Agenzie di viaggio e tour operator, le istruzioni per l’esonero dai contributi INPS per i datori di lavoro

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Agenzie di viaggi e tour operator, le istruzioni per l'esonero per i datori di lavoro per l'esonero dai contributi INPS previsto dal Decreto Sostegni ter. Le indicazioni arrivano con il messaggio 2712 del 6 luglio 2022. L'esonero è concesso nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

Agenzie di viaggio e tour operator, le istruzioni per l'esonero dai contributi INPS per i datori di lavoro

Agenzie di viaggio e tour operator, l’INPS fornisce le istruzioni per beneficiare dell’esonero dai contributi previsto dal Decreto Sostegni ter.

Il messaggio numero 2712 del 6 luglio 2022 fornisce le indicazioni che devono seguire i datori di lavoro per l’esonero dal versamento da aprile ad agosto 2022.

Le attività che possono beneficiare dell’agevolazione sono quelle che rientrano nei codici ATECO 2007 della divisione 79.

L’esonero contributivo è concesso nel rispetto dei limiti relativi al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19.

Agenzie di viaggio e tour operator, le istruzioni per l’esonero dai contributi INPS per i datori di lavoro

Il Decreto Sostegni ter ha previsto un esonero dai contributi INPS per le agenzie di viaggio e i tour operator.

L’agevolazione, prevista per il periodo compreso tra aprile ad agosto 2022, consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Lo stesso è fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Possono avere accesso all’agevolazione le attività che rientrano in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79.

A rendere note le istruzioni per i soggetti interessati è il messaggio numero 2712 del 6 luglio 2022.

INPS - Messaggio numero 2712 del 6 luglio 2022
Articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Nel documento di prassi viene spiegato che la misura agevolativa è concessa ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», ed è stata approvata a livello europeo:

“Al riguardo, si rappresenta che, con decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.”

Per il 2022 la misura è finanziata con 56,25 milioni di euro. L’INPS, incaricato anche del monitoraggio delle risorse, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce le prime indicazioni sull’applicazione dell’esonero.

Agenzie di viaggio e tour operator, le istruzioni per i datori di lavoro

Come anticipato, possono avere accesso all’agevolazione i datori di lavoro classificati con il codice ATECO appartenente alla divisione 79.

A tali datori di lavoro è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) 2J, che indica “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

Con comunicazioni successive saranno rese note le istruzioni INPS per la fruizione dell’agevolazione in questione, nello specifico in merito alla quantificazione dell’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive che devono essere presentate dai datori di lavoro.

Dovrà essere inviato il modulo “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che sarà messo a disposizione nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

La documentazione servirà, tra le altre cose, a dichiarare il rispetto dei limiti per gli aiuti di Stato previsti dal Temporary Framework.

L’importo esatto dell’esonero che sarà concesso dipenderà dal numero di domande che saranno accolte e dal numero di mensilità per cui è richiesto l’esonero, fermo restando il limite complessivo di 56,25 milioni di euro.

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