Dal Collega Lavoro arrivano novità sulle regole relative al periodo di prova per i contratti a termine: nuove istruzioni per calcolare la durata

Durata del periodo di prova e lavoro a tempo determinato: dal 12 gennaio 2025 sono il vigore le novità del Collegato Lavoro.
Modifiche per le norme che disciplinano la durata del periodo di prova per i contratti a termine, intervenendo sulla disciplina precedente che faceva riferimento solo a quanto stabilito dai CCNL.
Vengono inoltre stabiliti anche dei limiti temporali minimi e massimi, che variano in base alla durata del rapporto di lavoro.
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Durata del periodo di prova: le novità per i contratti a termine
Tra i diversi aspetti disciplinati dal Collegato Lavoro, vi è anche un provvedimento sulla durata del periodo di prova.
Nello specifico, la norma coinvolge i contratti a termine ed è entrata in vigore il 12 gennaio 2025.
L’articolo del Collegato Lavoro che tratta l’argomento in questione è il numero 13, il quale modifica l’articolo 7, comma 2 del Decreto Trasparenza, stabilendo che la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato è di un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
Facciamo un esempio: stando al nuovo provvedimento, un rapporto di lavoro a tempo determinato che inizi il 1° febbraio 2025 e termini il 17 marzo 2025 dovrà prevedere un periodo di prova di 3 giorni, ovvero:
45 giorni (tra il 1° febbraio e il 17 marzo) : 15= 3
La norma inoltre prevede anche una durata minima e massima del periodo di prova, che varia in base all’arco temporale del rapporto di lavoro individuato dal contratto, come riepilogato nella seguente tabella.
- | Durata minima del periodo di prova | Durata massima del periodo di prova |
Contratti di durata inferiore a sei mesi | 2 giorni | 15 giorni |
Contratti di durata superiore a sei mesi e inferiore a 12 mesi | 2 giorni | 30 giorni |
Tuttavia si segnala che il provvedimento non affronta il caso dei contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, sebbene trovi comunque applicazione quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del Decreto Trasparenza, il quale stabilisce che il periodo di prova non può durare più di sei mesi.
Durata del periodo di prova: in caso di condizioni più favorevoli si segue il CCNL, ma mancano i dettagli
L’articolo 13 del Collegato Lavoro stabilisce che quanto sopra riportato si applica ai contratti a tempo determinato qualora i CCNL non prevedano disposizioni più favorevoli in merito.
Tuttavia come segnalato dalle schede di lettura relative al Collegato Lavoro pubblicate sul sito della Camera dei Deputati, con ogni probabilità bisognerà fornire ulteriori dettagli riguardo quest’ultimo aspetto.
Rimane il fatto che il provvedimento in questione modifica in maniera rilevante quanto previsto dalla contrattazione collettiva nel disciplinare la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato.
Infatti, prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024 essa era basata, in misura proporzionale, sulla durata del contratto e sulla mansione da svolgere, mentre la norma attuale prevede la standardizzazione dei periodi di prova in base alla durata dei contratti.
In ogni caso, rimane invariata l’impossibilità di prevedere un nuovo periodo di prova in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, come previsto dal comma 2, articolo 7 del decreto legislativo n. 104/2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Durata del periodo di prova: le novità per i contratti a termine