Esonero contributi INPS per agenzie di viaggi e tour operator: al via le domande

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Agenzie di viaggi e tour operator, al via le domande per l'esonero dei contributi INPS, previsto dal Decreto Sostegni ter e approvato dalla Commissione Europea. Fino alla scadenza del 9 settembre 2022 sarà possibile presentare il modello AT_2TER per calcolare l'importo spettante relativo al periodo aprile agosto 2022. Le istruzioni operative nella circolare n. 89 del 27 luglio 2022 dell'Istituto.

Esonero contributi INPS per agenzie di viaggi e tour operator: al via le domande

Esonero contributi INPS per agenzie di viaggi e tour operator, aperta la procedura di domanda fino alla scadenza del 9 settembre 2022.

Lo comunica l’INPS nella circolare n. 89 del 27 luglio 2022, tramite la quale fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze.

Il via libera arriva dopo la decisione della Commissione Europea che ha autorizzato la misura. L’agevolazione prevede uno sgravio contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, di massimo 5 mesi per il periodo aprile-agosto 2022.

Possono presentare il modulo “AT_2TER” i datori di lavoro con i codici ATECO 2007 della divisione 79 che abbiano ricevuto il codice di autorizzazione “2J” entro il 30 giugno 2022.

Esonero contributi INPS per agenzie di viaggi e tour operator: al via le domande

L’INPS tramite la circolare n. 89 del 27 luglio 2022 fornisce le istruzioni necessarie per presentare il modulo di domanda relativo all’esonero dei contributi previsto per agenzie di viaggi e tour operator.

Poiché si tratta di un beneficio dedicato solamente a questa categoria di datori di lavoro si configura come una misura selettiva che rientra tra gli aiuti di Stato, di conseguenza per diventare operativo ha bisogno dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

L’approvazione è stata comunicata lo scorso giugno con la decisione C(2022)4384 final nell’ambito del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Lo sgravio, previsto dal Decreto Sostegni ter, è riconosciuto per un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, e si riferisce al periodo di competenza aprile-agosto 2022.

Come già specificato dall’INPS nel messaggio n. 2712/2022, la misura consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi, esclusi premi e contributi INAIL, per tutti i rapporti di lavoro subordinato in favore dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che operano nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Si tratta delle attività che rientrano in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79. A tali datori di lavoro è stato attribuito, entro il 30 giugno 2022, data di scadenza del Quadro Temporaneo, il codice di autorizzazione “2J” che indica “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

Per poter fruire dell’agevolazione i datori di lavoro devono rispettare:

  • la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, secondo la normativa DURC;
  • le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • gli accordi e i contratti collettivi.

Lo sgravio sarà riparametrato e applicato su base mensile, in ogni caso resta invariata l’aliquota per il calcolo delle prestazioni pensionistiche. Inoltre, è compatibile con altri esoneri o agevolazioni previsti dalla legge.

Esonero contributi INPS per agenzie di viaggi e tour operator: come presentare la domanda

I datori di lavoro di agenzie viaggi e tour operator che intendono usufruire dell’esonero contributivo dovranno presentare la domanda entro la scadenza del 9 settembre 2022.

Per quantificare l’importo spettante sarà necessario inviare il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, disponibile sul sito dell’INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni”.

Possono trasmettere la domanda solamente i datori di lavoro che hanno ricevuto il codice di autorizzazione “2J” entro il 30 giugno 2022.

Nel modulo di domanda devono essere specificate le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, relativo al periodo aprile-agosto 2022;
  • la forza aziendale media per il periodo oggetto di esonero.

Inoltre, sarà necessario dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione della quattordicesima nel periodo aprile-agosto 2022.

L’INPS al termine delle operazioni di verifica dei requisiti e in caso di coerenza con l’importo richiesto autorizzerà provvisoriamente la fruizione dell’esonero, altrimenti verrà autorizzato solamente l’importo calcolato dall’Istituto.

Nel caso in cui il datore di lavoro ritenga che il calcolo effettuato non sia corretto potrà proporre entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito un’istanza di riesame. Se la struttura territoriale competente non risponde entro 30 giorni significa che la richiesta è stata respinta e pertanto l’agevolazione sarà fruibile nei limiti individuati in precedenza.

L’esonero è riconosciuto nel limite delle minori entrate contributive, pari a 56,25 milioni di euro, perciò il numero di mesi di concessione, massimo 5, e il relativo importo saranno individuati in base al totale delle domande pervenute e al limite di spesa.

INPS - Circolare n. 89 del 27 luglio 2022
Articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Indicazioni operative per l’inoltro della richiesta di quantificazione dell’esonero

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