Fattura elettronica, entro il 30 aprile 2022 le modifiche per il bollo del primo trimestre

Fattura elettronica, entro il 30 aprile 2022 la modifica dell'elenco B predisposto dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'imposta di bollo del primo trimestre. Dal 15 maggio l'importo sarà disponibile online, e per il versamento ci sarà tempo fino alla fine del mese.

Fattura elettronica, entro il 30 aprile 2022 le modifiche per il bollo del primo trimestre

Fattura elettronica, scadenza il 30 aprile 2022 per la modifica dell’elenco B predisposto dall’Agenzia delle Entrate ai fini del calcolo dell’imposta di bollo del primo trimestre.

Per le fatture transitate dal SdI nei mesi di gennaio, febbraio e marzo prende il via il lavoro di integrazione dei dati proposti dall’Agenzia delle Entrate.

Gli elenchi A e B sono disponibili dal 15 aprile 2022. I contribuenti possono modificare esclusivamente il secondo elenco, entro il 30 aprile, ai fini del calcolo del bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre entro il 15 maggio.

Più step che accompagnano contribuenti e Fisco verso l’appuntamento del 31 maggio, termine ultimo per il versamento dell’imposta dovuta se di importo superiore a 250 euro.

Fattura elettronica, entro il 30 aprile 2022 le modifiche per il bollo del primo trimestre

È a partire dallo scorso anno che l’Agenzia delle Entrate affianca i contribuenti nella procedura per il calcolo e il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

La procedura predisposta prevede la messa a disposizione di due elenchi distinti:

  • l’elenco A, non modificabile, contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento correttamente assoggettate all’imposta di bollo.
  • l’elenco B è relativo alle fatture per le quali il bollo risulta dovuto, anche se non è stato valorizzato il relativo campo del file XML.

Solo sull’elenco B, disponibile dal 15 aprile per le fatture elettroniche del primo trimestre 2022, è possibile per il contribuente modificare i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate.

La fase di verifica e integrazione dei dati dovrà concludersi entro il 30 aprile 2022, per consentire all’Agenzia delle Entrate di calcolare l’imposta di bollo dovuta entro il 15 maggio, in vista della scadenza per il pagamento del 31 maggio.

Gli elenchi A e B sono consultabili all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e i titolari di partita IVA possono quindi verificare di aver correttamente assoggettato all’imposta le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento e, sui dati integrati dall’Agenzia delle Entrate, confermare o modificare l’elenco predisposto.

Nell’elenco B, modificabile dal contribuente, sono riportati gli estremi delle fatture elettroniche per le quali ricorrono i presupposti per l’applicazione del bollo, che non è stato però indicato dal cedente o prestatore.

Le azioni possibili sono due:

  • è possibile cancellare le fatture per le quali il contribuente ritene che non si realizzino i presupposti per l’applicazione del bollo;
  • aggiungere gli estremi delle fatture elettroniche non riportate negli elenchi A o B, per le quali però l’imposta risulta dovuta.

Bollo fattura elettronica 2022, modifiche all’elenco B in modalità puntuale o massiva

Le modifiche all’elenco B potranno essere effettuate in due diverse modalità:

  • in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia;
  • in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

L’elenco B con il calcolo e l’integrazione dell’imposta di bollo potrà essere modificato più volte; solo l’ultima versione verrà utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per calcolare l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.

Fattura elettronica, calcolo dell’imposta di bollo entro il 15 maggio, versamento entro il 31 maggio per il primo trimestre 2022

Il servizio dell’Agenzia delle Entrate disciplinato dal provvedimento del 4 febbraio 2021 si articola in più fasi.

Di seguito una tabella riepilogativa delle scadenze per quel che riguarda il bollo sulle fatture elettroniche 2022.

PERIODO DI RIFERIMENTOMESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E BDATA LIMITE MODIFICHE ELENCO BVISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLOSCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (**)
3° TRIMESTRE 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
4° TRIMESTRE 15 gennaio dell’anno successivo 31 gennaio dell’anno successivo 15 febbraio dell’anno successivo 28 febbraio dell’anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

L’ultimo step del percorso disegnato al fine di favorire il corretto assolvimento dell’imposta di bollo è rappresentato dal versamento della somma dovuta. La scadenza da rispettare è quella del 31 maggio 2022 e il pagamento potrà essere effettuato:

  • indicando sul portale Fatture e Corrispettivi l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale sarà addebitato l’importo dovuto;
  • mediante modello F24, utilizzando i codici tributo appositamente predisposti (“2524” per le fatture elettroniche del quarto trimestre).

Come sopra già evidenziato, la scadenza del 31 maggio 2022 non interessa i contribuenti tenuti a versare un importo inferiore a 250 euro.

Il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 settembre, ovvero entro il 30 novembre se l’importo dovuto complessivamente per il primo e per il secondo trimestre non supera i 250 euro.

Si ricorda che in caso di versamento omesso ovvero carente, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione telematica a mezzo PEC, all’interno della quale verrà indicato l’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzione ridotta a un terzo per effetto del ravvedimento operoso.

Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti in merito ai versamenti. Trascorso tale termine, in caso di omessa regolarizzazione l’importo dovuto sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

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