Fattura elettronica, doppia conservazione per minimi e forfettari

Fattura elettronica, conservazione doppia per minimi e forfettari: a fornire i chiarimenti definitivi è l'Agenzia delle Entrate, nelle FAQ pubblicate il 28 novembre 2018.

Fattura elettronica, doppia conservazione per minimi e forfettari

Fattura elettronica, doppia conservazione per minimi e forfettari: i chiarimenti definitivi in merito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate il 28 novembre 2018.

Si era creata molta confusione in merito alla conservazione delle fatture elettroniche d’acquisto emesse nei confronti di soggetti titolari di partita IVA in regime dei minimi e i forfettari, esonerati dall’obbligo in avvio il 1° gennaio 2019.

Durante due distinti convegni organizzati con la stampa specializzata, era inizialmente emerso l’obbligo di conservazione elettronica anche per le fatture d’acquisto ricevute da minimi e forfettari e, successivamente, l’Agenzia delle Entrate aveva smentito se stessa, affermando che tale obbligo non è previsto dalla normativa di riferimento.

Nelle FAQ contenenti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate alla vigilia del 1° gennaio 2019 arriva finalmente la risposta definitiva: a fare da discrimine sarà la comunicazione o meno dell’indirizzo PEC o del codice destinatario presso il quale ricevere le fatture elettroniche emesse nei propri confronti.

Conservazione fatture d’acquisto minimi e forfettari: doppio binario dal 1° gennaio 2019

I titolari di partita IVA in regime dei minimi e nel regime forfettario (così come gli operatori identificati in Italia) non hanno l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture ricevute, qualora il soggetto non comunichi al cedente o al prestatore l’indirizzo PEC o il codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

È con questa FAQ che l’Agenzia delle Entrate risolve i dubbi circa le regole per la conservazione delle fatture elettroniche d’acquisto emesse nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA esonerati dall’obbligo di emissione.

Lo scenario che si delinea è quello di un doppio binario:

  • la conservazione resta analogica nel caso di mancata comunicazione dell’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso il quale il SdI dovrà veicolare le fatture d’acquisto emesse nei confronti di minimi e forfettari;
  • al contrario, nel caso di comunicazione della PEC o del codice destinatario, le fatture elettroniche ricevute dovranno essere conservate in modalità digitale.

Questo è quanto emerge, quindi, nei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco per provare a rendere più agevole l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.

Per la conservazione delle fatture d’acquisto, si ricorda, sarà possibile aderire al servizio gratuito messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, oltre ovviamente a potersi avvalere dei servizi forniti a pagamento dai diversi provider.

Fattura elettronica, minimi e forfettari come consumatori finali

I contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari sono considerati al pari di consumatori finali per il soggetto tenuto in ogni caso all’emissione della fattura elettronica.

Le regole in merito sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2018.

Nel caso di compilazione di una fattura elettronica destinata ad un contribuente in regime dei minimi o forfettario, l’emittente dovrà valorizzare il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “0000000”. La fattura verrà recapitata al destinatario all’interno dell’Area web riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Stesse regole qualora non fosse comunicato un indirizzo PEC proprio o quello di un intermediario in grado di ricevere per suo conto le fatture elettroniche.

Sarà il cedente o prestatore a dover comunicare tempestivamente che la fattura è messa a disposizione all’interno della propria area riservata e a dover consegnare una copia in pdf o analogica della fattura elettronica (salvo espressa rinuncia da parte del cliente).

Al momento della presa visione, il SdI ne darà comunicazione al soggetto trasmittente.

In questa ipotesi, la conservazione delle fatture d’acquisto ricevute dai soggetti esonerati dal ciclo attivo di fatturazione elettronica resta analogica.

Scenario diverso qualora, invece, il titolare di partita IVA in regime dei minimi o forfettario dovesse decidere - pur non essendone obbligato - di comunicare l’indirizzo PEC o il codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche. In tal caso, secondo i chiarimenti contenuti nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, la conservazione dovrà avvenire in modalità elettronica.

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