perseguire, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno avvalersi anche degli ISA 2019.

Un “alleggerimento” temporaneo delle verifiche finalizzate al contrasto del rischio evasione per il primo caotico anno di avvio degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, strumento che ha preso il posto degli studi di settore a partire dall’anno d’imposta 2018.

Misure che, afferma il Governo, puntano a rafforzare il clima di fiducia tra contribuenti e Fisco.

ISA, novità nel Milleproroghe 2020: meno controlli sul 2019

Era stata preannunciata una possibile revisione del sistema dei controlli legati agli ISA, una modifica tardiva che accoglie parzialmente le richieste di imprese e professionisti.

Con uno degli emendamenti presentati al testo della legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2020, il Governo sterilizza i controlli fiscali sugli ISA 2019, trasformando l’attività di analisi del rischio evasione in compliance e confronto con il contribuente.

Nel dettaglio, l’emendamento di modifica all’articolo 4 del Decreto Milleproroghe, inserisce dopo il comma 3 le seguenti novità:

“3-bis. In considerazione della fase di avvio degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all’art. 9 - bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta successivo.
3-ter Il comma 3-bis del presente articolo non si applica alle comunicazioni ed alle attività di promozione dell’adempimento spontaneo effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 634 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

È nella relazione illustrativa che vengono spiegati gli effetti pratici delle nuove modifiche agli ISA inviati nel 2019.

Controlli sul rischio evasione, incrocio dati tra ISA 2019 e ISA 2020

L’obiettivo del Governo è quello di favorire un’introduzione graduale degli ISA, considerando le rilevanti novità derivanti dall’applicazione del nuovo strumento sostitutivo di studi di settore e parametri.

Sono circa 4 milioni i contribuenti ai quali si applicano gli ISA ed è in favore di questi che, con il fine di sviluppare il clima di fiducia espressamente previsto dalla normativa di riferimento (comma 1, articolo 9-bis del Decreto Legge n. 50/2017), vengono di fatto sterilizzati i controlli secchi sull’anno d’imposta 2018.

Sulla base delle modifiche proposte dal Governo al Decreto Milleproroghe 2020, gli ISA inviati con la dichiarazione dei redditi 2019 potranno essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate nella definizione delle strategie di controllo sul rischio evasione, previo confronto con il punteggio in termini di affidabilità fiscale ottenuto nel 2020.

Per l’anno in corso gli ISA sono stati semplificati: tra le novità, i dati delle Certificazioni Uniche e degli incarichi da queste desunti non saranno più considerati per l’attribuzione del punteggio di affidabilità fiscale del titolare di partita IVA

Il primo anno d’avvio degli ISA, caratterizzato da non pochi disagi per imprese e professionisti, diventa quindi “sperimentale”, lasciando tuttavia l’amaro in bocca a quei contribuenti che si sono visti costretti ad inseguire le continue modifiche in corsa.

I dati disponibili nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza potranno essere utilizzati anche singolarmente per l’attività di promozione della compliance, con il fine di:

“stimolare quanto prima un dialogo con i contribuenti, che consenta a questi ultimi di spiegare le anomalie riscontrate per il 2018 ed all’Amministrazione fiscale di acquisire ulteriori elementi utili per la successiva evoluzione della metodologia.”

L’invio di lettere di compliance non è quindi escluso, ma l’obiettivo non sarà tanto quello dello stimolare l’adempimento spontaneo, quanto quello di consentire all’Agenzia delle Entrate di correggere i propri errori.

Il rapporto tra “controllato” e “controllore” si ribalta, con una novità che ha un non so ché di paradossale.

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